Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25121 del 07/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25121 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Modragonese Project Arredobagni s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro
Intimata
tempore
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
13/11/39 depositata il 12/1/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Zeno;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da
Modragonese Project Arredobagni s.r.l. in liquidazione
contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Agenzia
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
4514/12
contro la sentenza
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 07/11/2013
della CTP di Caserta n. 15/2/2010 che aveva respinto
il ricorso avverso l’avviso di ac-
certamento n. RE803B00508/2008 per iva, irap, ires 2005
Il ricorso proposto
si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 10/10/2013 per l’adunanza della Corte
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul capo dell’appello
incidentale relativo al recupero dei costi contabilizzati nell’anno 2005 per E 19.234,30.
La censura è fondata in quanto la sentenza impugnata è priva di riferimento al capo di appello. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
Così deciso in Roma, 10/10/2013
Il Presidente
in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.