Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25126 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto President – –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4137/2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione e in fallimento, in persona del

curatore pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, piazza dei

Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell’avv. Angelo

Stefanori, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv.

Guglielmo Castaldo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e

Ministero dell’rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 408/04/14, depositata il 24 giugno 2014.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Sanlorenzo Rita, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2020

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 408/04/14 del 24/06/2014, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 78/07/13 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione e in fallimento (di seguito (OMISSIS)) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2007;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso per: i) indebita effettuazione di cessioni in regime di non imponibilità IVA, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 8 bis, per mancata trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dal cliente, nonchè per assenza dello status di esportatore abituale del cliente (rapporti di (OMISSIS) con V. Plast s.r.l. in qualità di cessionario, IVA evasa per Euro 99.849,21); ii) indebita effettuazione di cessioni in regime di non imponibilità IVA D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 7, per mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’assenza del requisito della territorialità (rapporti di (OMISSIS) con V. Plast s.r.l. in qualità di cessionario, IVA evasa per Euro 126.161,09); iii) indebita effettuazione di cessioni in regime di non imponibilità IVA, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8 bis, per assenza dello status di esportatore abituale del cliente (rapporti di (OMISSIS) con la ditta Monouso di N.G., IVA evasa per Euro 99.703,34);

1.2. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) “le due comunicazioni di dichiarazioni di intento prodotte dalla (OMISSIS) non risultano riferentisi alle operazioni compiute dalla V. Plast srl, ma a ditte diverse (Plastfibre spa e Fili F. srl all. 1) per operazioni intrattenute nel corso del 2008”, sicchè legittime erano le contestazioni dell’Ufficio; b) non vi era prova che V. Plast s.r.l. e la ditta Monouso di N.G. avessero la qualità di esportatori abituali; c) non era verosimile che (OMISSIS) “non fosse consapevole della mancanza di questo essenziale requisito”, in quanto consegnava i beni ceduti direttamente a soggetti italiani diversi dai cessionari, privi del requisito di esportatori abituali e non praticanti attività nel settore aereo – navale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 bis, (tale norma “presuppone che i beni ceduti all’esportatore abituale siano esportati fuori dal territorio comunitario: dalla destinazione della merce si desume la consapevolezza del cedente circa la falsità ideologica della dichiarazione d’intenti rilasciata all’esportatore abituale”);

2. (OMISSIS) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;

4. in data 9 luglio 2020 si è tenuta l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei sig.ri magistrati Giacinto Bisogni, presidente, Enrico Manzon, consigliere, Salvatore Saija, consigliere, e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams individuata con D.Dirig. adottato ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. con modif. nella L. 24 aprile 2020, n. 27, dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei sig.ri magistrati Giacomo Maria Nonno, consigliere, e Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera consigliere, ai quali è stata assicurata la disponibilità degli atti attraverso la medesima piattaforma. In data 9 luglio 2020 si è tenuta l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei sig.ri magistrati Giacinto Bisogni, presidente, Enrico Manzon, consigliere, Salvatore Saija, consigliere, e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams – individuata con D.Dirig. adottato ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. con modif. nella L. 24 aprile 2020, n. 27, dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei sig.ri magistrati Giacomo Maria Nonno, consigliere, e Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera consigliere, ai quali è stata assicurata la disponibilità degli atti attraverso la medesima piattaforma.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che i motivi di ricorso non attingono la contestazione descritta al p. 1.1., sub ii) della narrazione che precede, sicchè detto capo deve ritenersi passato in giudicato;

2. con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) contesta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 8 bis, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, artt. 1,2 e 4, conv. con modif. nella L. 27 febbraio 1984, n. 17, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, e della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 384, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

2.1. in buona sostanza, la ricorrente si duole che, con riferimento alle cessioni effettuate senza la trasmissione telematica della dichiarazione di intenti all’Agenzia delle entrate, si potrebbe, al limite, configurare la propria responsabilità solidale e non diretta, con la conseguente insussistenza della contestata responsabilità per infedele registrazione e infedele dichiarazione;

3. il motivo è inammissibile;

3.1. in primo luogo va evidenziato che la ricorrente non riporta nè allega, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, l’avviso di accertamento nella sua interezza, sicchè, per le contestazioni effettuate nei confronti della società contribuente, non può che farsi riferimento a quanto indicato nella sentenza impugnata e riassunto nella narrativa di cui sopra, p. 1.1.;

3.1.1. deve, pertanto, ritenersi che la contestazione concernente l’omessa trasmissione telematica della dichiarazione d’intenti ricevuta dal cliente, all’Agenzia delle entrate, riguardi unicamente le operazioni compiute con V. Plast s.r.l. e indicate al menzionato p. 1. 1., sub a), mentre non attinga la ripresa sub c), concernente la ditta Monouso;

3.2. ciò chiarito, la eventuale responsabilità solidale e non diretta di (OMISSIS), per come dalla stessa argomentato, non esclude la debenza dell’IVA evasa da parte di quest’ultima e, quindi, la sostanziale correttezza della decisione assunta dalla CTR;

3.3. quanto poi alle sanzioni, non risulta che nei gradi di merito (OMISSIS) abbia specificamente argomentato in ordine alla applicabilità delle sanzioni in tema di infedele registrazione ed infedele dichiarazione, come evidenziato dalla difesa erariale, sicchè la contestazione deve ritenersi nuova;

4. con il terzo motivo di ricorso, che per esigenze espositive è opportuno esaminare fin d’ora, si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 21, 23 e 54, del D.L. n. 746 del 1983, art. 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 6, e del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che l’insussistenza di una responsabilità diretta della società contribuente implicherebbe l’inapplicabilità delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4, e dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1;

5. il motivo, che a differenza del primo, riguarda anche le operazioni poste in essere con la ditta Monouso, è inammissibile;

5.1. come evidenziato nel corso dell’esame del motivo precedente, la specifica questione della debenza delle sanzioni indicate dalla ricorrente è del tutto nuova, non risultando essere stata proposta nelle fasi di merito;

6. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che le cessioni di cui alla disposizione richiamata sarebbero equiparate a quelle previste dal precedente stesso D.P.R., art. 8, ma non richiederebbero affatto l’invio dei beni all’estero come affermato dalla CTR, trovando applicazione anche nel caso di trasporto dei beni in Italia;

7. il motivo è inammissibile;

7.1. in primo luogo, con riferimento alla V. Plast s.r.l., il mancato inoltro telematico della dichiarazione di intenti ricevuta giustifica di per sè la ripresa, come evidenziato con riferimento al primo motivo di ricorso;

7.2. secondariamente, e con riferimento ad entrambe le operazioni di cessione, la CTR, al netto di alcune affermazioni inesatte, esclude l’esenzione con riferimento alle operazioni di cessione in favore di V. Plast s.r.l. e della ditta Monouso anche perchè i beni ceduti sono stati consegnati direttamente a soggetti italiani non solo privi del requisito di esportatori abituali ma altresì non praticanti attività nel settore aereo – navale, costituente quest’ultimo sicuro requisito applicativo della disposizione richiamata da (OMISSIS);

7.3. tale ulteriore e alternativa ratio decidendi, di per sè idonea a supportare la ripresa, non è stata impugnata dalla ricorrente;

8. in conclusione, i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 325.713,65.

8.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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