Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25115 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25115 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.10.10.2013
Oggetto:Catastali.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
in persona del legale

AGENZIA DEL TERRITORIO,

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CAIA MARIA ROSARIA residente a Napoli, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del controricorso,
dall’Avv. Giacomo Carini, elettivamente domiciliata in
Roma, Largo Goldoni, 47 presso lo studio dell’Avv.
Fabio

Pucci

CONTRORICORRENTE
AVVERSO

la sentenza n.221/07/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione n.
1

Data pubblicazione: 07/11/2013

07,

in data

24.05.2010, depositata il 31 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

controricorrente;
Presente il P.M. dott. Immacolata Zeno, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.20684/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza n.221/07/2010 in data 24.05.2010,
depositata il 31 maggio 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 07, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza

della Commissione Tributaria Provinciale di
accolto il ricorso della

Napoli, la quale aveva

signora Caia Maria Rosaria, avverso

l’avviso di

accertamento con cui l’Agenzia del Territorio,
sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a
variare il classamento di unità immobiliare di
pertinenza della contribuente.
Affida l’impugnazione a cinque mezzi.
2)

L’intimata

ricorrente

contro
2

ha

eccepito

Sentito l’Avv. F.Pucci per delega del difensore della

l’inammissibilità

del

ricorso

per

tardività

e,

comunque, ne ha chiesto il rigetto.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla

della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo
veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica 1 0 dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma 1 0 , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
3

richiesta del Comune di Napoli, avanzata ai sensi

miglioramenti

a

seguito

dell’incremento

delle

infrastrutture urbane.
4)

I giudici di merito hanno ritenuto che le

argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare

sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
nel relativo procedimento.
5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
segno opposto, che si erano collocate nel solco di un
orientamento giurisprudenziale formatosi in occasione
di controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura
di classamento degli immobili.
In particolare,

in tema di riclassificazione di

immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
4

l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,

Nel

primo

caso,

l’Agenzia

deve

indicare

le

trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a

contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).
6) Sembra da disattendere la preliminare eccezione di
tardività, sollevata dalla controricorrente, tenuto
conto che i due giorni immediatamente precedenti quello
di richiesta della notifica (18.07.2011) non erano
utili ai fini del decorso del termine e, d’altronde,
che non vi è luogo a provvedere in ordine alle altre
doglianze, per mancanza di interesse della ricorrente
Agenzia, posto che il difetto di motivazione dell’atto
di riclassamento, correttamente rilevato dalla
Commissione Tributaria Regionale, costituisce ragione
autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di
annullamento di tale atto e, quindi, l’eventuale
fondatezza delle censure, che investono le altre
ragioni poste a base della decisione impugnata, non
potrebbero, comunque, determinare un decisum di segno
diverso (Cass. n.21490/2005, n.20454/2005).
5

seguito di significativi e concreti miglioramenti del

7) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto, per manifesta

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato, per
manifesta infondatezza;
Considerato che le spese del giudizio, avuto riguardo
all’epoca di affermazione dell’applicato principio,
vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il Pres . dente

infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA