Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25129 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.24/10/2017),  n. 25129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16965/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1341/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, del

27/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso proposto da A.P. – collaboratrice scolastica in qualità di ATA (Assistente Amministrativo) in forza di una serie di consecutivi contratti a termine susseguitisi nel tempo, ciascuno con decorrenza dal settembre fino all’agosto dell’anno successivo – dichiarò il diritto della predetta a vedersi computare gli scatti biennali del 2,50% di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53 e condannò il Miur alla corresponsione, sulla base dei conteggi concordati, della somma di Euro 4.247,02;

che la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado e, richiamata tutta la normativa contrattuale e non, relativa alla specifica questione, ha concluso nel senso dell’attuale vigenza della L. n. 312 del 1980, art. 53 e della sua “contrattualizzazione”, ritenendo che i soppressi incarichi annuali erano da equipararsi ai fini dell’emolumento in oggetto alle supplenze di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a) e b), non rilevando la diversità del nomen iuris – supplenti annuali in luogo di incaricati – ai fini della identità della fattispecie sostanziale;

che ha poi ritenuto la non fondatezza della tesi della riferibilità della L. n. 312 del 1980, art. 53, ai soli docenti di religione;

che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di unico motivo, al quale non ha opposto difese l’ A., rimasta intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione: del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6,D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4,D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526, della Direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa;

3. che si sostiene che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

4. che il ricorso deve qualificarsi come inammissibile, in conformità alla proposta del relatore, perchè le censure attengono alla diversa questione del riconoscimento della progressione economica legata all’anzianità maturata in virtù dell’applicazione del principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE) e sono pertanto inconferenti rispetto al decisum che attiene alla distinta questione degli aumenti biennali ex L. n. 312 del 1980, riconosciuti dai giudici del merito sull’assunto dell’identità sostanziale di posizione tra i docenti “incaricati” ex lege n. 160 del 1955, poi assunti a tempo indeterminato ai sensi della legge 282/69 titolari del diritto previsto dalla L. n. 312 del 1980, ed i supplenti annuali individuati dalla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, successivamente all’abolizione della categoria degli “incaricati, a mezzo del D.L. n. 281 del 1981;

5. che nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo l’ A. rimasta intimata;

6. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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