Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25120 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. I, 08/10/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 08/10/2019), n.25120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19526/2018 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1038/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Cons. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

I.O. cittadino originario della Nigeria, propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, confermando la pronuncia di primo grado, ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione.

La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato che il richiedente, con i motivi di impugnazione, non aveva specificamente contestato la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla mancata allegazione di precise circostanze riferite alla sua situazione personale, essendosi limitato ad affermare, in via del tutto generica, l’esistenza di una situazione di insicurezza della Nigeria, omettendo però di indicare alcun elemento specifico in relazione alla sua area di provenienza (Edo State) ed alla sua diretta esposizione ad un concreto rischio.

Con riferimento alle condizioni generali dell’area di provenienza, la Corte, sulla base di informazioni acquisite da fonti internazionali, ha affermato che nell’Edo State non sussistono condizioni tali da integrare una minaccia grave alla vita o all’incolumità della persona, non sussistendo una situazione di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La Corte ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando la mancanza di specifici elementi tali da evidenziare una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo censura la statuizione di rigetto della protezione sussidiaria, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione alla condizione di pericolosità ed alla situazione di violenza generalizzata esistenti in Nigeria.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni in giudizio sulla condizione personale del richiedente.

Il terzo motivo lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria, alla luce delle condizioni socio economiche del paese di provenienza del richiedente;

Il quanto motivo lamenta la mancata concessione della protezione umanitaria, pur a fronte di una situazione di estrema difficoltà economica e sociale, imponendo al richiedente condizioni del tutto inadeguate, in spregio agli obblighi di solidarietà di fonte nazionale ed internazionale.

I motivi, che, in ragione della loro connessione, vanno unitariamente esaminati, sono inammissibili per genericità ed in quanto non si confrontano con le rationes decidendi della pronuncia impugnata.

La Corte territoriale ha infatti accertato, mediante il riferimento a fonti aggiornate e qualificate, quali i dati aggiornati forniti dall’UNHCR, confortate dai documenti tratti dai portali di raccolta quali Amnesty internazional ed il sito “Viaggiare sicuri” del Ministero degli Esteri, che l’area geografica di provenienza del richiedente, l’Edo State, pur soffrendo della generale situazione di insicurezza che interessa la Nigeria, non è caratterizzata da una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato.

A fronte di tale accertamento, riferito alla specifica area di provenienza del richiedente (Edo State), il ricorso è del tutto generico, e contrappone a tale accertamento la generica deduzione dell’esistenza di una condizione di instabilità e pericolosità della Nigeria in generale.

Anche con riferimento alla protezione umanitaria, la Corte territoriale ha escluso, con apprezzamento adeguato, che, sia avuto riguardo alle condizioni soggettive, che alla situazione dell’area di provenienza del richiedente sia ravvisabile una situazione di vulnerabilità tale da giustificare il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Anche con riferimento a tale statuizione, il mezzo è del tutto privo di specificità ed a parte la generica deduzione sulle condizioni socioeconomiche della Nigeria in generale, non rappresenta una determinata situazione di fragilità del richiedente.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che il Ministero non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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