Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25116 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. I, 08/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 08/10/2019), n.25116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24921/2018 proposto da:

O.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Dossi, 45

presso lo studio dell’avv. Giovanni Maria Facilla che dichiara di

rappresentarlo e difenderlo per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 489/2018 della Corte di appello dell’Aquila,

pubblicata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 13/09/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.N., cittadino nigeriano proveniente dal “Delta State”, ricorre in cassazione con sette motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello dell’Aquila, sezione specializzata per la protezione internazionale, rigettava l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del locale Tribunale che aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario del Sud della Nigeria, della zona del Delta State, esponeva alla Commissione territoriale di Ancona di essere fuggito dal Paese di origine dopo aver perduto i genitori all’esito di un attacco del villaggio limitrofo, che voleva impossessarsi degli aiuti economici governativi concessi al proprio per lo sfruttamento dei pozzi di petrolio, nel timore di subire una nuova aggressione.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, contestando la decisione assunta in primo grado nella parte in cui non era stata tenuta “in debito conto” la mancata videoregistrazione da parte della Commissione territoriale della audizione del ricorrente.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “erronea o parziale” valutazione dei fatti dichiarati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il giudice di primo grado avrebbe ritenuto non veritiere le dichiarazioni rese dal ricorrente senza fare applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e dell’ivi prevista attenuazione dell’onere probatorio del richiedente asilo.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente esplicita i contenuti propri della protezione sussidiaria con richiamo della relativa disciplina (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), e h); D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g)), intersecando il tema con quello della protezione umanitaria di cui pure richiama le norme di disciplina (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) e la giurisprudenza di questa Corte in punto di cooperazione ufficiosa del giudice nella definizione del tema di prova nell’ambito dell’istituto della protezione sussidiaria per il cd. rischio Paese.

1.4. Con il quarto motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 10 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata denegando all’istante il diritto di asilo. In Nigeria vi erano gravissime violazioni dei diritti umani, come documentato dal Report Human Rights Watch Nigeria 2017, e le autorità civili non avrebbero mantenuto un controllo efficace sulle forze di sicurezza.

1.5. Con il quinto motivo, erroneamente indicato come sesto, si deduce che il ricorrente all’esito delle subite minacce incorrerebbe in un concreto ed attuale pericolo nel far rientro nel Paese di origine.

1.6. Con il sesto si reclama l’applicazione del principio di non refoulement di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

A chiusura delle plurime denunce, il ricorrente deduce, ancora, l’esistenza del periculum in mora ed invoca un provvedimento cautelare di sospensione che anticipi, nelle more, gli effetti di una sentenza finale.

2. Il ricorso è inammissibile per tutti i proposti motivi mancanti nella loro redazione, dell’osservanza dei criteri di specificità e di ogni onere di allegazione.

Il ricorso, infatti, di carattere descrittivo, si articola per deduzioni che sono di mero richiamo agli istituti di cui si invoca l’applicazione senza poi che le prime vengano veicolate verso una utile critica della sentenza impugnata con la quale il ricorso, in modo inammissibile ed inconcludente, non si confronta.

Là dove i motivi di ricorso si limitino a richiamare principi giurisprudenziali asseritamene acquisiti senza poi formulare alcuna specifica critica sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta come sussunta in quella astratta nell’impugnata decisione, gli stessi mancano di ogni concludenza e vanno ritenuti inammissibili per genericità.

L’inammissibilità dei motivi diretti a sorreggere il “merito” del giudizio di legittimità, ferma ogni altra valutazione sulla manifesta infondatezza dell’istanza (art. 373 c.p.c.), travolge ogni richiesta cautelare pure nel ricorso introdotta.

3. Il ricorso va, in via conclusiva, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’Amministrazione articolato difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA