Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25130 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. I, 08/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 08/10/2019), n.25130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12803/2018 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38,

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6708/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal pres. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6708 del 2017 (pubblicata il 23 ottobre 2017) ha rigettato l’appello del sig. B.K., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città, resa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., perchè proposta senza allegare specifici elementi di carattere soggettivo tali da far ipotizzare il rischio di persecuzione per i motivi previsti dalla legge, ma solo una vicenda di diritto comune afferente all’accusa di furto di una pistola.

Secondo la Corte territoriale la protezione sussidiaria non poteva essere riconosciuta poichè, tra l’altro, non risultava che l’appellante provenisse da una regione ove di registrava il dedotto clima di violenza e contrasti tali da metterne in pericolo la vita.

Il ricorrente assume (con tre mezzi): a) l’omesso esame delle dichiarazioni rese alla CT e delle allegazioni per la valutazione della sua condizione personale in rapporto alla situazione del Paese di provenienza, di cui non risulterebbero consultate le fonti; b) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione delle condizioni socio-politiche del Paese di origine; c) mancata applicazione della protezione umanitaria T.U. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.

L’intimato Ministero di è difeso con controricorso.

I primi due motivi del ricorso, da trattare congiuntamente in ordine alla censura della mancata consultazione delle fonti relative alla condizione del Paese di origine dell’asilante, sono infatti manifestamente fondati, alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte (da ultimo con Ordinanza n. 11312 del 2019), secondo cui, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito ritenendo che il mero riferimento a “fonti internazionali” non fosse sufficiente ad escludere che la situazione di rischio generalizzato e di conflitto riguardasse zone diverse dal distretto di provenienza del richiedente).

Pertanto il ricorso, manifestamente fondato nei suoi primi due motivi (assorbito il terzo), deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della controversia si atterrà al principio di diritto richiamato.

P.Q.M.

La Corte, accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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