Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25118 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. I, 08/10/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 08/10/2019), n.25118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19524/2018 proposto da:

M.H.N. (alias N.), elettivamente domiciliato in Roma,

Viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 797/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal cons. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.H.N. cittadino originario del Bangladesh, propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, confermando la pronuncia di primo grado, ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione.

La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato, quanto allo status di rifugiato, che dalla stessa narrazione del M. non emergono situazioni di persecuzione riconducibili all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8; con riferimento alla protezione sussidiaria ha affermato che, come desumibile dai più diffusi siti internet e dalle notizie di stampa, non è dato ritenere che in Bangladesh sia ravvisabile una situazione di violenza generalizzata o di conflitto interno o internazionale.

La Corte ha altresì respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando che non si desumono specifici elementi tali da far ravvisare una situazione di particolare vulnerabilità del richiedente.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia omesso esame delle dichiarazioni rese alla commissione territoriale e delle allegazioni dedotte in giudizio, per la valutazione della condizione personale della ricorrente, deducendo che le dichiarazioni suddette, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sono coerenti e plausibili.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronuncia.

La Corte territoriale, infatti, non ha fondato la pronuncia di rigetto sulla mancanza di credibilità della richiedente, ma ha ritenuto che dalla sua stessa narrazione non emergesse una situazione di persecuzione idonea a legittimare lo status di rifugiato.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lamentando la mancata concessione della protezione sussidiaria, in ragione della generale situazione del Bangladesh, deducendo, in particolare, che la Corte territoriale ha del tutto omesso di indicare le fonti consultate.

Il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza.

Esso infatti non indica quale sia stato il contenuto delle allegazioni dedotte in primo grado e riproposte in appello, dirette a sollecitare l’esercizio ufficioso, in materia di prova, dei poteri integrativi nel giudizio di impugnazione.

Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione e, nel caso di specie, la valutazione di credibilità della narrazione, si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. 3016/2019).

Orbene è vero che, con riferimento alla protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990) ed, al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

Tale principio va però coordinato con la necessaria specificità dei motivi di appello, imposta dall’art. 342 c.p.c., cui deve correlarsi la risposta del giudice e con l’inammissibilità della deduzione per la prima volta in cassazione di questione e ragioni di censura che avrebbero dovuto proporsi in quel giudizio.

Nel caso di specie la Corte territoriale a parte il generico riferimento, quanto alla situazione nel Bangladesh ai più diffusi siti internet ed alle notizie di stampa, senza specificare le fonti utilizzate, ha però affermato che “nulla in senso contrario era stato specificamente allegato nel gravame”.

A fronte di tale statuizione, il ricorrente ha omesso di riportare, nel corpo del ricorso, il contenuto del motivo di appello avverso il provvedimento di reiezione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) emesso dal giudice di primo grado, onde non è possibile per questa Corte verificare l’assolvimento, da parte della richiedente, del relativo onere di allegazione nei gradi di merito e di specifica censura, in sede di appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., della contraria statuizione del giudice di primo grado ed avuto riguardo segnatamente, al mancato esercizio, da parte di questi, del dovere di cooperazione istruttoria.

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, colui che impugni in cassazione la decisione del giudice di appello in materia di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) è tenuto ad allegare il motivo proposto in appello disatteso nella sentenza impugnata, diversamente restando precluso l’esercizio del controllo demandato al giudice di legittimità sulla corretta applicazione della norma, come operata nella sentenza impugnata anche in ordine alla mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi (Cass. 13403/2019).

Il terzo motivo lamenta l’omessa applicazione della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 deducendo che non può essere rifiutato il permesso di soggiorno, quanto meno per motivi umanitari, nel caso dello straniero che possa essere perseguitato nel paese di origine o corrervi gravi rischi; si rileva inoltre che le condizioni socio economiche del paese di origine del richiedente non consentono un livello adeguato ed accettabile avuto riguardo alla salute, all’alimentazione ed alle aspettative di vita.

Il mezzo è inammissibile per genericità: anche in questo caso non viene riportato il motivo di appello avverso la pronuncia di rigetto di primo grado, ed, a parte la generica deduzione sulle condizioni socioeconomiche del Bangladesh, esso non contiene la allegazione di una specifica situazione di fragilità del richiedente, nè del grado di integrazione raggiunto nel nostro paese, onde consentire una effettiva valutazione comparativa della situazione della richiedente, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo. ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 4455/2018).

Si dà atto dell’ininfluenza sulla decisione del D.L. n. 113 del 2018. Il quarto motivo denuncia la violazione del c.d. principio di “non refoulement”.

Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, poichè di fatto si limita a dedurre la violazione del principio di non refoulement, riformulando, in chiave del tutto generica, le censure già sollevate con i motivi precedenti.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che il Ministero non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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