Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25124 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25124 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Clarolin s.r.l. incorporante la F.11i Raspante Industria Conserve Alimentari s.p.a., in persona
del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Roma alla via dei Monti Parioli 48, presso
lo studio dell’avv. prof. Giuseppe Marini, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
118/2011/30

depositata il 19/7/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Zeno
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

18546/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 07/11/2013

La controversia promossa da

F.11i Raspante Industria Conserve Alimentari s.p.a. contro

l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto
dell’appello proposto dalla Agenzia
292/12/2007 che aveva accolto

contro la sentenza della CTP di Palermo n.

il ricorso del contribuente avverso la cartella di paga-

mento n. 29620060068625714 per iva 2001

Al ricorso proposto si articola in motivi.

Resiste con controricorso Clarolin s.r.l. incorporante la F.11i Raspante Industria Conserve

Alimentari s.p.a. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 10/10/2013 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La controricorrente ha depositato memoria.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del ricorso contenente specifico riferimento
agli atti posti a fondamento del ricorso ( allegati 1-5).
Nel merito, con unico motivo, la ricorrente assume la violazione dell’art. 9 bis della L.
282/2002 laddove la CTR ha ritenuto perfezionato il condono nonostante il pagamento parziale delle somme dovute.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass. 20745/2010;
Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della
legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti
delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli arti. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del “quantum”,
esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai
sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 2

e\

pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non
segua l’adempimento delle successive.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio alla CTR della Sicilia anche per le spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.

che per le spese del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 10/10/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERa”

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia an-

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