Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25126 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25126 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 29436-2011 proposto da:
POLATO ERALDO PLTRLD42H25L781B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio
dell’avvocato CARLETTI FIORAVANTE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MEL ANDREA, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CECCHINI LILIANA, CECCHINI CINZIA, CECCHINI
MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI 2, presso lo studio dell’avvocato FREZZA ELIA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO GHERARDI,
giusta procura alle liti in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 07/11/2013

- controricorrenti avverso la sentenza n. 2193/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 27.6.2011, depositata il 07/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

PROTO;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Elia Frezza che si riporta al
controricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che si riporta alla relazione scritta.
Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del
ricorso ha depositato la seguente relazione.

“Osserva in fatto
1. Con citazione del 23/3/1999 Cecchini Liliana, Cecchini Maurizio e
Cecchini Cinzia, premesso di essere eredi di Cecchini Angelo,
esponevano che quest’ultimo aveva mutuato una somma di denaro a
Polato Eraldo il quale si era reso inadempiente rispetto all’obbligo,
assunto con scrittura del 31/1/1991, di restituire la somma o di
trasferire un immobile di proprietà di Autostar S.p.A. della quale egli
era amministratore.
Pertanto chiedevano la fissazione di un termine per la scelta
dell’obbligazione che il Polato intendeva adempiere e, in subordine,
qualora fosse esclusa la responsabilità solidale di Autostar, chiedevano
la condanna del solo Polato al pagamento delle somme risultanti
dovute in base alla predetta scrittura.
Gli attori, nel corso del giudizio di primo grado, rinunciavano agli atti
del giudizio nei confronti di Autostar.

Ric. 2011 n. 29436 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO

Il Polato, costituendosi, eccepiva la carenza di legittimazione passiva,
avendo assunto le obbligazioni contrattuali non in proprio, ma quale
legale rappresentante della società.
Il Tribunale di Verona con sentenza 10 -28/10/2002 condannava il
Polato al pagamento delle obbligazioni pecuniarie assunte con la

prestito non quale legale rappresentante di Autostar, ma in proprio e
che pertanto, essendosi impegnato in proprio alla restituzione, dovesse
restituire la somma dovuta in restituzione, come determinata in
contratto.
Il Tribunale, quanto all’individuazione del soggetto obbligato, così
motivava:
– nell’atto viene fatto costante riferimento al Polato persona fisica;
– la sottoscrizione è del convenuto senza indicazione della qualità di
legale rappresentante;
– il Polato ha ricevuto la somma e non risulta che questa somma sia
stata incassata dalla società.
La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 7/10/2011 rigettava
l’appello del Polato confermando la sentenza appellata e rilevando, nel
respingere il motivo di appello relativo all’interpretazione della
scrittura, che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dei criteri di
cui all’art. 1362 c.c. sia con riferimento al tenore letterale delle
espressioni, sia con riferimento al comportamento complessivo anche
posteriore alla conclusione del contratto.
Polato Eraldo propone ricorso affidato a tre motivi.
Cecchini Liliana, Cecchini Maurizio e Cecchini Cinzia sono rimasti
intimati.

Osserva in diritto

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scrittura del 31/1/1991 ritenendo che il medesimo avesse ricevuto il

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa e solo apparente
motivazione e sostiene che la Corte di merito non avrebbe motivato in
ordine alla propria eccezione di carenza di titolarità del rapporto
controverso.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato perché la Corte di

contratto, ha sufficientemente motivato richiamando con specificità la
motivazione del primo giudice circa il tenore letterale della
formulazione dell’atto e il comportamento complessivo del Polato.
La motivazione si integra con la motivazione della sentenza di primo
grado espressamente richiamata e integralmente confermata, fondata
sui seguenti argomenti:
– nell’atto viene fatto costante riferimento al Polato persona fisica;
– la sottoscrizione è del convenuto senza indicazione della qualità di
legale rappresentante;
– il Polato ha ricevuto la somma e non risulta che questa somma sia
stata incassata dalla società.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c. sostenendo che incombeva agli attori l’onere di
provare che il Polato non aveva stipulato la scrittura privata quale
legale rappresentante di Autostar, ma in proprio, così come incombeva
sugli attori l’onere di provare che il Polato, avesse incassato in proprio
il denaro mutuato, circostanza sempre contestata dal Polato.
L’onere probatorio derivava, a detta del ricorrente, dal tenore letterale
dell’atto nella cui intestazione era indicata la qualità di amministratore
delegato del Polato.
2.1 Il motivo è manifestamente infondato perché in entrambi i gradi
di giudizio la scrittura del 31/1/1991 è stata interpretata, sulla base
delle espressioni letterali ivi contenute, come un atto nel quale il
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appello, quanto all’individuazione del soggetto obbligato in base al

