Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2512 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16558-2018 proposto da:

I.G., elettivamente VIALE GIULIO CESARE 21, presso lo

studio dell’avvocato ASSUNTA DI SANTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ARMANDO SESSA;

– ricorrenti –

contro

CISLAGHI E FIGLI IN LIQUIDAZIONE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7951/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 7951/201, ha rigettato l’appello principale e quello incidentale proposto rispettivamente da Cislaghi e Figli srl in liquidazione e da I.G. avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato la prima a pagare al secondo le somme ivi indicate dichiarando prescritte le altre.

Per quanto qui rileva, la Corte, in particolare, rigettava il motivo di appello svolto da I.G. con il quale si sosteneva l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione per la tardività della costituzione della convenuta della Cislagi e Figli srl avvenuta in primo grado con il deposito della memoria effettuato il decimo giorno precedente fissato per l’udienza di discussione cadente nella giornata di sabato ed accettata dalla cancelleria.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione I.G. con un motivo; Cislaghi e Figli srl in liquidazione è rimasta intimata).

E’ stata comunicata alla parte la proposta del Giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, nonchè dell’art. 4, comma 2, delle disp. gen., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la Corte d’appello erroneamente rigettato il primo motivo di gravame col quale il ricorrente aveva chiesto dichiararsi la tardività della costituzione della società resistente (avvenuta nella giornata di sabato 10 gennaio 2015 nel giudizio di primo grado, la cui prima udienza di discussione era stata fissata per il giorno 20 gennaio 2015) e di conseguenza di affermare la tardività ed inammissibilità dell’avversa eccezione di prescrizione.

Il motivo è manifestamente fondato. Ed invero alla costituzione in giudizio con atto processuale svolto fuori dell’udienza si applica il disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 5, il quale prevede che “la proroga prevista nel comma 4 si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono la giornata del sabato”. Non trova invece applicazione al caso di specie l’art. 155 c.p.c., comma 6, richiamato dalla Corte territoriale in quanto esso si riferisce esclusivamente “allo svolgimento delle udienfe e di ogni altra attività giudiziaria” svolta nella giornata del sabato.

Al riguardo si è da questa Corte in più di un’occasione affermato (v. Cass. sentenza n. 14767 del 30/06/2014 e più di recente l’ordinanza n. 21335 del 14/09/2017) che: “l’art. 155 c.p.c., comma 4 (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo comma 5 del medesimo articolo (introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto dall’art. 378 c.p.c.), ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’etto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo”.

Deriva da ciò che, qualora come nel caso di specie, il termine (a ritroso) di costituzione del convenuto nel processo di lavoro ex art. 416 c.p.c. (dieci giorni prima dell’udienza), scada nella giornata di sabato tale scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo; talchè la memoria di costituzione depositata in cancelleria nella stessa giornata del sabato deve ritenersi tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine come sopra calcolato. Il ricorso deve essere quindi accolto; la sentenza impugnata che non si è attenuta ai prefati principi deve essere quindi cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale, si atterrà al principio sopra indicato.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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