Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25125 del 07/12/2016
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25125
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17866 del ruolo generale dell’anno 2011,
proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– ricorrente –
contro
Fallimento di s.r.l. (OMISSIS), in persona del curatore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Umbria, sezione 1, depositata in data 13 maggio 2010,
n. 31/01/2010;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza dell’8 novembre 2016
dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
sentito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Barbara
Tidore;
udito il sostituto procuratore generale ZENO Immacolata, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
L’Agenzia delle entrate in relazione all’anno d’imposta 2002 ha accertato a carico della s.r.l. (OMISSIS), successivamente fallita, ai fini iva, irpeg ed irap, maggiore materia imponibile, contestando, per quanto ancora d’interesse, l’omessa contabilizzazione di ricavi, in conseguenza della verifica che alle dipendenze della società v’erano nove lavoratori irregolari. Il curatore ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha respinto sul punto l’appello dell’ufficio, stigmatizzandone il metodo di accertamento, perchè a suo dire basato su una catena di presunzioni.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il curatore non replica.
Diritto
1. – Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ufficio lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 39 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. 600 del 1973, là dove il giudice d’appello ha ritenuto che la rettifica sia fondata su una catena di presunzioni.
Il motivo è fondato.
Questa Corte (ord. 2593/11; vedi anche ord. 5731/12) ha già avuto occasione di chiarire che non sussiste violazione del divieto di doppia presunzione (c.d. praesumptio de praesumpto) qualora dal fatto noto costituito dalla presenza di dipendenti non regolarmente assunti (e per i quali emerga la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata) si tragga la presunzione di maggiore redditività dell’impresa, trattandosi di una presunzione relativa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), per superare la quale è onere del contribuente offrire la prova contraria.
2.- Altresì fondato è il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale l’ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., là dove il giudice d’appello ha ritenuto ancora suscettibile di controllo giurisdizionale il verbale della Direzione provinciale del lavoro, benchè esso risalisse al luglio 2002, ossia ad epoca ampiamente antecedente alla notificazione dell’avviso di accertamento, notificato nel 2006 e benchè dagli atti di causa non emerga alcun dato relativo alla sua mancanza di definitività. Ciò in base alle dichiarazioni della contribuente, contenute nel ricorso introduttivo e reiterate all’atto della costituzione in appello, riportate in ricorso, le quali danno conto del fatto che l’unico fatto noto dotato di assoluta certezza fosse il rinvenimento da parte degli ispettori del lavoro di soggetti non iscritti a libro paga presso i locali dell’azienda; dichiarazioni che contrastano con l’assunta contestabilità del verbale.
3.- Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione, affinchè riesamini la fattispecie alla luce dei principi dinanzi specificati e regoli le spese.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016