Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25123 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29319-2016 proposto da:

FA DI P.P. E C. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO LUIGI ANTONELLI 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

SPATARO, che lo rappresenta e difende;

ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2785/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da F.A.S.A.S. di P.P. e C. contro gli avvisi di accertamento Irap ed Irpef per l’anno 2009. Avverso la suddetta sentenza, F.A.S.A.S. di P.P. e C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

Con apposita istanza, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, e l’Avvocatura Generale dello Stato, mediante memoria recante la data del 12 marzo 2020, ha concluso per la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, e ciò sulla scorta di pertinente documentazione, giusta nota della competente Direzione provinciale della Agenzia delle entrate che comunica che la contribuente aveva definito la controversia, ai sensi del citato D.L., art. 11, “provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del citato D.L., art. 11, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733).

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6 – 2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6 – 3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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