Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25118 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22963-2011 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PURI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 174/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata l’11/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SPONTI per delega dell’Avvocato

PURI che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 174/29/11, pronunciata il 19/4/2011 e depositata l’11/5/2011, che ha respinto l’appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, favorevole alla contribuente, P.G., inerente l’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 eseguita in forza di diverse cartelle di pagamento – in tesi – non ritualmente notificate, decisione con cui era stata dichiarata la nullità della formalità pregiudizievole e disposta la sua cancellazione perchè la società Equitalia Gerit, rimasta contumace, aveva con il proprio comportamento processuale avvalorato la deduzione, della originaria ricorrente, circa “la non avvenuta notifica delle cartelle esattoriali”. Osservava, in particolare, la CTR che, dato il carattere indivisibile dell’ipoteca, sussisteva la giurisdizione del giudice tributario, concorrente con quella di altro giudice, per la parte di crediti iscritti a ruolo di natura non tributaria, e che il Concessionario non poteva procedere alla iscrizione di ipoteca sull’immobile del contribuente se non a cautela di crediti superiori ad ottomila Euro anche prima dell’entrata in vigore della L. n. 73 del 2010, essendo stata la relativa questione in tal senso risolta, in via d’interpretazione, dalla giurisprudenza di legittimità.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, la nullità della sentenza della CTR per difetto di giurisdizione del giudice tributario, in relazione ai crediti di natura non tributaria ricompresi nell’atto impugnato, in quanto il giudice di appello ha ritenuto erroneamente di poter giudicare anche con riguardo a crediti non tributari (cfr. cartelle di pagamento n. (OMISSIS), per contributi INPS, n. (OMISSIS), per sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada), mentre avrebbe dovuto rimettere la relativa causa al giudice ordinario in applicazione del principio della traslatio iudicii.

La doglianza è fondata atteso che alcune delle cartelle poste a base dell’iscrizione impugnata riguardano – pacificamente – crediti di natura non tributaria, sicchè l’adito giudice tributario avrebbe dovuto declinare la giurisdizione in favore di altro giudice per la parte della cautela disposta in ragione del mancato pagamento di siffatta tipologia di crediti, questione su cui non si era formato il giudicato implicito a seguito della decisione di merito pronunciata in primo rado stante la specifica impugnazione sul punto proposta in sede di appello.

Ove, infatti, l’iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l’impugnazione sia stata proposta, anzichè separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice tributario, questi deve trattenere la causa presso di sè in relazione ai crediti tributari posti a fondamento del provvedimento in questione, e rimettere la causa dinanzi al giudice ordinario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura non tributaria (Cass. Sez. Un. n. 14831 del 2008).

L’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, secondo cui dal “carattere indivisibile dell’ipoteca” discende “la giurisdizione della Commissione tributaria eventualmente concorrente con quella di altro Giudice” non è in linea con il principio di diritto sopra enunciato atteso che il contribuente ben può proporre, sin dall’origine, l’impugnazione separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare.

La giurisdizione, dunque, va regolata con la separazione delle domande e la devoluzione di ciascuna al giudice rispettivamente fornito della giurisdizione (Cass. Sez. U. n. 14831/2008, citata, in tema di contributi INPS; Cass. n. 26835/2014 in tema di sanzioni per violazioni codice della strada).

Con il secondo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa pronuncia in merito alla tempestività e regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione di ipoteca, violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in quanto il giudice di appello si è soffermato sull’illegittimità della formalità pregiudizievole per la contribuente perchè iscritta per un importo inferiore ad ottomila Euro senza prima esaminare la questione concernente la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e senza considerare che l’importo del credito a cautela del quale era stata iscritta l’ipoteca era pari a complessivi Euro 15.768,50, avendo la contribuente sostenuto, infondatamente, che dovessero essere detratti da tale importo i crediti che si erano prescritti a causa del dedotto difetto di notifica di talune delle cartelle di pagamento.

Con il terzo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un fatto decisivo della causa, in quanto il giudice di appello non ha esplicitato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto le ricevute delle notifiche delle cartelle di pagamento, mai impugnate dalla contribuente, inidonee a comprovare l’esistenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione dei crediti presupposti, pur trattandosi di documenti legittimamente depositati dal Concessionario, contumace in prime cure, nel giudizio di appello, come peraltro consentito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58.

I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati nei termini di seguito precisati.

La CTR del Lazio ha dato per scontato che nella esaminata fattispecie dovesse trovare applicazione il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 4077/2010 e n. 5771/2012, secondo cui “l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 medesimo D.P.R., come da 4077/2010 e n. 5771/2012, secondo cui “l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 medesimo D.P.R., come da ultimo modificato DAL D.L. n. 203 del 2005, art. 3 convertito in L. n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro”, ma non spiega sulla base di quali elementi abbia potuto fondatamente escludere che il credito da cautelare fosse non quello di Euro 15.768,50, importo per il quale era stata iscritta l’ipoteca, ma d’importo inferiore al ricordato limite di valore per la stessa iscrizione.

Secondo questa Corte (Cass. n. 2190/2014) “In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila Euro a tal fine prevista DAL D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato D.P.R., il ruolo costituisce “titolo esecutivo” sulla base del quale il concessionario “può procedere ad esecuzione forzata”, ovvero “può promuovere azioni cautelari conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, purchè “sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso” (Cass. n. 2190/2014; n. 2190/2014).

Vero è che il giudice di appello mostra di non aver provveduto a distinguere quali crediti posti a fondamento dell’iscrizione ipotecaria sono di natura tributaria e quali no, ipotesi quest’ultima nella quale – come già detto – sussiste la giurisdizione di un giudice diverso da quello tributario, e neppure a verificare la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento, da effettuare sulla scorta della documentazione versata in atti dal Concessionario, non essendo alla parte resistente precluso, sol perchè contumace in prime cure, negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonchè produrre documenti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32.

E’ appena il caso di ricordare che, nel processo tributario, regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, che richiama, attraverso l’art. 49, le disposizioni del titolo 3, capo 1, del libro 2 c.p.c. – escluso l’art. 337 -, sulle impugnazioni in generale, e, attraverso l’art. 62, la disciplina del ricorso per cassazione, non opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto – che nel processo civile è liberamente apprezzabile, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo – importa ammissioni sulla domanda attorea, nè essa, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale nella detta sede ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell’attore, il quale non è perciò dispensato dall’onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese (Cass. n. 24992/2006).

Va, in conclusione, cassata la impugnata sentenza e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda relativa all’iscrizione ipotecaria originata dal mancato pagamento di contributi INPS e di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, con rimessione delle relative cause innanzi al giudice ordinario territorialmente competente, che per i crediti di natura contributiva è il Tribunale in funzione del giudice del lavoro, in applicazione del principio della traslatio iudicii. Va, altresì, disposto il rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio per nuovo esame della controversia concernente il provvedimento in questione per la parte originata dai crediti di natura tributaria cui procederà attenendosi ai principi di diritto sopra affermati.

Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette la causa innanzi al Tribunale territorialmente competente, quanto alla controversia concernente l’iscrizione ipotecaria per omesso pagamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, quanto alla controversia concernente l’iscrizione ipotecaria per omesso pagamento dei tributi. Rimette al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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