Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25115 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.24/10/2017),  n. 25115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14908/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO GIRI 3,

presso lo studio dell’avvocato PIERO GENTILI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUIGI DELUCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 549/2014 del TRIBUNALE di GENOVA, emessa il

12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva condannato il Ministero della salute a corrispondere a M.R. l’indennizzo previsto della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3, art. 2 e art. 3, comma 1, per avere contratto epatite cronica HCV a seguito di trasfusione effettuata in ospedale nel (OMISSIS).

2. Per la cassazione della sentenza il Ministero della salute propone ricorso. Deduce l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e lamenta che la Corte territoriale abbia recepito l’esito della c.t.u., che aveva affermato ma non documentato la sussistenza di un danno d’organo con compromissione funzionale. Aggiunge che l’ausiliare ha ritenuto di ascrivere la patologia alla 7^ categoria della tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981, senza accertare la sussistenza di una colecisti cronica con disfunzione epatica persistente, ma ritenendo la menomazione riscontrata ad essa equiparata con criterio analogico.

3. M.R. ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. la Corte territoriale, contrariamente a quanto assunto dal Ministero ricorrente, ha valorizzato l’incidenza funzionale della malattia, recependo il giudizio del c.t.u. che aveva riscontrato l’esistenza di “un danno fibro-cicatriziale significativo, soprattutto in presenza di una carica virale persistentemente elevata che sta ad indicare che sussiste una replicazione virale in corso e quindi una infezione”.

Il giudice di merito si è quindi attenuto ai principi reiteratamente affermati da questa Corte, secondo i quali in tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che l’indennizzo spetta a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Ne consegue che, ove il soggetto, portatore di lesioni permanenti dell’integrità psicofisica, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, non spetta alcun indennizzo in quanto l’infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A (Cass. n. 1635 del 03/02/2012 e, prima, Sez. U, n. 8064 del 01/04/2010).

2. Il ricorso si traduce quindi in una critica alle conclusioni del c.t.u., incorrendo in un profilo d’inammissibilità siccome, per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può essere contestata in Cassazione soltanto in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata in ricorso, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce appunto un mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124, Cass. 19/05/2017 n. 12722).

3. Il Collegio, condividendo la proposta del relatore, all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, ritiene quindi che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in Camera di consiglio.

4. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Ministero della salute al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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