Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25128 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16578-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GENTILE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANCARLO GENTILE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

SPINETO SRL;

– intimato –

Nonchè da:

SPINETO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO STERPI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GENTILE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANCARLO GENTILE giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 421/2011 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 21/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ARIGANELLO per delega

dell’Avvocato GIANCARLO GENTILE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI IACOVO per delega

dell’Avvocato STERPI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Equitalia SUD spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 421/01/11 del 16 maggio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale di Catanzaro, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l’intimazione esattoriale di pagamento da essa notificata alla Spineto srl a seguito di cartella di pagamento n. (OMISSIS).

In particolare, la commissione tributaria regionale ha rilevato che l’intimazione in oggetto non era stata preceduta dalla notificazione dell’atto prodromico rappresentato dalla cartella di pagamento; posto che la relata di quest’ultima notificazione, prodotta in giudizio in copia, non poteva ritenersi probante, in quanto recante: – firma illeggibile del funzionario della riscossione che aveva proceduto alla notificazione stessa; – una dichiarazione autentica di conformità all’originale invalida, perchè proveniente da un soggetto, il concessionario, privo della qualità di pubblico ufficiale ex L. n. 445 del 2000.

Resiste con controricorso la Spineto srl, la quale ha anche proposto due motivi di ricorso incidentale condizionato.

Equitalia SUD ha depositato controricorso al ricorso incidentale, nonchè memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso principale Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale rilevato, d’ufficio, la mancata prova della notifica della cartella esattoriale, in quanto attestata da un avviso di ricevimento prodotto in copia fotostatica priva di firma leggibile del funzionario notificatore e di regolare conformità all’originale, nonostante che controparte non avesse mai dedotto in giudizio tali profili.

Con il secondo motivo di ricorso principale Equitalia deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5 conv. in L. n. 30 del 1997 e del principio di prevalenza della legge speciale su quella generale. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente negato la validità della dichiarazione di conformità all’originale della relata di notifica in esame, applicando una norma (il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, comma 2, relativa alla autentica dei documenti amministrativi in genere), nel caso non applicabile, stante il disposto speciale di cui al citato art. 5, comma 5, disciplinante l’asseverazione, da parte del concessionario della riscossione, della provenienza degli atti rilasciati da sistemi informatici o telematici.

Con il terzo motivo di ricorso principale, Equitalia lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, non essendo ravvisabile nullità della notifica nell’ipotesi in cui l’agente notificatore, pur avendo sottoscritto la relata con firma illeggibile, fosse identificabile.

p. 1.2 Questi motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati.

Dalle risultanze in atti emerge che la Spineto srl oppose l’atto di intimazione in oggetto, tra il resto, per mancata notificazione della prodromica cartella di pagamento; senza peraltro incentrare tale motivo di opposizione sull’aspetto specifico costituito dalla difformità all’originale dell’avviso di ricevimento depositato da Equitalia in copia fotostatica.

Della formale proposizione di tale disconoscimento non si ha traccia alcuna nella sentenza di primo grado, la quale ritenne non dimostrata la notificazione della cartella di pagamento non già per difformità dell’avviso di ricevimento prodotto in giudizio rispetto all’originale detenuto dall’esattore, bensì per la ritenuta tardività di siffatta produzione e, dunque, per la sua più radicale inutilizzabilità probatoria.

Tuttavia, tale documento – stralciato dal primo giudice – venne poi ripreso dalla commissione tributaria regionale la quale ritenne di dover superare l’argomento della irritualità della produzione, tanto da vagliarne il contenuto probatorio e, infine, da concludere nel senso della sua non provata conformità all’originale, stante l’illeggibilità di firma dell’agente notificatore e l’affermata inefficacia dell’autenticazione resa direttamente dall’esattore, ritenuto privo della qualità di pubblico ufficiale ex D.P.R. n. 445 del 2000.

Nemmeno dalla sentenza di secondo grado, tuttavia, si evince che questa valutazione fosse stata ritualmente sollecitata dalla società contribuente; del cui disconoscimento non si fa menzione alcuna, così come di conseguenti istanze di verificazione. Anche in grado di appello, infatti, quest’ultima si limitò a riproporre la questione della mancata notificazione della cartella, senza però formulare un rituale disconoscimento dell’avviso di ricevimento versato in atti in copia.

Con riguardo al processo notificatorio in esame venne anzi dalla società formulato un tutt’affatto diverso motivo di contestazione, rappresentato dalla mancata notificazione nelle forme rituali previste, per le persone giuridiche, dall’art. 145 c.p.c.; asseritamente risultando che la notificazione in questione era stata effettuata, a mani della moglie del legale rappresentante, direttamente presso la residenza di quest’ultimo, e senza previo tentativo di recapito alla sede sociale.

