Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25124 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1802 del ruolo generale dell’anno 2011,

proposto da:

M.G., rappresentato e difeso, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Nicola Fabrizio Solimini,

col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Vestricio

Spurinna, n. 105, presso lo studio dell’avv. Alessandra Galli;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Barletta, Andria,

Trani, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sezione 7, depositata in data 16 novembre

2009, n. 129/7/09;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza dell’8 novembre 2016

dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il sostituto procuratore generale Immacolata Zeno, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

L’Agenzia delle entrate in relazione all’anno d’imposta 2003 ha accertato nei confronti di M.G., ai fini irpef, irap ed iva, un maggior reddito d’impresa, un maggior valore della produzione ed un maggior volume di affari, richiedendo le corrispondenti maggiori imposte, oltre a sanzioni ed interessi. L’accertamento scaturiva dalla contestazione di non deducibilità di costi relativi alle giacenze iniziali, di sopravvenienze attive, di ricavi di vendite non contabilizzate, di fitti non contabilizzati e di costi non di competenza.

Il contribuente ha impugnato l’avviso rappresentando che nel corso del procedimento di accertamento per adesione da lui promosso l’Agenzia ha aderito alla prospettazione ad essa proposta relativamente all’inesistenza delle sopravvenienze attive ed all’inesistenza di maggiori ricavi per vendite di immobili.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, mentre quella regionale ha accolto l’appello dell’ufficio, osservando che:

– quanto alla ripresa concernente l’indeducibilità dei costi, rilievo dirimente riveste la differenza tra le rimanenze finali e le giacenze iniziali, che il contribuente non ha regolarizzato mediante il ricorso alla L. n. 289 del 2002, art. 14;

– in relazione alla ripresa riguardante la condotta antieconomica tenuta nella vendita degli immobili e nella cessione gratuita dei box, nessuna ragione è stata fornita a sostegno delle condizioni di favore accordate, non altrimenti giustificabili sul piano economico;

– con riguardo alla ripresa inerente alle sopravvenienze attive, irrilevante è il comportamento tenuto dall’ufficio nel corso del procedimento di accertamento con adesione.

Avverso questa sentenza M.G. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui l’Agenzia reagisce con controricorso.

Diritto

1. – Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il contribuente si duole della violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 7, 92 e 109, della L. n. 289 del 2002, art. 14 in relazione agli art. 23 e 53 Cost., degli art. 2727, 2729 e 2697 c.c., dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto decisivo riguardante l’individuazione delle esistenze iniziali, in palese contrasto con la documentazione probatoria, nonchè della violazione dell’art. 116 c.p.c., là dove il giudice d’appello non ha tenuto conto delle prove sulla consistenza delle giacenze iniziali, incongruamente valorizzando la L. n. 289 del 2002, art. 14.

Il motivo è infondato.

1.1.- il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92, comma 7 stabilisce che “le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo”. La disposizione risponde al principio di continuità dei valori di bilancio in materia di determinazione del reddito d’impresa ed ha indotto questa Corte (Cass. n. 4590/15) a chiarire che, a fronte della rilevante divergenza tra il valore delle merci in giacenza accertato e quello risultante dalla contabilità, è onere del contribuente provare che le rimanenze finali contabilizzate dal contribuente si siano grandemente incrementate, per ulteriori beni acquistati nell’anno e rimasti invenduti.

1.2. – Nel caso in esame, la contestazione del contribuente ed i relativi elementi di prova non riguardano affatto la consistenza delle rimanenze finali, in relazione alle quali, anzi, egli stesso riferisce della necessità di una rettifica, omessa per “…una situazione contingente legata alla malattia prima e al decesso dopo (in data 06/05/2003) del consulente fiscale dell’impresa ricorrente”.

Irrilevanti per conseguenza sono le contestazioni riguardanti la consistenza delle esistenze iniziali.

1.3.- Il giudice d’appello non dubita che le esistenze iniziali siano quelle emergenti dalla contabilità, ma, facendo giustappunto leva su questo valore, ha riconosciuto la legittimità dell’operato dell’ufficio, che ha ragguagliato il reddito di esercizio alla loro variazione rispetto alle rimanenze finali, esattamente come prescrive il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92, comma 7.

1.4.- Altrettanto correttamente il giudice d’appello ha rimarcato che l’unico strumento a disposizione del contribuente sarebbe stato quello apprestato dalla L. n. 289 del 2002, art. 14, u.c. a norma del quale, appunto, “i soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito d’impresa di cui all’art. 7, relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni ai sensi del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59 e successive modificazioni. L’adeguamento può essere effettuato mediante l’iscrizione come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza omesse e con il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 5, ovvero mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi. L’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d’imposta successivi”.

Il motivo va quindi respinto.

2.- Il secondo motivo, benchè in rubrica evochi anche la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in relazione agli art. 23 e 53 Cost., nonchè degli art. 2727, 2729 e 2697 c.c., si risolve in sostanza nella censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto della controversia relativo ai maggiori ricavi derivanti dalla fabbrica di fabbricati, là dove la Commissione tributaria regionale avrebbe trascurato di esaminare le risultanze delle relazioni peritali in atti.

Esso è inammissibile perchè non è autosufficiente.

2.1. – Il contribuente non trascrive il punto rilevante dell’avviso di accertamento nel quale l’Agenzia ha sviluppato gli argomenti che hanno condotto alla determinazione del prezzo media di vendita a mq, non fornisce altrimenti i dati significativi concernenti gli immobili dei quali si discute, non ponendo per conseguenza la Corte in condizione di apprezzare la rilevanza delle censure rivolte al percorso della motivazione svolta in sentenza.

3.- Inammissibile è altresì il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, col quale il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, in relazione agli art. 23 e 53 Cost., nonchè degli art. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto della controversia concernente le sopravvenienze attive, là dove il giudice d’appello ha fatto leva, a sostegno della legittimità dell’accertamento, sulla circostanza che non si è perfezionato l’accertamento con adesione.

Il motivo non è difatti congruente col contenuto della decisione.

3.1.-Il giudice d’appello al riguardo sostiene che la decisione di accoglimento della Commissione tributaria provinciale si sia basata esclusivamente sulla condotta tenuta dall’ufficio nel corso del procedimento di accertamento per adesione, della quale ha escluso, invece, rilevanza dirimente, reputando per conseguenza che “…l’avviso di accertamento riprende tutta la sua efficacia”.

Al cospetto di questi argomenti, il contribuente avrebbe dovuto allegare le ragioni, ulteriori alla condotta dell’ufficio, addotte a sostegno dell’impugnazione dell’avviso, nonchè dedurre di averle riproposte in appello, in modo da evidenziare l’incongruenza della decisione assunta sul punto dalla Commissione tributaria regionale.

Il che non è avvenuto.

4.-Ne deriva il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte costituita.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il contribuente a rifondere le spese sostenute dall’Agenzia, liquidate in Euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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