Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25117 del 24/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.24/10/2017),  n. 25117

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26149-2015 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA 1A, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GRECO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO RAFFAELE ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VACCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SABRINA LIPARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 897/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Trapani dichiarava l’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati tra R.C. e l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, condannava l’Azienda al risarcimento del danno, quantificandone l’ammontare in 12 mensilità della retribuzione globale di fatto in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32rigettava la domanda relativa alla conversione del contratto compensando in parte le spese di lite.

La Corte d’appello della stessa città riformava la sentenza del Tribunale rigettando la domanda risarcitoria, sul presupposto che difettasse la prova del danno subito, prova che riteneva posta a carico dell’asserito danneggiato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36.

2. Per la cassazione della sentenza R.C. ha proposto ricorso, a fondamento del quale deduce come unico motivo la nullità della sentenza per erronea applicazione di norme di diritto e sostiene che la soluzione della Corte territoriale si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza comunitaria ed in particolare con l’ordinanza Papalia del 12/12/2013 della Corte di giustizia, che assolve il lavoratore dall’obbligo di fornire la prova del danno quando detto obbligo abbia come effetto di “rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio da parte del lavoratore dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione”. Sostiene quindi che dev’ esserle riconosciuto l’indennizzo di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 e richiama la sentenza di questa Corte n. 1260 del 2015, che lo qualifica come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro.

3. Ha resistito con controricorso l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 15/03/2016, cui si è adeguata la giurisprudenza successiva (v. da ultimo Cass. ord., n. 7864 del 27/3/2017) che, componendo il contrasto che si era verificato sulla questione, ha chiarito che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito.

4. Il punto di partenza dell’analisi delle Sezioni Unite è stata la necessità di individuare un risarcimento per il caso di abusivo ricorso ai contratti a termine nel pubblico impiego – in cui è preclusa la costituzione del rapporto a tempo indeterminato – compatibile con le indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea (in particolare, con la sentenza del 7 settembre 2006, proc. C-53/04, Marrosu e Sardino e l’ ordinanza 12 dicembre 2013, Papalia, C-50/13), che hanno ritenuto necessario che la misura individuata sia effettiva, proporzionata, dissuasiva ed equivalente a quelle previste nell’ordinamento interno per situazioni analoghe.

Le Sezioni Unite hanno così rilevato che il danno per il dipendente pubblico è diverso dal lavoratore privato: il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, esclusa la possibilità di ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato, perde la chance della occupazione alternativa migliore, e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti.

La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, si individua quindi nell’ agevolazione della prova offerta dall’applicazione dell’art. 32, da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro. Il Supremo Collegio ha argomentato che la trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria, sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n.13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, a violare la clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio d’ illegittimità costituzionale. Ha aggiunto poi che non è comunque precluso al lavoratore di provare che le chances di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato.

6. La sentenza gravata dev’essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, che dovrà riesaminare le conseguenze dell’ illegittima apposizione del termine ai contratti nel caso in esame, in applicazione dei principi di diritto sopra individuati.

7. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio, alla Corte d’appello di Catania.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA