Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25121 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26398/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliata ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., nato a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)), in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale

con sede in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS) – (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avv. Raffaella Rinaldi del Foro di Pisa, con studio in

Santa Croce sull’Arno (Pi), alla Via N. Copernico n. 6 (C.F.:

(OMISSIS)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo,

come da procura speciale al controricorso, domicilio in Roma, p.zza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

– resistente –

– avverso la sentenza n. 661/1/2016 emessa dalla CTR Toscana in data

11/04/2016 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea

Penta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.P. ricorreva avverso la cartella esattoriale notificata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, concernente l’Irap per l’anno 2009.

L’Ufficio sosteneva doversi applicare all’attività di promotore finanziario l’aliquota sul valore della produzione netta nella misura del 4,82%, anzichè del 3,90%, ai sensi della L.R. Toscana n. 64 del 2006.

Il contribuente riteneva che la sua attività svolta non rientrava tra le categorie soggette all’aumento, in quanto si doveva applicare ai soli soggetti (banche, assicurazioni ed altri esercenti attività di intermediazione) la cui aliquota era in precedenza pari al 4,40%.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con sentenza n. 123/02/2015 del 21.01.2015, accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza, ritenendo che il promotore finanziario faceva parte del cod. 66 e 67.

Con sentenza dell’11.4.2016, la CTR Toscana rigettava l’appello, ritenendo la motivazione dell’Ufficio non compatibile con lo spirito e l’indicazione della legge, la quale individuava le categorie sottoposte all’aumento tra quelle di cui ai codici 66 e 67 che avevano una percentuale ordinaria di 4,25%, e non quelle con percentuale diversa.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.

C.P., nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza pubblica, il resistente ha depositato atto di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, presentata ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, conv., con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR reso una motivazione contraddittoria, avendo, da un lato, ritenuto che la L.R. Toscana n. 64 del 2006 avesse individuato le categorie sottoposte all’aumento tra quelle di cui ai codici 66 e 67 “che avevano una percentuale ordinaria di 4,25%” (tra le quali era ricompresa quella dei promotori finanziari) e, dall’altro, ciò nonostante, rigettato l’appello.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 64 del 2006, art. 5 e della L.R. n. 64 del 2006, allegato A, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR limitato, a suo dire, arbitrariamente la portata della detta disposizione normativa, senza considerare che l’intenzione del legislatore era quella di estendere a tutte le attività dei codici (e, quindi, anche ai promotori finanziari) la maggiorazione dello 0,85%.

3. Con istanza del 29.9.2017, il contribuente ha chiesto la definizione agevolata della controversia tributaria pendente.

Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Ora, poichè nessun diniego della definizione operata è intervenuto nel termine del 31 luglio 2018, nè alcuna istanza di trattazione risulta presentata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 dicembre 2018, il processo deve essere dichiarato estinto.

Invero, in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, (conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017), l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi della stessa disposizione normativa, comma 10, l’estinzione del processo (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18107 del 05/07/2019). In particolare, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, poichè la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo (Sez. 5, Sentenza n. 31021 del 30/11/2018).

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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