Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25127 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2018, (ud. 23/04/2018, dep. 10/10/2018), n.25127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11670/2017 proposto da:

M.F., in qualità di titolare della Ditta Individuale DEPUR,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA 16, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO SBORDONI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELO BENEDETTO;

– ricorrente –

contro

R.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1032/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 26/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/04/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

R.A.L. il 18 febbraio 2005 conferiva alla ditta DEPUR di M.F. l’appalto per la costruzione di una piscina, individuando le caratteristiche dell’opera nel disciplinare avente pari data. Decorso inutilmente il termine, senza che l’opera fosse completata, su richiesta di M. ed adesione della R. il rapporto era stato interrotto. M.F., quale titolare della ditta, con ricorso del 3 gennaio 2006 otteneva dal Tribunale di Lecce un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 6.841,87, nei confronti della committente con riferimento alle opere già eseguite, oltre interessi moratori. Con atto di opposizione dell’11 aprile 2006, R.A.L. chiedeva dichiararsi illegittimo il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare il ricorrente al pagamento della somma di Euro 8123 a titolo di differenza relativa agli acconti versati in eccedenza, oltre al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento contrattuale determinato dai vizi e difetti dell’opera nonchè dai ritardi nella consegna. Si costituiva l’opposto chiedendo dichiararsi l’insussistenza sia del dedotto inadempimento, che dei presupposti per il risarcimento dei danni;

il Tribunale di Lecce con sentenza del 27 febbraio 2012 revocava il decreto ingiuntivo, condannava M. alla restituzione della somma di Euro 6903 e rigettava la richiesta di risarcimento danni formulata dalla opponente;

con atto di citazione del 27 febbraio 2012 M.F. proponeva impugnazione avverso tale decisione. Si costituiva in giudizio la R.. La Corte d’Appello di Lecce con sentenza del 26 ottobre 2016 accoglieva l’appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza dichiarava R.A.L. debitrice in favore di M.F. della somma di Euro 5303, compensando le spese di entrambi gradi di giudizio;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione M.F., nella qualità di titolare della ditta individuale DEPUR affidandosi a un motivo. Resiste in giudizio R.L.A. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ricostruendo i fatti che hanno preceduto l’instaurazione del giudizio e indicando i pagamenti effettuati e il valore delle opere eseguite. Dà atto dell’attività istruttoria espletata e delle valutazioni operate dal consulente d’ufficio sulla base delle quali ricorrerebbe l’errore da parte del giudice di prime cure nell’accogliere solo parzialmente la domanda promossa dall’opponente, sulla base di un calcolo sbagliato e reiterato anche dalla Corte territoriale. Quest’ultima avrebbe dovuto integrare la quantificazione delle opere realizzate dal ricorrente, dell’Iva, che non viene riconosciuta per i lavori comunque accertati in primo grado;

è opportuno premettere che la Corte d’Appello ha affermato che il prezzo indicato nella relazione peritale presa in considerazione dal Tribunale era errato, sia con riferimento all’importo del costo complessivo, che riguardo a quello delle opere eseguite, provvedendo alle conseguenti correzioni. Osservato, altresì, che il primo giudice aveva omesso di pronunziarsi sul punto centrale del mancato computo di alcune opere non prese in esame dal consulente d’ufficio per un totale di Euro 5303, oltre Iva, interessi e rivalutazione. Dati, questi, desumibili dalle consulenze tecniche delle parti. Contestata l’inattendibilità dei testi in quanto il credito della ditta DEPUR si fondava su prova scritta. Conseguentemente la sentenza di primo grado è stata riformata con l’individuazione dell’importo dovuto dall’appellata in favore del M.;

Ciò posto, motivo è inammissibile perchè dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ma in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, avendo omesso di individuare le specifiche norme violate;

è inammissibile, altresì, per difetto di autosufficienza e novità della questione poichè si traduce in una richiesta di riesame dei,conteggi operati dai giudici di merito, in particolare, con riferimento all’Iva, senza che peraltro il ricorrente deduce di avere sottoposto la questione al giudice di appello e senza trascrivere o allegare il contenuto dell’atto di appello;

è, inoltre, inammissibile perchè sotto l’apparente deduzione di un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in realtà, richiede alla Corte di legittimità una non consentita rivalutazione dei fatti e del contenuto degli elaborati tecnici (peraltro non trascritti). Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, cui la doglianza in realtà tende, non consente una siffatta valutazione.

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 23 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA