Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25116 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 56-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PROVINCIA TREVISO,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RICCARDO ARTICO;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 83/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO

1. L’Ater della provincia di Treviso impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva intimato il pagamento delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad un atto pubblico di convenzione avente ad oggetto la cessione da parte del Comune di Fontanelle, in favore dell’Ater, di un’area destinata alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica che detta società aveva registrato a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2. La commissione tributaria provinciale di Treviso accoglieva il ricorso dell’ente contribuente con sentenza che veniva confermata dalla commissione tributaria regionale del Veneto, sul rilievo che l’Ater aveva operato come ente pubblico ponendo in essere un intervento di edilizia residenziale pubblica, con la sottoscrizione di una convenzione con le limitazioni per l’edilizia convenzionata di cui alla L. n. 8675 del 1971, integrando la fattispecie che rientrava nella previsione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32.

Avverso la sentenza della CTR del Veneto proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

La Corte, con ordinanza n. 2918/2013, accoglieva il ricorso dell’Agenzia rinviando ad altra sezione della CTR del Veneto, sulla base del principio che la cessione di diritti reali può fruire del regime agevolato di cui al citato art. 32, solo se gli atti di trasferimento possono ritenersi funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia convenzionata di cui alla L. n. 865 del 1971, titolo 4 (per la realizzazione e cessione degli alloggi finalizzata esclusivamente allo sviluppo del settore).

Affermava, in particolare, che le cessioni di diritti reali (di superficie su aree comunali, per lo più) di cui è causa potessero fruire del regime agevolato di cui al citato D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, in base al quale è prevista l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, unica agevolazione invocata dalla contribuente, soltanto se tali atti erano funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia sovvenzionata, di cui a Titolo 4, e non anche di edilizia agevolata e convenzionata, di cui alla L. n. 865 del 1971, titolo 5. Riteneva essenziale la qualificazione, ai fini della decisione, occorrendo distinguere, per quanto sopra esposto tra gli interventi attuativi dei P.E.E.P. ad opera di soggetti privati (edilizia agevolata convenzionata) ed i programmi costruttivi realizzati direttamente da enti pubblici (edilizia sovvenzionata), rientrando soltanto i secondi nella L. n. 865 del 1971, titolo 4, con la conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32.

La Corte rilevava che dalla sentenza impugnata risultava espressamente accertato che l’oggetto della Convenzione stipulata dall’Ater con il Comune della Provincia di Treviso concerneva la cessione di diritti reali su area per la realizzazione di dodici alloggi di edilizia economico-popolare – precisamente alloggi di edilizia residenziale pubblica – qualificata dal decidente come edilizia “convenzionata ed agevolata”. Ne consegue che, nella fattispecie, laddove si fosse effettivamente trattato di mera edilizia pubblica convenzionata, l’atto registrato non poteva beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all’invocato D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32. La Corte quindi cassava la decisione di secondo grado, affermando che la CTR non aveva chiarito la distinzione tra edilizia sovvenzionata ed edilizia convenzionata ed agevolata, rilevante ai fini dell’operatività o meno delle agevolazioni fiscali di cui al citato art. 32, con riferimento alla Convenzione stipulata dall’ATER con il Comune di Fontanelle.

L’azienda ATER riassumeva il giudizio dinanzi alla CTR del Veneto, sostenendo che, rientrando la convenzione tassata negli atti di edilizia sovvenzionata, aveva diritto alle agevolazioni di cui al citato art. 32.

La CTR accoglieva il ricorso sostenendo che, al fine di accertare la natura sovvenzionata dell’edilizia realizzata dall’Ater, è sufficiente verificare la natura pubblica o privata del soggetto che sottoscrive -la convenzione, assumendo che l’Ater aveva agito, nel caso in esame, come soggetto pubblico al fine di realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica L. n. 865 del 1971, ex art. 35.

Ricorre per la cassazione della sentenza n. 83/7/13, depositata il 13 novembre 2013, l’agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

L’Ater si è costituita, formulando, in data 31.03.2017, istanza di acquisizione del controricorso erroneamente depositato in altro giudizio presso questa Corte, la quale veniva respinta dal presidente della sezione.

La società intimata ha depositato, in data 7 novembre 2019 memorie difensive.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con un articolato motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 384 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4), motivazione apparente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, sostenendo che la CTR, in sede di rinvio, ha disatteso il principio affermato dalla Suprema Corte, limitandosi ad affermare che l’Ater ha agito come soggetto pubblico; mentre avrebbe dovuto accertare se l’oggetto della convenzione rientrasse in un piano di edilizia residenziale pubblica, finalizzata a garantire l’interesse pubblico del diritto di abitazione. Argomenta altresì che, nel decidere, la CTR ha fatto riferimento ad una diversa decisione della S.C. – n. 2926/2013 – concernente altro rapporto tra la società Ater ed il comune di (OMISSIS), convincendosi così di dover conformarsi al principio affermato in quella occasione dalla Corte, secondo il quale era necessario, ai fini della soluzione della controversia, accertare la natura di soggetto pubblico dell’ATER.

La ricorrente non ha provveduto ad illustrare i singoli motivi di ricorso, ma, ritenendo che fosse necessaria una trattazione congiunta, ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, per avere la CTR, in sede di rinvio, disatteso il principio affermato dalla Suprema Corte, soffermandosi sulla natura di soggetto pubblico dell’Ater; mentre avrebbe dovuto accertare se l’oggetto della convenzione rientrasse in un piano di edilizia residenziale pubblica, finalizzata a garantire l’interesse pubblico del diritto di abitazione.

3. Il ricorso merita accoglimento.

In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente – indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest’ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. n. 2652/2018; 16660 del 2017; n. 6552 del 2016).

4. Ebbene, nella fattispecie, il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto affermato dalla S.C. la quale ha statuito che “l’attività svolta dagli IACP (oggi ATER) rientra, in generale, nell’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. n. 865 del 1971, titolo 4, e che l’ATER è succeduta ex lege allo IACP in tutti i rapporti giuridici; tuttavia le cessioni di diritti reali a favore dell’azienda stessa possono fruire del regime agevolato di cui al citato D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, soltanto se tali atti sono funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia sovvenzionata, di cui al Titolo 4, e non anche di edilizia agevolata e Convenzionata di cui alla L. n. 865 del 1971, titolo 5. Occorre, perciò, distinguere tra gli interventi attuativi dei P.E.E.P. ad opera di soggetti privati (edilizia agevolata convenzionata) ed i programmi costruttivi realizzati direttamente da enti pubblici (edilizia sovvenzionata), rientrando soltanto i secondi nella L. n. 865 del 1971, titolo 4, con la conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32″.

La CTR del Veneto avrebbe, dunque, dovuto accertare se la convenzione tra l’Ater ed il Comune di Fontanelle rientrasse nelle ipotesi dell’edilizia sovvenzionata compresa nel titolo 4, ovvero dell’edilizia convenzionata esente dall’agevolazione, e non esaminare la fondatezza del ricorso sul presupposto della natura pubblica o privata dell’Ater.

Accertamento che avrebbe dovuto fondarsi sul principio enunciato dalla Corte secondo la quale le agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, si applicano solo agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale di cui alla L. n. 865 del 1971, titolo 4, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione (Cass. n. 2925/2013; Cass. n. 20173/2016; Cass. n. 30180 /2017).

5. Il giudice di rinvio, invece, si è limitato a valutare la natura pubblica dell’ATER, trascurando di esaminare la fattispecie alla luce dei principi sui quali si è fondata l’ordinanza della cassazione.

Alla luce di detti principi, il giudicante doveva considerare che l'”edilizia residenziale pubblica” qualifica un complesso settore dell’intervento pubblico nell’ambito dei servizi sociali, in cui vanno ricompresi diversi fenomeni variamente qualificati (edilizia sovvenzionata, agevolata, convenzionata): da un lato, i progetti costruttivi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata presentano i requisiti propri dell’opera pubblica, vale a dire il requisito soggettivo, giacchè gli alloggi, una volta costruiti, con finanziamento integralmente pubblico, entrano a far parte del patrimonio di enti pubblici, prima dello I.A.C.P. (ora le Aziende Territoriali), a titolo di diritto di superficie costituito per novantanove anni, quindi del Comune, al quale. gli immobili perverranno successivamente per consolidazione; nonchè quello finalistico, poichè la provvista di alloggi per le persone meno abbienti è destinata a soddisfare in via diretta ed immediata un interesse pubblico (Corte Costituzionale, 29 dicembre 1992, n. 486; 28 luglio 1976, n. 193; 17 luglio 1975, n. 221), collegato ad un interesse (“diritto di abitazione”) di primaria importanza (25 febbraio 1988, n. 217). Dall’altro lato, gli interventi di edilizia pubblica c.d. agevolata o convenzionata si traducono nella realizzazione di beni di proprietà privata, superficiaria o piena, attraverso, nell’edilizia agevolata, agevolazioni concesse a soggetti privati per l’accesso ai mutui edilizi, mediante assunzione da parte dello Stato di una parte degli interessi, e, nell’edilizia convenzionata, la stipula di convenzioni, in virtù delle quali i Comuni o i consorzi di Comuni concedono a fini edificatori, con diritto di superficie o in proprietà, a soggetti privati, aree ricomprese nei piani approvati dalla L. 18 aprile 1962, n. 162, cosiddetti piani di zona già espropriate dai comuni o dai loro consorzi. In altri termini, le “opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica” rientrano fra le materie attribuite alle Regioni, alle quali spettano, in concreto, sia le funzioni in tema di programmazione, costruzione e gestione degli interventi di edilizia residenziale pubblica (D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 93, commi 1; della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 4) sia le “funzioni relative agli I.A.C.P.”, oggi A.T.E.R. (citato art. 93, comma 2).

6. In conclusione, le cessioni di diritti reali dello IACP (ed ora ATER, che è succeduta per legge allo IACP in tutti i rapporti giuridici), possono fruire del citato regime agevolato solo se i relativi atti sono funzionali alla realizzazione di progetti di edilizia sovvenzionata, di cui alla L. n. 865 del 1971, titolo 4, alla stregua di programmi costruttivi attuati direttamente da enti pubblici, e non anche di edilizia agevolata e convenzionata, di cui al titolo 5 di quest’ultima legge, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico.

7. Il giudice di rinvio non si è attenuto ai principi affermati nella citata ordinanza, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Veneto in altra composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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