Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25122 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25122 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Pepe Benedetto

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n.
316/1/2010 depositata il

12/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Zeno;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Pepe Benedetto

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di Potenza n. 137/1/2007 che aveva accolto

il

ricorso avverso la cartella di pagmento n. 00600022744888 per iva, irpef e irap relative

Corte Suprema di Cassaziore — VI Sez. Civ. – T– RG. n. 4524/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 07/11/2013

all’anno 2000. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha
svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del

10/10/2013 per

l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

to la nullità della cartella per irritualità della relativa notifica, laddove tale censura non era
stata posta in sede di merito.
La censura è fondata in quanto la contestazione del Pepe ha avuto riguardo al prodromico
avviso di accertamento.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Basilicata
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Basilicata
Così deciso in Roma, 10/10/2013
Il Pr idente

Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della decisione laddove la CTR ha afferma-

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