Va altresì considerato che nemmeno nel controricorso depositato nel presente giudizio la Spineto srl ha dedotto di aver specificamente contestato la notificazione della cartella di pagamento sotto il peculiare profilo della non rispondenza all’originale della copia fotostatica della relata o matrice di notifica.

In tale situazione, appare dunque fuori luogo che la commissione tributaria regionale abbia – d’ufficio – escluso tale conformità; esigendo una autenticazione da parte di pubblico ufficiale che in realtà non era dovuta, nè era stata richiesta dalla parte interessata. Dal che consegue che la commissione tributaria regionale avrebbe dovuto, sotto questo specifico profilo, ritenere idonea la prova della notificazione; siccome portata dalla relata prodotta in copia non disconosciuta.

Ciò supera il problema dell’autenticazione da parte del pubblico ufficiale, vertendosi qui di corretta censura della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c..

La decisione impugnata, in definitiva, si pone in contrasto con il principio secondo cui il disconoscimento deve essere tempestivamente reso dalla parte in maniera formale, espressa ed univoca (Cass. ord. 2374/14 ed innumerevoli altre); e, inoltre, con l’orientamento secondo cui: “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. n. 13439/12).

Parimenti infondata è la ratio decidendi basata sulla illeggibilità, nella “copia della matrice di notifica”, della firma del funzionario della riscossione che aveva proceduto alla notificazione stessa (sent. pag. 3).

Ricorre, in proposito, il principio secondo cui: “La nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore – qualificatosi nell’atto come titolare di un pubblico ufficio (nella fattispecie, messo comunale) aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione” (Cass. n. 7838/15; così n. 16407/03).

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato la Spineto srl deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello di Equitalia la quale, avendo nelle more provveduto alla totale cancellazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita nel medesimo procedimento di riscossione qui dedotto e sulla base della medesima cartella, aveva con ciò prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato la società lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b); per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l’intervenuta decadenza triennale dell’amministrazione finanziaria dalla riscossione, posto che la pretesa tributaria in oggetto si basava su una sentenza passata in giudicato nel 1999.

p. 2.2 Questi motivi non possono trovare accoglimento.

Per quanto concerne il vizio ex art. 112 c.p.c. (primo motivo incidentale), è dirimente osservare come la cancellazione dell’ipoteca in oggetto sia avvenuta non per acquiescenza alla sentenza di primo grado (già appellata), bensì per l’avvenuto pagamento di quanto dovuto dalla società contribuente; vale a dire, per l’estinzione dell’obbligo tributario. Va però osservato come l’interesse di Equitalia alla coltivazione del giudizio potesse comunque sopravvivere a tale cancellazione, in quanto rivolto all’accertamento della regolarità del proprio operato nella fase della riscossione del tributo e, dunque, della insussistenza dei presupposti per azioni ripetitorie o risarcitorie di sorta. Ciò, almeno, è quanto ha ritenuto il giudice di appello il quale, a fronte dell’eccezione in parola, ha dato ingresso al merito della controversia; sicchè non di omessa pronuncia è dato parlare quanto, se mai, di rigetto implicito dell’eccezione. Eccezione, inoltre, qui non riproposta se non sotto il limitato e peculiare profilo, testè risolto, della violazione procedurale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Per quanto attiene alla dedotta estinzione della pretesa impositiva per decadenza triennale (secondo motivo incidentale), si osserva come tale pretesa abbia ormai trovato, con l’integrale pagamento del dovuto da parte della contribuente in pendenza di causa, una diversa causa di estinzione. In ogni caso, la censura appare anche mal posta, atteso che essa andrebbe qui necessariamente esaminata con riguardo alla fase, non dell’accertamento del credito tributario dell’erario, ma della sua riscossione; e poichè tale pretesa si basava su una sentenza passata in giudicato (n. 38/01 del 1999), il termine estintivo di riferimento (di prescrizione, non di decadenza) doveva se mai individuarsi in quello decennale ordinario decorrente dal momento in cui il credito si era reso certo, liquido ed esigibile (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78); così, da ultimo, Cass. 21623/15.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso principale, con rigetto di quello incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese di legittimità e merito vengono compensate, anche in ragione del sopravvenuto pagamento.

PQM

LA CORTE

– accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale;

– cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente;

– compensa le spese dei giudizi di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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