Polato assumeva l’obbligazione restitutoria in proprio e pertanto gli
attori, producendo quella scrittura, non avevano alcun altro onere al
fine di provare il debito del Polato in proprio, mentre era onere del
Polato addurre elementi idonei a contrastare l’interpretazione letterale
che privilegiava il contenuto e la sottoscrizione dell’atto rispetto alla

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di contraddittoria
motivazione; nel motivo lamenta un errore del giudice di appello
nell’interpretare il contratto sia con riferimento al tenore letterale e in
particolare all’intestazione nella quale è indicata la qualità di
amministratore delegato di Autostar, sia con riferimento al
comportamento delle parti, tenuto conto che gli attori, in principalità,
avevano agito contro Auto star per ottenere il trasferimento
immobiliare, sia con riferimento alla mancata contestazione da parte
del convenuto circa l’avvenuta ricezione delle somme mutuate.
3.1 La contestazione dell’interpretazione del tenore letterale dell’atto è
inammissibile sotto un duplice profilo:
– non attinge gli argomenti sviluppati dal giudice di primo grado e
richiamati dal giudice di appello circa le espressioni utilizzate
all’interno dell’atto e circa la sottoscrizione nella quale non era indicata
a qualità di legale rappresentante della società;
– il motivo è fondato sulla formulazione letterale di un contratto che
non viene prodotto e non è contenuto nel fascicolo di parte, né è
rinvenibile in atti; l’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così
come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, pone a
carico del ricorrente l’onere di produrre, a pena di improcedibilità del
ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il

ricorso si fonda” e l’art. 366 n. 6 c.p.c. pone a carico del ricorrente l’onere
di specifica indicazione, a pena di degli atti, dei documenti e dei dati
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mera intestazione.

necessari al reperimento degli stessi (cfr. Cass. 3/11/2011 n. 22726); lo
scopo delle norme è quello di consentire a questa Corte il facile
reperimento e l’esame del documento sul quale è fondato il ricorso (o
il motivo di ricorso), mentre nella fattispecie l’atto del quale si contesta
l’erronea interpretazione da parte dei giudici dei due gradi resta del

Quanto al comportamento delle parti, la Corte di Appello ha
richiamato la sentenza di primo grado secondo la quale era provato e
non contestato che il Polato aveva ricevuto le somme.
L’odierno ricorrente non ha contestato di averle ricevute, ma afferma
di averle ricevute per conto e nell’interesse della società della quale era
amministratore delegato; tuttavia, la

ratio della motivazione della

sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza di appello consiste
proprio nel rilevare come, a fronte degli elementi certi rappresentati
dalle espressioni letterali dell’atto e dalla ricezione, da parte del Polato,
del denaro mutuato, non sussista alcun elemento contrastante con
l’interpretazione dell’atto (deponente per l’assunzione di
un’obbligazione in proprio), elemento che, invece, avrebbe potuto
essere fornito dalla prova che il denaro era stato versato nelle casse
sociali.
Anche questa censura risulta quindi infondata e la motivazione risulta
pertanto sufficiente e non contraddittoria
La sentenza è altresì censurata perché avrebbe ritenuto non contestata
la sottoscrizione dell’impegno restitutorio in nome proprio e per
proprio conto; questa censura non può essere accolta perché scaturisce
da una erronea lettura della sentenza nella quale la non contestazione è
riferita alla ricezione della somma e non già all’assunzione
dell’impegno in proprio.

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tutto sottratto all’esame di questa Corte.

4. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere
dichiarato manifestamente infondato.”
***

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di

e la comunicazione al P.G;
Rilevato che il ricorrente non ha depositato memoria e nulla ha
opposto alla relazione;
Considerato che il collegio condivide e fà proprie le argomentazioni e
la proposta del relatore,
Considerato che le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate
come in dispositivo in relazione al valore della causa e secondo i criteri
di cui al D.M. 140/2012, seguono la soccombenza del ricorrente
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna POLATO
ERALDO a pagare ai contro ricorrenti CECCHINI LILIANA,
CECCHINI CINZIA, CECCHINI MAURIZIO le spese di questo
giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 12.000,00 per
compensi oltre euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 27 Settembre nella camera di consiglio della
sesta sezione civile.

consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite

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