Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25129 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25129 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 10210-2011 proposto da:
HORIZON TOURING SRL 01264650878, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GARAO GERMANO giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di ACIREALE 81000970871;

– intimato avverso la sentenza n. 395/34/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA del 28/06/2010, depositata il
27/09/2010;

Data pubblicazione: 08/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 10210 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello della “Horizon Touring rl”
proposto contro le sentenze n.45/07/2008 e n.134-14-2008 della CTP di Catania che
avevano respinto il ricorso della predetta società contribuente ed avevano perciò
confermato l’avviso di pagamento e la successiva cartella di pagamento riferiti
entrambi a TARSU anno 2005.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’appello cumulativo nei
confronti di due distinte sentenze e concernenti processi trattati separatamente sia
inammissibile, poiché non appartiene ai poteri di iniziativa della parte ma ai poteri di
disposizione processuale del giudice di disporre la trattazione unitaria dei gravami.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Amministrazione comunale di Acireale non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art.29 comma
1 D.Lgs. 546/1992 e 111 Cost) la parte ricorrente si duole della ritenuta
inammissibilità dell’appello cumulativo, pur essendosi trattato di processi con
identità di parti; identità di questioni trattate nelle cause decise con le sentenze
impugnate cumulativamente; pur avendo essa parte fatto espressa indicazione delle
plurime sentenze impugnate nell’unico atto di impugnazione; pur essendoci
manifestazione inequivoca di volerle impugnare tutte.
Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento.
Ed invero -dato per assodato che sia identico il tributo oggetto di entrambi i
provvedimenti che sono stati impugnati nei procedimenti conclusisi con le sentenze

3

Osserva:

poi appellate nel pregresso grado di giudizio, siccome è presupposto pacifico per il
giudice del secondo grado- l’orientamento costante della Suprema Corte (si veda, per
tutte, Cass.Sez. U, Sentenza n. 3692 del 16/02/2009 poi ribadita in successive
circostanze) è nel senso che:”In materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli
eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti

base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al
medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i
medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto
comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile
d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta”.
Merita perciò cassazione la pronuncia del giudice del merito che non si è attenuta ai
predetti principi, con conseguente rinvio allo stesso giudice (la CTR di Palermo)
perché provveda sulle questioni meritali, una volta identificata la sussistenza dei
presupposti indicati nel principio di diritto dianzi trascritto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 novembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.
4

impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013.

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