Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25118 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.24/10/2017),  n. 25118

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18344-2016 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO FARINA;

– ricorrente –

contro

ARCICONFRATERNITE SS SACRAMENTO E MARIA SS. DEL ROSARIO E S.

FRANCESCO DI PAOLA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso

lo studio dell’avvocato ALDO FERRARI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MUTARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7998/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che E.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli, nella parte in cui ha confermato la statuizione del Tribunale che lo aveva dichiarato decaduto dall’impugnativa del licenziamento intimatogli, ritenendo inidonea l’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, in assenza di previo rilascio della procura in forma scritta o di ratifica comunicata anteriormente allo spirare del termine di decadenza;

2. che l’ E. a fondamento del ricorso deduce come primo motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, degli artt. 1324,1392 e 1399 c.c., art. 12 disp. gen.; come secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1393 c.c.. Sostiene che la Corte avrebbe errato nel delibare la questione in base alla verifica del rispetto dei presunti requisiti formali, astenendosi invece dall’accertare, anche con ricorso ai poteri officiosi di cui all’art. 437 c.p.c., l’esistenza nel lavoratore di una volontà volta a sottoporre all’esame del giudice la legittimità del licenziamento comminatogli, disattendendo l’istanza istruttoria articolata a verbale del giudizio di primo grado all’udienza del 4/3/2013, con cui era stata richiesta la prova testimoniale volta provare il conferimento dell’incarico relativo all’ impugnativa anteriormente alla spedizione della lettera, istanza espressamente reiterata nell’atto di appello e richiamata nelle conclusioni istruttorie;

3. che le Arciconfraternite SS. Sacramento e Maria Santissima del Rosario e San Francesco di Paola hanno resistito con controricorso; il ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che, nel caso, l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, pervenuta al datore di lavoro nei 60 gg. come prescritto dalla L. n. 640 del 1966, art. 6 (anche nella formulazione, operante ratione temporis, introdotta dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1) recava solo la sottoscrizione del difensore;

2. che non rileva nel senso voluto dal ricorrente la circostanza che egli avesse sottoscritto altra copia dell’impugnativa, rimasta in suo possesso, in quanto la natura recettizia dell’atto impone di avere riguardo ai requisiti della copia che è stata effettivamente trasmessa alla controparte;

3. che la necessità della forma scritta per l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento è espressamente prevista della L. n. 604 del 1966, art. 6, e non è stata smentita dall’ordinanza n. 161 del 1987 della Corte Costituzionale, richiamata dal ricorrente, che ha solo confermato che resta interpretabile dall’autorità giudiziaria il contenuto dell’atto di impugnativa, che assolve la sua funzione purchè sia idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento;

4. che al fine di ritenere l’idoneità di tale impugnativa stragiudiziale ad evitare la decadenza prevista dalla richiamata disposizione, occorreva dunque che il sottoscrittore fosse munito di valida procura o tempestiva ratifica del suo operato;

5. che ai sensi dell’art. 1392 c.c. la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere; tale regola, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 1324 c.c., è applicabile anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale;

6. che resta dunque attuale il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 2179 del 1987, che ha chiarito che in tema di licenziamento individuale, l’impugnativa che – secondo il disposto della L. n. 604 del 1966, art. 6 – dev’essere proposta dal lavoratore a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’atto di recesso del datore di lavoro, costituisce un atto negoziale dispositivo e formale (essendo richiesta la forma scritta ad substantiam) che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo (oltre che dall’associazione sindacale, cui quest’ultimo aderisca, in forza del potere di rappresentanza ex lege previsto dall’art. 6 cit.), da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta e quindi anche da un terzo, ancorchè avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore, sempre che tale ratifica rivesta la forma scritta;

7. che anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che la procura debba rivestire la forma scritta, alla stregua degli artt. 1392 e 1324 c.c. (cfr. ex plurimis: Cass. n. 08/04/2014 n. 8197, Cass. 20/09/2012 n. 15888, Cass. 23/04/2014 n.9182, Cass. 20/06/2000 n. 8412, Cass. 20/08/1996), ammettendosi anche la successiva ratifica dell’operato del rappresentante senza potere, purchè essa sia sempre in forma scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di 60 giorni per impugnare;

8. che negli stessi arresti (v. in particolare Cass, n. 9182 del 2014) si è argomentato che non è compatibile con l’impugnativa del licenziamento l’estensione della retroattività della ratifica ex 1399 c.c. all’impugnativa del licenziamento oltre il termine decadenziale previsto per il compimento di tale atto, tale cioè da fare ritenere tempestiva detta ratifica anche allorquando essa sia stata notificata o comunicata al datore di lavoro oltre il termine di decadenza di sessanta giorni, per evidenti esigenze relative alla definizione della sorte dei rapporti lavorativi, nè sussistono ragioni per rimeditare tale conclusione alla luce della riforma dell’art. 6 operata dalla L. n. 183 del 2010, art. 2, che tali esigenze di sollecita definizione ha recepito e fatto proprie;

9. che, nel caso in esame, la soluzione adottata dalla Corte territoriale è dunque corretta, posto che il lavoratore neppure riferisce di avere dedotto nel giudizio di merito, nè ora deduce, che vi sia stato conferimento in forma scritta di procura al difensore anteriormente all’invio della lettera di impugnativa, nè che sia intervenuta nei 60 gg. dal licenziamento una ratifica sempre per iscritto, considerato che il capitolo di prova trascritto, di cui si lamenta la mancata ammissione da parte del giudice di merito, riferisce solo dell’avvenuta sottoscrizione della lettera da parte dell’ E. (nella copia non inviata alla controparte);

10. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5;

11. che la regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

12. che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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