Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2512 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2512 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappreRicorrente

senta e difende per legge
Contro

Azienda Sanitaria Locale di Asti, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e
difesa dall’avv. Dario Vladimiro Gamba, Resistente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 73/2011/2 depositata il 12/9/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Gamba per il controricorrente
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Azienda Sanitaria Locale di Asti

contro l’Agenzia delle

Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello

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Data pubblicazione: 04/02/2014

proposto dalla Asl

contro la sentenza della CTP di Asti n. 24/1/2010 che ne aveva

respinto il ricorso avverso l’avviso di diniego di rimborso n. 10419/09 per ires 2006
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Si è costituita l’Azienda Sanitaria Locale
di Asti. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del
ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/12/2013 per l’adunanza della Corte in

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 43, 73, 74, 143, 144 del d.p.r. 917/86, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso che gli immobili della ASL non
fossero produttivi di reddito fondiario.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sentenza n. 9875 del
05/05/2011; Cass. n. 19138 del 2010; Cass. n. 28176 del 2008; Cass. 17089 del 2009) secondo cui in tema di Irpeg, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 2, lett. c),
dispone che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale; pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non
subisce la “trasformazione” in reddito d’impresa D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 40, comma
1, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi,
compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 108 del D.P.R. citato”. In effetti,
a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 2, lett. c), gli enti pubblici residenti che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale sono soggetti ad IRPEG. Tuttavia, “l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte
di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali”, non
costituiscono esercizio di attività commerciali (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 2,
lett. c) e, quindi, sono sottratte al relativo prelievo 1RPEG. Pertanto, in relazione a tali attività, non si pone il problema della qualifica del reddito “degli immobili relativi ad imprese
commerciali”, reddito che secondo il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40, comma 1,
non va considerato come fondiario ma segue il regime del reddito di impresa. Però, se, come
nella specie, non c’è reddito di impresa, perché non c’è una attività commerciale riconosciuta
come tale ai fini fiscali (art. 88 cit.), sulla cui produzione in genere viene effettuato il prelievo fiscale, manca il presupposto per la “trasformazione” del reddito fondiario in reddito di

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Camera di Consiglio.

impresa. Non si verifica, cioè, quella specie di “fusione per incorporazione” del reddito fondiario nel reddito di impresa e, quindi, il primo mantiene la sua autonomia impositiva. Pertanto, come dispone specificamente il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 108, il reddito degli enti pubblici non commerciali va ricostruito in maniera “atomistica”, proprio per evitare contaminazioni tra i diversi tipi di reddito che non pos-

sioni sancite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88. Infatti, ai sensi del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, art. 108. “Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui
all’art. 87, comma 1, lett. e), è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi”.
In definitiva, nella specie manca il presupposto per l’applicazione dell’art. 40, proprio perché
l’attività svolta dall’ASL non costituisce esercizio di attività commerciale. Trattasi, invece di
attività svolta da un ente non commerciale di cui del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art.
87, comma 1, lett. c), il cui reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi,
compresi quelli fondiari, come espressamente dispone il citato art. 108. D’altra parte, il
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40, in quanto deroga alla disciplina generale in materia di reddito fondiario, è norma speciale che non può trovare applicazione analogica in relazione agli immobili delle ULSS. In definitiva gli immobili utilizzati dalle Asl sono fiscalmente assoggettabili in quanto per gli stessi non è prevista una specifica esclusione dall’imposta relativa, ne’ è possibile applicare l’esclusione prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, art. 40 – che riguarda solo gli immobili strumentali all’esercizio di un’attività d’impresa,
di un’arte o di una professione (cfr. C ass. 5484/08).
L’affermata strumentalità degli immobili e l’assunta maggiore imposizione che graverebbe
sulle ASL rispetto a quella gravante sulle strutture private non costituiscono elementi sufficienti a superare le argomentazioni su espresse ( Cass. 11427/2012)
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla Asl di Asti avverso l’avviso di
diniego di rimborso n. 10419/09 per ires 2006.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la
compensazione delle spese del merito e del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.

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sono poi confluire nell’unica categoria del reddito di impresa, dovendosi rispettare le esclu-

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla Asl di Asti avverso l’avviso di diniego di rimborso n. 10419/09 per
fres 2006, compensando le spese del merito e del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 18/12/2013

Il esidente

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