Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2513 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2513 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Antonucci Giovanni, elett.te dom.to in Roma, alla piazza degli Strozzi 22, presso lo studio
dell’avv. Pierpaolo Passaro , rapp.to e difeso dall’avv. Innocenzo D’Angelo, giusta procura
in

atti

Ricorrente
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Resistente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Venezia n.
1194/2011/00 depositata il 22/7/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. D’Angelo per il ricorrente;
Svolgimento del processo
La controversia promossa dall’Antonucci riguarda il rifiuto sull’istanza di rimborso Ilor
versata nell’anno 1989. Il ricorso si articola in due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 24044/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 04/02/2014

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il
presidente ha fissato l’udienza del 18/12/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio.
Motivi della decisione
Con primo motivo il ricorrente lamenta la” omessa motivazione con violazione dell’obbligo

in merito alla mancata considerazione di una prova vertente su un fatto decisivo “.La CTC
non avrebbe esaminato il registro dei beni ammortizzabili dai quali avrebbe dovuto rilevare
l’assenza di un’autonoma organizzazione; la sentenza — secondo il ricorrente-“afferma

la

mancanza di prove ( ignorando i documenti contabili ritualmente depositati) e dall’altra
prende in considerazione uno solo dei documenti prodotti senza però analizzare e soppesare
compiutamente il contenuto complessivo della dichiarazione dei redditi”.
La censura è inammissibile. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in
sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei
fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non
conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,
ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le
fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità
e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione (Sez. L, Sentenza n. 6288 del 18/03/2011). Inammissibile è pertanto la
censura laddove l’Antonucci lamenta che la ” Commissione avrebbe dovuto analizzare
compiutamente il modello 740 e il registro dei beni ammortizzabili”. Va altresì rilevata la
carenza di autosufficienza della censura laddove il contribuente non specifica quali argomentazioni siano state sollevate davanti alla CTC a sostegno delle proprie ragioni, con riferimento contenuto del modello 740 ed al registro dei beni ammortizzabili, e che stelo state
disattese dallo stesso giudice con insufficiente motivazione.
Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e
112 c.p.c. e 111 cost. La CTC, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto segnalare alle parti il
rilievo conferito alla documentazione.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 24044/12

Ordinanza pag. 2

di motivazione e/o insufficiente motivazione, circa un punto decisivo della controversia ed

La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007)

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 18/12/2013

DEPOSITATO IN CANCEUERIA

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

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