Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2513 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25623-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3258/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Rilevato che:

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sezione distaccata di Catania con sentenza n. 3258/2019 pubblicata il 24.5.2019 ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 1949/2014 che aveva accolto il ricorso proposto da C.R. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, nella misura del 90% delle imposte IRPEF ed ILOR versate per i periodi di imposta 1990, 1991 e 1992 per complessive Euro 15376,00, rimborso dovuto quale destinatario dei benefici di cui all’O.M. 29 gennaio 1993, n. 2316, in quanto residente alla data del 13 dicembre 1990 in uno dei comuni individuati da detta Ordinanza Ministeriale quali colpiti dall’evento calamitoso avvenuto nella Sicilia sud orientale il 13 e 16 dicembre 1990, e per i quali la successiva L. 27 dicembre 2002, n. 289, all’art. 17, riservava il beneficio di poter definire la propria posizione nei confronti del fisco con il versamento del solo 10% delle imposte per gli anni in questione.

La Commissione Tributaria Regionale ha considerato sussistenti le condizioni che giustificano nella specie il diritto al rimborso ritenendo che non assumesse alcun rilievo la sopravvenuta L. n. 123 del 2017 afferente alla fase materiale del rimborso dovuto non incidente sulla sussistenza e sull’estensione di detto diritto. Rilevava infatti che il richiedente risiedesse in una delle tre province interessata dal sisma e che avesse presentato la domanda di rimborso prima del 28.2.2010 documentando il versamento delle relative imposte;

che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi;

che l’intimato ritualmente intimato, resiste con controricorso.

Diritto

Considerato che:

L’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,19,21 e 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta infatti che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione nell’istanza di rimborso del quantum e della connessa prova di aver versato quanto richiesto in restituzione.

Con un secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, dell’art. 3 dell’Ordinanza del Ministero della Protezione civile del 21.12.1990 del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Critica la decisione per non aver rilevato la mancanza del requisito della residenza.

Sostiene infatti che per ammissione dello stesso lavoratore lo stesso svolgeva in uno dei Comuni colpiti dal Sisma unicamente la sua attività lavorativa.

Sicchè non avrebbe potuto beneficiare delle provvidenze legate al sisma.

Entrambi i motivi pur se dedotti sotto il profilo della violazione di legge, si traducono in realtà in una censura di merito mirando in modo surrettizio a rimettere in discussione le valutazioni espresse dalla CTR relativamente ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per fruire dei benefici previsti dalla legge per le aree colpite dal sisma.

La CTR ha infatti ritenuto, esaminata la documentazione prodotta dal richiedente, che fossero state rispettate le condizioni normative per riconoscere il diritto al rimborso delle maggiori imposte pagate dal contribuente.

Le censure si pongono, pertanto, al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimità, vincolato al controllo della conformità a diritto della decisione secondo il parametro individuato dai tassativi vizi deducibili con il ricorso ex art. 360 c.p.c..

Va pertanto, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n. 2020 nr 2514; 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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