Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2513 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20125-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 10, presso lo studio dell’avvocato VIVIANA

CALLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE DE GIROLAMO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5222/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/06/2015 R.G.N. 225/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato PATERNO’ FEDERICA per delega verbale Avvocato DE

LUCA TAMAJO RAFFAELE;

udito l’Avvocato DE GIROLAMO RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma accoglieva la domanda di N.S. dichiarando l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso con le Poste Italiane, la trasformazione di questo in rapporto a tempo indeterminato con ordine di riassunzione della lavoratrice. La lavoratrice manifestava la disponibilità a riprendere l’attività presso la sede di (OMISSIS) ove lavorava a termine; le Poste deducevano l'”eccedentarietà” della detta sede ai sensi degli Accordi intervenute con le OOSS, la mancanza di posti disponibili nel Comune di Sora e disponeva il trasferimento della lavoratrice presso la sede di (OMISSIS) dal 7.2.2012, ove la lavoratrice non prendeva servizio. Le Poste contestavano il 27.5.2013 l’assenza ingiustificata dal lavoro e con comunicazione del 25.6.2013 disponevano il licenziamento. Il Tribunale di Cassino rigettava la domanda e veniva anche rigettata l’opposizione avverso il primo provvedimento. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25.5.2015. invece accoglieva l’appello della lavoratrice, dichiarava l’illegittimità del recesso ed ordinava la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro con condanna ad una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità. La Corte territoriale osservava che la riammissione in servizio (rifiutata dalla lavoratrice) era del 19.4.2012 mentre la contestazione disciplinare per assenza dal servizio era del 27.5.213 e quindi dopo oltre un anno dalla mancata presa di servizio e quindi tardivamente tenuto anche conto che il CCNL prevede il recesso per giusta causa oltre i sessanta giorni di assenza dal lavoro consecutivi.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso le Poste tre motivi, corredati da memoria; resiste controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del CCNL per i dipendenti Poste e della L. n. 300 del 1970, art. 7 nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. La lavoratrice era stata licenziata non per il rifiuto del trasferimento ma per l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro e quindi ai sensi della lett. l) per assenza arbitraria dal servizio superiore ai 60 gg. Si trattava quindi di un illecito permanente che era ancora in atto al momento della contestazione.

Il motivo appare infondato in quanto la contestazione è stata formulata dopo oltre un anno (15 mesi) dalla riammissione in servizio, rifiutata dalla lavoratrice. Anche se si dovesse accedere alla tesi di parte ricorrente per cui il fatto contestato non sarebbe il rifiuto del trasferimento ma l’assenza ingiustificata dal lavoro per oltre sessanta giorni, sanzionata dal CCNL con il licenziamento, è stata contestata oltre un anno dopo il suo compimento (decorso del termine di 60 giorni) con un ritardo, quindi, abnorme e totalmente privo di ragioni che è manifestamente estraneo al sistema voluto dall’art. 7 che si incentra sul principio dell’immediatezza della contestazione. Non può, peraltro, accedersi alla tesi di parte ricorrente secondo il quale si tratterebbe di un illecito continuato in quanto la norma contrattuale prevede espressamente la sanzione dopo il sessantesimo giorno di assenza e quindi il fatto oggetto di contestazione si era perfezionato già con una assenza di 60 giorni e quindi il ritardo di 15 mesi del datore di lavoro è totalmente privo di qualsiasi ragione giustificatrice. Accedendo alla tesi qui in discussione si potrebbe ipotizzare che il datore di lavoro possa decidere se irrogare una sanzione in sostanza quando vuole (perchè dopo un anno e non dopo tre anni?) in spregio al meta-principio della certezza e trasparenza nelle relazioni contrattuali che vige anche in materia disciplinare.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7. Non vi era stato alcun pregiudizio per la difesa del lavoratore.

Il motivo appare infondato per quanto già prima osservato: il ritardo abnorme nella contestazione viola ogni principio di trasparenza e non sembra neppure di per sè non aver comportato la compromissione dei diritti di difesa posto che appare evidente che se le Poste avessero tempestivamente contestato il comportamento di controparte questi avrebbe potuto porre al centro della verifica giudiziaria (con allegazioni molto più difficili da prospettare, decorso un certo periodo) anche le questioni relative al suo trasferimento in un posto così lontano, questione certamente più difficile da ricostruire una volta che il trasferimento si era consolidato in oltre un anno di assenza dal lavoro. La tardività della contestazione era certamente idonea a “falsare” o a deviare le prospettazioni delle parti in ordine ad una riammissione al lavoro su ordine del Giudice in una località così distante dal luogo ove in linea di principio doveva essere ricostituito il rapporto.

Con l’ultimo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18. Non era applicabile la reintegrazione piena ma solo l’attribuzione di una indennità risarcitoria come disciplinato al nopvellato art. 18, comma 6.

Il motivo appare infondato posto che un fatto non tempestivamente contestato L. n. 300 del 1970, ex art. 7 non può che essere considerato come “insussistente” non possedendo l’idoneità ad essere verificato in giudizio. Si tratta in realtà di una violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro a carattere radicale che, coinvolgendo i diritti di difesa del lavoratore, impedisce in radice che il Giudice accerti la sussistenza o meno del ” fatto”, e quindi di valutarne la commissione effettiva, anche a fini delle scelta tra i vari regimi sanzionatori. Non essendo stato contestato idoneamente ex art. 7 il “fatto” è “tanquam non esset” e quindi ” insussistente” ai sensi a dell’art. 18 novellato. Sul piano letterale la norma parla di insussistenza del “fatto contestato” (quindi contestato regolarmente) e quindi, a maggior ragione, non può che riguardare anche l’ipotesi in cui il fatto sia stato contestato abnormente e cioè in aperta violazione dell’art. 7.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite del giudizio, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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