Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25119 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 16/09/2021), n.25119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19470/2020 proposto da:

A.U., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Macaluso,

con studio in Caltanissetta Corso Sicilia 105, elegge domicilio

presso l’indirizzo di posta elettronica certificata

antonella.macaluso.avvocaticl.legamail.it;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 694/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 07/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2021 dal Consigliere relatore Dott. Rita RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il ricorrente, cittadino pakistano, ha narrato di avere lasciato il paese perché, mentre eseguiva riparazioni nella locale madrasa, aveva avuto una lite con il fratello dell’Imam e altri quatto ospiti, da cui era stato percosso e, una volta tornato a casa, aveva denunciato il fatto alla polizia; gli agenti, recatisi nella madrasa, vi avevano trovato solo gli ospiti, armati, che erano stati identificati come terroristi ed erano stati arrestati. Per questa ragione gli aderenti al gruppo (OMISSIS) avevano organizzato una spedizione punitiva a casa sua, e non trovandolo, hanno picchiato suo padre ed ucciso suo fratello, intervenuto in difesa del padre.

Respinta la richiesta di protezione internazionale dalla competente Commissione territoriale, il ricorrente ha adito il Tribunale di Caltanissetta che ha confermato il giudizio della Commissione.

La Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto l’appello dell’odierno ricorrente rilevando che il racconto della vicenda individuale è lacunoso, e che il richiedente si è mostrato reticente nella descrizione degli elementi fattuali particolareggiati idonei a rendere plausibile l’effettivo accadimento e che il costante impegno delle autorità nei confronti dei gruppi terroristici, porta ad escludere il rischio persecutorio. La Corte ha quindi escluso il rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che, secondo le informazioni tratte dal report EASO 2018 nel paese di provenienza del ricorrente (Punjab) non si rileva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato. La Corte ha infine escluso il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria considerando che il soggetto non ha dimostrato l’integrazione nel tessuto sociale italiano, non essendo a ciò sufficiente il riferimento a un rapporto di lavoro a tempo determinato, e che la ritenuta inattendibilità del racconto non consente una compiuta verifica in ordine alle sue condizioni personali.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivo.

Il Ministero, non costituito tempestivamente, ha depositato istanza per la partecipazione all’eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata il 18 maggio 2021.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), nonché degli artt. 5, 6, 7, 8, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Il ricorrente deduce che non è stata data applicazione alla regola dell’onere della prova attenuato, fondata sull’oggettiva difficoltà per chi è costretto a fuggire dal proprio paese di fornire elementi sulla persecuzione subita. Egli ha ricostruito i fatti nei limiti delle proprie possibilità e si tratta di una vicenda verosimile, ove la si valuti nel contesto della società pakistana. La Corte ha omesso la cooperazione istruttoria officiosa perché non ha calato il racconto nel contesto della società pakistana, con particolare riferimento alla zona di provenienza del ricorrente ed al conflitto tra sunniti e sciiti.

1.2.- Il motivo è infondato.

Il corretto svolgimento della attività di cooperazione istruttoria presuppone che tutti i soggetti coinvolti assolvano i propri compiti, poiché anche il richiedente asilo ha il dovere di cooperare per una

corretta istruzione della domanda compiendo ogni ragionevole sforzo per motivarla e circostanziarla (art. 13 Direttiva 2013/32/UE e art. Direttiva 2011/95/UE) mentre il compito del giudicante si esplica in termini di integrazione istruttoria (Cass. n. 16411/2019), trattandosi di cooperazione con la parte e non sostituzione ad essa, sicché le relative modalità di svolgimento devono essere improntate a criteri di trasparenza, di modo che la terzietà dell’organo giudicante non ne risulti compromessa (Cass. 29056/2019).

Questa Corte, in più occasioni, ha escluso che il giudice, ritenuto inattendibile intrinsecamente il racconto, debba anche assume informazioni (COI) sul paese di origine (Cass. n. 28862/2018; Cass. n. 33858/2019; Cass. n. 08367/2020).

Se il racconto è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile perché manca

alla base una storia individuale attendibile rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio; il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020). Una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo per la gravità delle riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca, che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza (Cass. 24575/2020; Cass. 6738/2921).

