Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25123 del 07/12/2016
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25123
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18520 del ruolo generale dell’anno 2010,
proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– ricorrente –
contro
s.a.s. FARM di V.T. & C., in persona del legale
rappresentante pro tempore e V.T., rappresentati e
difesi, giusta procura speciale a margine del controricorso,
dall’avv. Roberto Cordeiro Guerra, col quale elettivamente si
domiciliano in Roma, alla via di San Basilio, n. 72, presso lo
studio dell’avv. Filippo Pingue;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Toscana, sezione 16, depositata in data 26 maggio
2009, n. 35/16/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 8
novembre 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Barbara Tidore e per i
controricorrenti l’avv. Rosa Laura, per delega dell’avv. Roberto
Guerra Cordeiro;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
L’ufficio, facendo leva sul nesso di proporzione tra le spese per prestazioni lavorative ed i ricavi conseguiti, ha ricostruito maggiore materia imponibile ai fini dell’iva, dell’irap e delle imposte dirette a carico della società e della sua unica socia; ne sono conseguiti tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 1997, 1998 e 1999, che V.T. ha impugnato, sia in proprio, sia quale legale rappresentante della società, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Quella regionale ha rigettato l’appello dell’ufficio, per un verso stigmatizzando l’astrattezza dei criteri seguiti dall’ufficio e per altro verso valorizzando gli elementi ritraibili dalle dichiarazioni dei lavoratori addotte in giudizio dalle contribuenti. Propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui le contribuenti reagiscono con controricorso.
Diritto
1.- Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.
2.- Il motivo, che censura l’insufficienza della motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’esistenza di prestazioni di lavoro dipendente non annotate nei libri contabili della società, va respinto, perchè volto a sollecitare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, inibito alla Corte.
2.1.- Ciò in quanto il giudice d’appello ha valutato gli elementi su cui punta l’amministrazione, ossia il verbale ispettivo della Direzione provinciale del lavoro, il verbale dell’Inps ed il processo verbale di constatazione che su questi si è basato, facendo leva altresì sui documenti riportanti le dichiarazioni dei lavoratori delle cui prestazioni si tratta.
3.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia a pagare le spese, liquidate in Euro 6000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016