Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25123 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25123 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Sechi Mario Paolo

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n.
14/11/04

depositata i121/2/2011 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Zeno;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Sechi Mario Paolo

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Nuoro n. 254/1/2006 che aveva accolto

il ricorso av-

verso la cartella di pagamento n. 07420040014499184 per iva irpef e irap 1998. La CTr

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

4739/22

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 07/11/2013

annullava la cartella sul rilievo che nella stessa erano riportati i soli dati dell’avviso di accertamento senza alcun riferimento alle motivazione a base del rigetto dell’istanza di condono
ex art. 15 L. 289/2002 formulata dal Sechi. Il ricorso proposto si articola in unico motivo.
Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380
bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del

do alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 12 e 25 del dpr 602/73, 9 e 15 della L.
289/2002 , 6 e 7 della L. 212/2000, laddove la CTR afferma il diritto del contribuente di
essere informato sull’esito dell’istanza di condono.
La censura è fondata. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito (con

riferimento alla disciplina delle dichiarazioni integrative di cui alla legge 413/91,
sostanzialmente analoga, per quanto d’interesse, alla disciplina che qui ci occupa)
che la mancata adozione di un espresso provvedimento di diniego non pregiudica il
diritto di difesa del contribuente; ciò perché la cartella esattoriale emessa dopo la
presentazione di un’istanza di condono rappresenta un sostanziale diniego di tale
istanza, cosicché in sede di impugnazione di detta cartella il contribuente può sempre far valere, tra le proprie difese, anche quelle relative al diritto di beneficiare del
condono (vedi Cass. 1557/07, Cass. 4415/08 , Cass. 16100/11).
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del
merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la
liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Sardegna
Così deciso in Roma, 10/10/2013
DEPOSITATO IN CAMOEUIRA

dott.

10/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderen-

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