Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25115 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 16/09/2021), n.25115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27130/2020 proposto da:

J.M., rappresentato e difeso dall’avvocato Nanula Valentina,

giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2044/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2044/2020 depositata il 25-8-2020, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da J.M., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese a causa di violenti dissidi familiari, per timore di essere ucciso dal padre e dalla matrigna, i quali avevano minacciato di morte il ricorrente perché aveva preso le difese della propria madre, vittima anche di percosse da parte del marito, non avendo sortito alcun esito la denuncia di quei fatti alla

Polizia. La Corte territoriale ha ritenuto poco convincente la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale nell’audizione avanti alla Commissione Territoriale e avanti al Tribunale non aveva fatto cenno alla situazione generale del suo Paese quale fonte di pericolo in caso di rimpatrio, e che, in ogni caso, non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione del Gambia, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo la motivazione del tutto apparente, in particolare non risultando esplicitato il motivo in base al quale le risposte del richiedente fossero state poco convincenti, né valutati i profili di vulnerabilità dedotti, a titolo esemplificativo in relazione al suo prolungato soggiorno in Libia e alle sofferenze ivi patite; (ii) con il secondo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del suo prolungato soggiorno in Libia, avendo il ricorrente dedotto, sin dal primo grado, di essersi rifugiato in Libia, dopo la fuga dal Gambia, ove avrebbe voluto ricostituire il centro dei propri interessi, ma di essere stato costretto a fuggire anche dalla Libia a causa della guerra, richiamando il rapporto di Amnesty International 2017/2018 sui gravi abusi perpetrati in Libia ai danni di rifugiati e migranti; (iii) con il terzo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 3 e 5, lamentando la violazione del dovere istruttorio ufficioso, per non avere la Corte d’appello assolto all’onere di cooperazione istruttoria al fine di verificare la verosimiglianza della vicenda personale narrata, considerato che, pur trattandosi di vicenda privata, il richiedente certamente sarebbe vittima di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante in caso di rimpatrio, nonché per non avere la Corte di merito svolto istruttoria sulla situazione generale del Gambia, che il ricorrente deduce di avere ampiamente descritto nell’atto di appello, essendosi i Giudici d’appello limitati a richiamare un’unica fonte risalente al giugno 2018; (iv) con il quarto motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare la sua situazione di vulnerabilità, da valutarsi, in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018, e senza tenere conto della giovane età del richiedente e dell’impegno da egli profuso con successo nel percorso di integrazione, come dimostrato dall’apprendimento della lingua italiana e dalla stabile attività lavorativa svolta, tuttora in essere come da doc. 1 allegato al ricorso, nonché del lungo tempo trascorso dalla partenza dal suo Paese e del suo vissuto in Libia.

2. I motivi primo e terzo sono fondati nei limiti di seguito precisati.

2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente o perplessa quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cfr. Cass. n. 13248/2020; Cass. S.U. n. 8053/2014). La Corte di merito, dopo aver riassunto le dichiarazioni rese dal richiedente (continui litigi tra sua madre e l’altra moglie del padre, il quale aveva commesso atti di violenza nei confronti della madre del ricorrente e aveva minacciato di morte quest’ultimo), così si esprime: “a verbale del 4-7-2017 davanti al Tribunale di Venezia l’esponente ha confermato la vicenda nei suoi tratti fondamentali, rispondendo ad alcune domande del giudicante in modo poco convincente. Reputa la Corte che la serie di circostanze riferita dall’esponente nei termini ora riassunti non giustifichi la concessione della protezione richiesta, tanto più che le dichiarazioni sono state rese con la previste garanzie di imparzialità, alla presenza del componente UNHCR e di un interprete qualificato in commissione territoriale, e del giudice in tribunale. D’altro canto nelle due audizioni l’appellante non ha mai fatto alcun cenno alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio”(pag. 5 della sentenza impugnata).

Dal tenore testuale della motivazione della sentenza impugnata sopra riportato non è dato evincere quali elementi specifici e concreti siano stati posti a base del convincimento espresso dalla Corte d’appello, né si rinviene disamina, riferita al caso di specie, dei parametri legali di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 3, comma 3, ed anzi neppure è dato chiaramente comprendere se la vicenda personale sia stata ritenuta inverosimile, come pare dal riferimento alle risposte poco convincenti del richiedente, non meglio precisate, oppure se sia stata ritenuta irrilevante ai fini della concessione della protezione internazionale, come sembra desumersi dal p.5 di pag. 4 della sentenza (“Nel merito ritiene la Corte che le vicende del richiedente e le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine e ostativa al rimpatrio non siano inquadrabili in alcuna delle fattispecie di protezione internazionale sopra richiamate”; nei paragrafi precedenti la Corte di merito ha riportato alcune pronunce di questa Corte in ordine a tutte le forme di protezione, rifugio, sussidiaria e umanitaria).

La motivazione della sentenza impugnata, dunque, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio in ordine al giudizio espresso sulla vicenda personale del ricorrente.

Di conseguenza meritano accoglimento i motivi primo e terzo, quest’ultimo, tuttavia, limitatamente alla parte in cui concerne il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. b), in quanto inscindibilmente correlato alla valutazione di credibilità della vicenda personale, che, ove sia accertata dai giudici di merito, impone l’attivazione del dovere istruttorio ufficioso (cfr. Cass. n. 16275/2018; Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019), nella specie in ordine alla dedotta incapacità delle Autorità del Gambia di fornire protezione al ricorrente dalle minacce di morte del padre.

E’, invece, inammissibile la censura espressa con il terzo motivo, che concerne il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c), essendo la doglianza del tutto generica e priva di attinenza al decisum sul punto, atteso che la Corte di merito ha escluso, con motivazione adeguata, la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, indicando le fonti di conoscenza.

3. Il secondo motivo (permanenza in Libia e rilevanza ai fini della protezione sussidiaria e umanitaria) è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non vi è menzione nella sentenza impugnata della circostanza il cui esame si assume omesso ed era onere del ricorrente, nella specie non assolto, precisare in dettaglio come, dove e quando quel fatto storico era stato allegato nel giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27568/2017; Cass. n. 16347/2018).

4. Il quarto motivo, concernente la protezione “minore”, resta assorbito.

5. In conclusione, vanno accolti, nei termini precisati, i motivi primo e terzo di ricorso, dichiarati inammissibile il secondo ed assorbito il quarto, con la cassazione della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i motivi primo e terzo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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