Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2512 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25543-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro o tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE

N. 102, presso lo studio dell’avvocato VITO NANNA, rappresentato e

difeso dagli avvocati UMBERTO RAIMONDO, CARMELA CARELLA, NICOLA

RAIMONDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1549/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

L’Agenzia delle entrate di Bari notificava a M.O. un accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IRPEF per l’anno di imposta 2006 sulla base del reddito determinato in via sintetica.

Il contribuente impugnava l’atto innanzi al giudice tributario sostenendone la nullità sotto diversi profili, fra i quali l’inesistenza di un atto di delega da parte del titolare dell’Ufficio al soggetto che aveva firmato l’atto. La CTP di Bari accoglieva il ricorso con sentenza riformata dalla CTR della Puglia n. 584/2014/02, depositata l’11.3.2014.

Secondo il giudice di appello il potere spettante al funzionario delegato a rappresentare l’ente prescinde dall’esistenza di un atto di designazione che, se emesso, è atto interno che non deve essere esibito a terzi o al giudice.

Nel caso concreto non era stata contestata la qualifica del funzionario dell’ufficio, ma unicamente l’inesistenza di un atto di delega del titolare dell’ufficio. Nel merito evidenziava che la certificazione bancaria, oltre a non essere stata legittimamente introdotta nel processo in quanto non allegata ad un atto ufficialmente depositato in cancelleria, era del tutto inidonea a dimostrare la destinazione delle somme ivi risultanti al mantenimento dell’automezzo e dell’abitazione principale indicati dal contribuente nel questionario dallo stesso compilato.

Il contribuente, in definitiva, non aveva offerto alcun elemento per smentire la presunzione di legge, essendosi limitato a elencare le spese di manutenzione auto e dell’abitazione principale, erroneamente confrontandole con la capacità reddituale induttivamente determinata in base ai coefficienti di redditività. L’atto impugnato non era dunque carente di motivazione era da considerare pienamente legittimo.

La parte contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Con il primo motivo si deduceva la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1 e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 in relazione alla questione della nullità dell’atto per mancanza della delega rilasciata al soggetto che aveva firmato l’atto impugnato, mai prodotta in atti, la CTR aveva disatteso la giurisprudenza di questa Corte che addossa sull’ufficio l’onere di dimostrare, in caso di contestazione, l’esistenza della delega stessa.

Con il secondo motivo si doleva della violazione dell’art. 2697 c.c. sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, gravava sull’Ufficio l’onere di provare l’esistenza della delega.

Con il terzo motivo si denunciava la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6. Ai fini del superamento della presunzione nascente dall’accertamento redatto sulla base di coefficienti parametrici alla stregua del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e sufficiente la dimostrazione di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte idonei a dimostrare il maggior reddito determinato sinteticamente. Pertanto, la dimostrata disponibilità di somme al 31.12.2005 era tale da vincere la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato rispetto alle spese per l’acquisto e mantenimento dell’automezzo e dell’abitazione principale.

La Cassazione riteneva fondati i primi due motivi.

Quanto al primo, in rito evidenziava che la ritualità dell’eccezione di nullità dell’atto per mancanza di delega doveva ritenersi ormai accertata per la mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate in sede di appello.

Per quel che riguarda, invece, il merito, rilevava la fondatezza della prima e della seconda censura richiamando gli orientamenti espressi dalla Suprema Corte con riguardo alla necessità che, fermi i casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20, comma 1, lett. a) e b) che la produzione della delega a sottoscrivere è necessaria in caso di contestazione e che il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (Cass. 14626/00). “(Cass. n. 17400/12) – cfr. Cass. n. 18758/14-.

Metteva in luce pertanto che la CTR non si era attenuta a tali principi, affermando la non necessità del deposito dell’atto di delega da parte del titolare dell’ufficio fiscale espressamente contestato dalla parte contribuente e cassava la relativa decisione rinviando ad altra sezione della CTR della Puglia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La causa veniva riassunta dal contribuente.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate.

Con sentenza nr 1549/2019 la CTR rilevava l’infondatezza delle contestazioni sollevate dall’Ufficio in merito alla prospettata tardività dell’eccezione del difetto di rappresentanza trattandosi di una questione già risolta dalla Suprema Corte e non proponibili nell’ambito del giudizio di rinvio.

Osservava che il potere sostitutivo da parte del sottoscrittore non era stato esercitato correttamente in assenza della mancata esibizione in giudizio dell’atto di delega come aveva dato atto la stessa amministrazione in sede di costituzione L’appello dell’Ufficio veniva pertanto respinto con la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del procedimento.

