Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25117 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. I, 08/10/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 08/10/2019), n.25117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16252/2018 proposto da:

J.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio Faà di

Bruno n. 15, presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, e

dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo p.e.c.

martaditullio.ordineavvocatiroma.org e al fax n. 06/45477787;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, emesso il 23.2.2018 e

depositato il 23/04/2018, n. R.G. 62302/17;

sentita la relazione in camera di consiglio del Pres. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. J.P., cittadino della Nigeria, nato il (OMISSIS), ha proposto domanda di riconoscimento della protezione internazionale in una delle forme previste dal nostro ordinamento deducendo di essere stato avviato dalla madre, insieme al fratellastro, e sebbene egli svolgesse l’attività di barbiere, ad una attività di sabotaggio di impianti petroliferi e di raffinazione abusiva di petrolio. In seguito all’incendio della raffineria il suo fratellastro era morto e la madre lo aveva denunciato alle autorità ritenendo che egli fosse il responsabile dell’accaduto. Aveva lasciato la Nigeria per sfuggire alle gravissime accuse e per proteggere l’organizzazione clandestina di cui aveva fatto parte.

2. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha negato la protezione richiesta.

3. Il sig. J.P. ha quindi proposto ricorso al Tribunale di Roma che, con decreto del 23.2/23.4.2018, lo ha respinto.

4. Ricorre per cassazione il sig. J.P. articolando sette motivi di impugnazione con i quali lamenta una valutazione insufficiente della situazione nigeriana e dell’area di provenienza, contesta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria e umanitaria in relazione ai fatti narrati e lamenta l’omesso esame delle sue documentate condizioni di salute.

5. Non svolge difese il Ministero dell’Interno che ha depositato atto di costituzione in giudizio al solo fine di partecipare a una eventuale discussione in pubblica udienza del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

6. Il ricorso è inammissibile perchè non censura con uno specifico motivo, e con una articolata esposizione delle ragioni dirette a contestare la decisione impugnata, la ratio decidendi che è alla base del decreto del Tribunale di Roma e cioè il difetto di credibilità del richiedente asilo che ha esposto una storia inverosimile e piena di contraddizioni e comunque, di per sè, inidonea a giustificare la concessione di una delle forme di protezione reclamate dato che il richiedente asilo ha rivendicato, in larga parte, il compimento di gravi reati, idonei a mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico, e ha giustificato la fuga dal suo paese e la richiesta di protezione con l’intento di sottrarsi alla giustizia.

7. Per quanto riguarda i motivi articolati in specifiche censure il ricorso risulta del tutto astratto a fronte di una motivazione chiara, articolata e rispettosa del dato normativo per ciò che concerne l’accertamento della situazione dello Stato di provenienza che il Tribunale ha effettuato avvalendosi del Report EASO 2017 cui lo stesso ricorrente fa un riferimento del tutto privo di argomentazioni quanto alla specifica situazione dell’Edo State da cui proviene. Infine quanto alle condizioni di salute il ricorso è privo di autosufficienza perchè il ricorrente non specifica di aver proposto espressamente alla Commissione territoriale e al Tribunale una richiesta di protezione per gravi motivi di salute, non riproduce la documentazione assertivamente non considerata nè prospetta la impossibilità di provvedere alla cura della patologia di cui sarebbe portatore nel proprio paese.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso,

senza statuizioni sulle spese, per il mancato svolgimento da parte del Ministero dell’Interno di una attività difensiva esclusivamente annunciata per l’ipotesi di discussione del ricorso in pubblica udienza, consegue l’attestazione di applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 come specificato nel dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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