1.3.- Nella fattispecie il giudice di merito ha riscontrato genericità nel racconto, connotato da elementi stereotipati e da una certa reticenza nell’offrire particolari effettivamente caratterizzanti, così da escluderne l’attendibilità.

Nel motivo di ricorso non si spiega la ragione delle lacune rilevate dal giudice del merito, limitandosi a ripetere quanto già esposto e ad affermare apoditticamente che la storia è verosimile e che avrebbe dovuto essere valutata nel contesto sociale della zona di provenienza, facendo riferimento ad un conflitto tra sunniti e sciiti ed a pretese ragioni politiche della dedotta persecuzione, che però non trovano riscontro nella storia del ricorrente, per come esposta in sentenza e in ricorso, poiché il richiedente ha narrato di avere denunciato percosse in seguito a una comune lite, non dovuta a motivi politici o religiosi e che solo in occasione dell’intervento della polizia si era scoperto che gli autori delle percosse erano terroristi. Inoltre, nel motivo di ricorso non si considera che il giudice d’appello ha in ogni caso valutato anche il rischio, poiché la persecuzione da agente privato rileva solo nel caso in cui l’organizzazione statale non sia in grado di proteggere il suo cittadino e la Corte, facendo riferimento ad informazioni sul Pakistan tratte dalla fonte appresso citata (Report EASO 2018) rileva che nella regione è costante l’impegno delle autorità nei confronti dei gruppi terroristici.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente deduce che ha errato la Corte, fondandosi sul Report 2018 dell’EASO, a non considerare che nella regione di provenienza ricorrente perdura una violenza indiscriminata, omettendo di compiere un esame comparativo tra le informazioni provenienti dal ricorrente e la situazione nelle aree da esso indicate, da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione incombenti sull’autorità giurisdizionale. Deduce che il rapporto di Amnesty International dà una visione generale di come tale conflitto armato persiste; diverse fonti riferiscono di esplosioni con morti e feriti, scontri tra polizia e talebani e attentati suicida. Da ciò emerge una situazione di instabilità nel Punjab, come nel resto del Pakistan, che rende fondato il rischio che il ricorrente possa rimanere vittima di azioni contrarie ai diritti umani fondamentali.

2.1. Il motivo è infondato.

Con riferimento al rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte ha assolto al dovere di cooperazione istruttoria assumendo informazioni sul paese di origine e specificamente sul Punjab zona di provenienza del ricorrente, da una fonte attendibile ed aggiornata (Report EASO 2018) che è stata esplicitamente menzionata in sentenza (Cass. n. 22527/2020). In base alle informazioni assunte si esclude che nella zona sia in corso un conflitto che genera violenza indiscriminata.

Nel fare riferimento a fonti informative sugli attentati terroristici, la difesa prospetta una nozione di violenza indiscriminata da conflitto armato che non collima affatto con quella rigorosa data dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakite’ C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte.

La determinazione del significato e della portata del concetto di conflitto armato va stabilita sulla base del significato abituale nel

linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in materia di protezione internazionale (Diakite’, cit. p.27) e quindi “senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione” (Diakite’, cit. p.35).

Ai fini della protezione internazionale il conflitto rileva se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria.

Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nei Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019). La Corte Europea ha infatti precisato che tanto

più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (Elgafaji, cit., p. 39).

La violenza indiscriminata derivante da conflitto, intesa in questi termini, è dunque cosa ben diversa dalle limitazione delle libertà individuali, dalle tensioni sociali ed economiche, dalla povertà, dalla diffusione della criminalità comune e dal rischio di restare vittima occasionale di attacchi terroristici.

3.- Con il terzo motivo del ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; deduce che ha errato la Corte a non riconoscere la protezione umanitaria, perché il ricorrente è perfettamente integrato nel tessuto sociale italiano, come si evince dalla documentazione allegata, (contratto lavoro a tempo determinato) in relazione alla situazione di insicurezza del paese di origine.

Il motivo è inammissibile in quanto con esso si sollecita la revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte, la quale ha ritenuto che non è sufficiente a dimostrare l’integrazione sociale un rapporto di lavoro a tempo determinato già cessato.

Il motivo di ricorso è peraltro generico e si limita a una trattazione di massima sui presupposti della protezione umanitaria ma senza specifici riferimenti a come le dedotte criticità del paese di origine inciderebbero sulla posizione individuale.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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