Avverso tale sentenza l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

Considerato che:

Si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si contesta la non corretta interpretazione dei principi di diritto enunciati dalla cassazione con la sentenza nr 5360/2016 sostenendo che avrebbe omesso di valutare la validità della delega di firma conferita dal Direttore provinciale alla data di emissione dell’avviso limitandosi a rilevare che era stata tardivamente depositata solo in fase di rinvio.

Si lamenta in particolare che la CTR avrebbe dovuto ammettere la produzione documentale in quanto giustificata da esigenze istruttorie.

Il motivo è infondato.

Giova ricordare che in tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui, nel giudizio di merito a seguito di cassazione con rinvio, il divieto di produrre nuove prove o depositare nuovi documenti non opera qualora si tratti di documenti che sia stato impossibile produrre in precedenza per causa di forza maggiore, incontra un limite nel caso in cui le parti vengano rimesse dinanzi al giudice di appello: nel giudizio di secondo grado, infatti, la facoltà di produrre nuovi documenti, prevista in via generale dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, non può essere esercitata in contrasto con l’art. 57, il quale, escludendo l’introduzione di eccezioni o tematiche nuove, non consente l’ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di documenti, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte, e non anche qualora determini la necessità di ulteriori contestazioni e deduzioni (Cass. Civ., 18 aprile 2007, n. 9224).

La possibilità di produzione di nuove prove si verifica solo per i documenti che non sono stati prodotti per cause di forza maggiore oppure se la sentenza di appello è stata riformata con una diversa qualificazione giuridica delle ragioni della domanda. Nel giudizio di rinvio, infatti, configurato dall’art. 394 c.p.c., comma 3, quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, non sono ammesse nuove conclusioni e richieste di nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio, salvo il caso in cui la sentenza d’appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perchè ritenuti erroneamente privi di rilievo (Cass. Civ., 18 aprile 2017, n. 9768; Cass. 2018 nr 27823; cfr. Cass. n. 27823 del 2018; Cass. n. 9768 del 2017; Cass. n. 16180 del 2013, che ha altresì specificato che in siffatte ipotesi, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3).

Rappresenta in ogni caso principio consolidato quello per cui nel giudizio di appello tributario, riassunto – come nella specie – a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, è – come correttamente ritenuto dalla C.T.R. – inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore (e di tale circostanza, invero, non risulta esser stata fornita prova nel secondo grado di giudizio riassunto, come nel presente giudizio di legittimità), stante la natura di “giudizio chiuso” riconosciuta al grado di rinvio (Cass. Civ., 29 settembre 2014, n. 20535; Cass. 2019 nr 28547)

In caso di cassazione con rinvio, infatti, il giudice innanzi al quale il processo è riassunto deve giudicare, sulla base della sentenza di cassazione, allo stato degli atti formatosi nella fase ascendente del processo e, tanto, quand’anche l’annullamento della decisione dipenda – come nella specie – dall’erronea allocazione dell’onere probatorio, giacchè “la riassunzione della causa – a seguito di cassazione con rinvio della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione” (cfr., ex multis, Cass., 21.2.2007, n. 4096; Cass., 13.7.2006, n. 15952; Cass., 22.5.2006, n. 11939), “tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi” (cfr. Cass., 21.4.2006, n. 9395): tra queste, per l’appunto, quella di produrre nuove prove del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58 e, in particolare, ai fini che in questa sede rilevano, quella concernente la produzione di nuovi documenti, ai sensi del medesimo art. 58, comma 2 (cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 18.10.2018, n. 26108, Rv. 651434-01 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).

Ciò posto la Suprema Corte ha rilevato con l’ordinanza di rimessione la ritualità dell’eccezione sollevata dal contribuente ed ha affermato il principio della necessità della produzione della delega da parte del titolare dell’ufficio fiscale. Il Giudice del rinvio era dunque chiamato unicamente a verificare, alla stregua degli atti di causa, la sussistenza di una produzione documentale in grado di giustificare il corretto esercizio del potere sostitutivo essendo preclusa ogni altra attività di indagine dalla natura di giudizio chiuso.

Condivisibilmente la CTR non ha dato ingresso ad una nuova produzione documentale che avrebbe dovuto essere allegata nella fase di merito a fronte della contestazione sollevata dal contribuente.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive Euro 5.200,00 oltre s.p.a..

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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