Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2513 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2513 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 1513/2012 proposto da:
Démé Sergio, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Balì Massimo, giusta procura in calce all’atto di
citazione in appello;
-ricorrente contro
Cooperative Agricole de Neyran a r.l. in Liquidazione Coatta
Amministrativa, in persona del liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via S. Tommaso D’Aquino n. 116,
presso lo studio dell’avvocato Fiorelli Stefano, che la rappresenta e
1
C41.,

7‘”

Data pubblicazione: 01/02/2018

difende unitamente all’avvocato Matar Sahd Dario, giusta procura a
margine del controricorso;
-controricorrente nonché contro

via Ennio Quirino Visconti n. 103, presso lo studio dell’avvocato
Gobbi Luisa, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Giuffrida Orazio, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 839/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 06/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

FATTO E DIRITTO

1.- Sergio Demé ricorre per cassazione nei confronti della società
Cooperative Agricole de Neyran in I.c.a., come anche nei confronti di
Carletto Marcoz e Ives Gianinetti, svolgendo tre motivi avverso la
sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 6 giugno
2011, n. 839.
Con tale pronuncia la Corte territoriale ha confermato integralmente
la pronuncia emessa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di
Aosta 8 giugno 2008, così respingendo le domande dall’odierno
ricorrente formulate per l’accertamento dell’invalidità della vendita di
un bene immobile a suo tempo intervenuta tra la Liquidazione della
Cooperativa de Neyran e i signori Marcoz e Gianinetti.
2

E.

Gianinetti Ives, Marcoz Carletto, elettivamente domiciliati in Roma,

Nei confronti del proposto ricorso resistono – con distinti
controricorsi – la Liquidazione della Cooperativa e i signori Marcoz e
Gianinetti. Entrambe queste parti hanno sollevato espressa
eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da Sergio Demé.
Il ricorrente e la resistente Liquidazione hanno altresì depositato

2.- I motivi di ricorso evocano i vizi che qui di seguito vengono
richiamati.
Il primo motivo adduce, in specie, «violazione e falsa applicazione di
norme di diritto, con riferimento agli artt. 198 e 210 r.d. 16 marzo
1942, n. 267 e successive modifiche, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ.».
Il secondo motivo rileva, poi, «violazione e falsa applicazione di
norme di diritto, con riferimento agli artt. 198 e 210 r.d. 16 marzo
1942, n. 267 e successive modifiche, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., sotto altro profilo».
Il terzo motivo assume, altresì, «violazione di legge con riferimento
all’art. 210 r.d. 16 marzo 1942, 267 e successive modifiche, in
relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.».
3.-

L’eccezione di inammissibilità, che è stata sollevata sia dalla

Liquidazione, che dai signori Marcoz e Gianinetti, assume, in
particolare, il «difetto di procura speciale» del ricorso proposto da
Sergio Demé.
4.- L’eccezione di inammissibilità risulta fondata.
In effetti, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, «ai fini
dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della
sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto
3

memoria ex art. 380 bis cod. proc civ.

nell’apposito albo, è essenziale», tra l’altro, che la medesima «sia
rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto
dell’impugnazione» (così, da ultimo, Cass., 17 marzo 2017, n.
7014).
Lo stesso ricorso denuncia per contro che, nella specie, la procura è

estesa a ogni grado di giudizio».
5. Il ricorso è dunque inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella
misura di C 3.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

stata «posta in calce all’atto di citazione in appello, espressamente

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