Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25125 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25125 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.10.10.2013
Oggetto: IRPEF
Condono art. 9-bis

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
.■•••••••••

AGENZIA DELLE ENTRATE,

in

rappresentante pro tempore,

persona

del

legale

rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
MANCINI MARIA ARGIA residente a Tivoli,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.56/38/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 38,
in data 27.01.2010, depositata il 22 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 07/11/2013

Presente il P.M. dott. Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.12952/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n.56/38/2010 in data 27.01.2010, depositata il 22 marzo
2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di
Roma, Sezione n. 38, ha respinto l’appello dell’Agenzia
Entrate, confermando quella di primo grado, che,
pronunciando

sull’originario

ricorso

della

contribuente, avverso la cartella, emessa ex art.36 bis
del dpr n.600/73 e 54 bis dpr n.633/72 e relativa ad
IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 2001, ha ritenuto e
dichiarato operativo ed applicabile il condono ex art.9
bis della Legge n.289/2002, ancor quando al versamento
della rata iniziale non sia seguito il pagamento delle
successive.
Affida l’impugnazione a due mezzi.
2) L’intimata Mancini non ha svolto difese in questa
sede.
3) La questione posta dal ricorso, sembra, potersi
risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art.

9 bis della legge

alla

n. 289 del 2002, relativo

possibilita’

definire gli omessi e tardivi versamenti
2

di
delle

l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza

imposte

e

delle

ritenute

emergenti

dalle

dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza

aggravi

sanzioni,

di

clemenziale

una

non premiale

e

forma
come,

condono

invece

deve

ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge

n. 289 del

attribuiscono

contribuente

quali

di

potestativo

al

chiedere

2002,
il

le

diritto

un accertamento

straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del

“quantum”, esattamente indicato

nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e’
condizionato
dovuto

e

dall’integrale pagamento
il

pagamento

di

quanto

rateale determina la

definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
3

costituisce

e

n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
4) Si propone di procedere alla trattazione del ricorso
in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380
bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per manifesta

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti dì
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà
al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,
pronuncerà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il P

DEPOSITATO IN CANCEIMA

fondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

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