Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25125 del 10/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30009/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e
Ministero dell’rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente –
contro
Immobiliare Santa Maria s.r.l. in liquidazione, in persona del
liquidatore pro tempore, cancellata dal registro delle imprese in
data 27/02/2012, Le Residence s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, e Immobiliare M. s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, le ultime due società quali
soci al cinquanta per cento della prima;
– intimate –
e nei confronti di:
B.M., n. q. di ex liquidatore della Immobiliare Santa
Maria s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via
Donatello n. 71, presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Bagnasco,
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Ciaramella giusta procura
speciale a margine dell’atto denominato controricorso;
– interveniente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 367/23/13, depositata il 7 novembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2020
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con la sentenza n. 367/23/13 del 07/11/2013, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 162/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Immobiliare Santa Maria s.r.l. in liquidazione (di seguito ISM) nei confronti di un avviso di accertamento per maggior reddito relativamente all’anno d’imposta 2005;
1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo venivano determinati maggiori ricavi, conseguenti alla vendita di un immobile ad un prezzo superiore a quanto effettivamente dichiarato;
1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che l’accertamento era fondato unicamente sulle stime del valore medio degli immobili determinate dalla FIAIP, cioè su di una presunzione semplice non avente i requisiti della gravità, precisione e concordanza;
2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. ISM e i soci della stessa non si costituivano in giudizio e restavano pertanto intimati;
4. si costituiva, invece, in giudizio, depositando controricorso, B.M. in proprio, quale ex liquidatore di ISM;
5. in data 9 luglio 2020 si è tenuta l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei sig.ri magistrati Giacinto Bisogni, presidente, Enrico Manzon, consigliere, Salvatore Saija, consigliere, e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams individuata con D.Dirig. adottato ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. con modif. nella L. 24 aprile 2020, n. 27, dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei sig.ri magistrati Giacomo Maria Nonno, consigliere, e Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera consigliere, ai quali è stata assicurata la disponibilità degli atti attraverso la medesima piattaforma.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente non ha provato di avere notificato il ricorso per cassazione nei confronti dei soci della cessata ISM (cancellata dal registro delle imprese in data 27/02/2012), Le Residence s.r.l. e Immobiliare M. s.r.l., unici legittimati passivi nel presente giudizio;
1.1. invero, la sentenza impugnata è stata validamente pronunciata anche nei confronti della estinta ISM, non essendo stata l’estinzione mai dichiarata in giudizio o notificata alla controparte e dovendo, pertanto, applicarsi, il principio dell’ultrattività del mandato (cfr. Cass. S.U. 04/07/2014, n. 15295; in senso conf., con specifico riferimento alla cancellazione della società dal registro delle imprese, si veda Cass. 31/10/2014, n. 23141);
1.2. a seguito dell’estinzione di ISM, i soci della stessa, Le Residence s.r.l. e Immobiliare M. s.r.l. sono succeduti nella posizione originariamente spettante alla menzionata società sia dal lato attivo che dal lato passivo, essendosi verificato un fenomeno successorio sui generis (ex multis Cass. S.U. 12/03/2013, n. 6070), sicchè il contraddittorio avrebbe dovuto essere instaurato solo con i predetti soci;
1.3. peraltro, le menzionate società non si sono costituite in giudizio e non v’è prova della intervenuta notificazione del ricorso per cassazione nei loro confronti, con conseguente inammissibilità dello stesso;
2. va altresì evidenziato che nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (da ultimo, Cass. n. 25423 del 10/10/2019; si veda, altresì, Cass. n. 20565 del 07/08/2018);
2.1. ne consegue che anche il controricorso di B.M. è inammissibile, non trattandosi di soggetto che ha partecipato alle precedenti fasi del giudizio, nè di un eventuale socio di ISM, alla stessa succeduto a seguito dell’intervenuta estinzione;
3. in conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e del controricorso; nulla per le spese;
3.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e il controricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020