Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25117 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26578-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L.V. rappresentato dal Procuratore Generale,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAUTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELO MAURANTONIO giusta delega in

calce;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CERIT SPA ORA EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimato –

Nonchè da:

EQUITALIA CERIT SPA ORA EQUITALIA CENTRO SPA in persona dell’Amm.re

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio

dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIZIO CIMETTI giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

P.L.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAUTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO MAURANTONIO

giusta delega in calce;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 140/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 01/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il resistente l’Avvocato FLAUTI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente incidentale l’Avvocato CHIRICOTTO per

delega dell’Avvocato CIMETTI che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso principale e il rigetto dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha conncluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, senza che fosse intervenuto il relativo pagamento. Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica degli atti presupposti all’iscrizione ipotecaria in quanto residente all’estero fin dal 2001.

La CTP accoglieva le ragioni del contribuente e la sentenza veniva confermata dalla CTR.

Avverso quest’ultima pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso principale davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre Equitalia Centro SpA ha proposto controricorso con ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, aderendo al ricorso principale e spiegando un motivo di ricorso incidentale, mentre il contribuente ha spiegato un primo controricorso avverso il ricorso principale e un secondo controricorso avverso il ricorso incidentale di Equitalia Centro SpA.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso principale e con l’unico motivo di ricorso incidentale (sostanzialmente identici), l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Centro SpA denunciano congiuntamente il vizio di violazione legge, in particolare, dell’art. 5 c.p.c., dell’art. 136 Cost.” della Legge Costituzionale n. 1 del 1953, art. 1 e della Legge D’attuazione n. 87 del 1953, art. 30 nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58 e art. 60, comma 1, lett. e) e f) (vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, poichè sarebbe pacifico che i due avvisi d’accertamento e la cartella di pagamento furono notificate rispettivamente il 10.12.2004, il 22.12.2004 e il 10.5.2006 a quella data era vigente unicamente, ai fini della disciplina del procedimento notificatorio di atti tributari ai contribuenti non residenti sul territorio italiano, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) ed f) indicato in rubrica, pertanto, sia l’ufficio che Equitalia Centro SpA curarono la notifica degli atti impositivi attraverso l’unico procedimento all’epoca possibile, cioè, tramite affissione dell’avviso del deposito – prescritto dall’art. 140 c.p.c. – nell’albo del comune, con perfezionamento della notifica stessa nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione, senza che fosse richiesta alcuna altra formalità.

Solo a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58 e art. 60, comma 1, lett. c), e) e f) avvenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007, il procedimento notificatorio ai contribuenti residenti all’estero, iscritti all’AIRE, poteva essere perfezionato secondo lo schema di cui all’art. 142 c.p.c. In proposito, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto la portata retroattiva di detta sentenza anche alla vicenda oggetto del presente giudizio, in quanto il rapporto giuridico tributario si sarebbe esaurito da tempo, poichè il termine decadenziale per impugnare i predetti atti impositivi – 60 gg. – è, nella specie decorso senza che il ricorrente li abbia impugnati, di talchè la pretesa impositiva sarebbe divenuta definitiva, e, quindi, intangibile anche rispetto alla retroattività della stessa sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale.

In via preliminare, va esaminata l’eccezione sollevata in controricorso, secondo la quale, il ricorso principale e il ricorso incidentale sarebbero tardivi, e, pertanto, la sentenza della CTR sarebbe passata in giudicato, in quanto la notifica del ricorso principale ed incidentale sarebbe stata richiesta erroneamente presso il domicilio eletto per il primo grado, mentre il contribuente sarebbe rimasto contumace nei giudizio d’appello, senza alcuna elezione di domicilio per tale secondo grado: pertanto, la notifica doveva essere effettuata alla parte personalmente, presso il suo domicilio reale all’estero.

L’eccezione è infondata, alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, secondo cui “l’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”; secondo la questa Corte, infatti, “Il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, e l’indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la notifica effettuata presso l’avvocato che aveva rappresentato in primo grado la parte, poi rimasta contumace nel secondo) (Cass. n. 16848/2008, contra Cass. n. 23484/2004, non condivisa dal Collegio).

Il ricorso principale e quello incidentale fondati sulla medesima censura, sono entrambi fondati.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi – dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perchè l’illegittimità costituzionale ha per presupposto l’invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità. (Nella specie, in considerazione della sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 338 del 2011, è stato respinto il corrispondente motivo di ricorso, che ne lamentava la mancata applicazione nella sentenza impugnata) (Cass. n. 20381/2012, 13884/2016, 10959/2010).

Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno erroneamente ritenuto retroattivi gli effetti della sentenza della C. Cost. n. 366/07 in tema di notifica degli atti impositivi agli italiani residenti all’estero, in quanto sia i due avvisi d’accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate il 10.12.2004 e il 22.12.2004 sia la notifica della cartella esattoriale notificata da Equitalia Centro SpA effettuata il 10.5.2006 sono tutti divenuti definitivi, per decorso del termine decadenziale previsto dalla legge per la sua impugnazione, prima della pronuncia della Corte costituzionale, pertanto, i medesimi atti impositivi, in quanto definitivi, non potranno che essere ritenuti legittimi e validi e sugli stessi non può spiegare alcuna efficacia la sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007.

Va, conseguentemente accolto il ricorso principale e quello incidentale, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso principale e incidentale, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese dei giudizio di merito e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00, sia in favore dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, oltre spese prenotate a debito, sia in favore di Equitalia Centro SpA, oltre accessori di legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c..

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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