Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25114 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 10/11/2020), n.25114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22744 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 54/29/2013,

depositata in data 26 febbraio 2013;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 23 giugno

2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata, nonchè dal ricorso, si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a C.C., esercente l’attività di commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, un avviso di accertamento con il quale aveva contestato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2003 e determinato il reddito di impresa ai fini Irpef, Irap e Iva; avverso il suddetto atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto, in via preliminare ed assorbente, che l’amministrazione finanziaria era decaduta dalla potestà impositiva, in quanto l’accertamento era riferito ai redditi maturati nell’anno 2002 e l’avviso di accertamento era stato notificato il 25 maggio 2009, quindi oltre il termine quinquennale di decadenza, non potendo trovare applicazione la proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, in quanto tale previsione normativa mirava unicamente a regolare le situazioni riferibili alle dichiarazioni presentate, non anche le ipotesi, quale quella di specie, di omessa dichiarazione;

avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a un unico motivo di censura;

la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per avere ritenuto non applicabile al caso di specie la proroga biennale del termine di decadenza;

il motivo è fondato;

la questione prospettata attiene alla applicabilità della proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, al caso in esame in cui la contribuente, relativamente all’anno 2002, ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento;

la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 44, ha previsto, che “Le disposizioni della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7,8 e 9, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 aprile 2004”;

nella successiva lettera f), inoltre, è espressamente previsto che “per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10”;

il suddetto art. 10, in particolare, prevede che “Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dalla presente legge, artt. da 7 a 9, in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, i termini di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni”;

infine, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7, comma 3, “La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti: a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui al citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, all’art. 29”;

ciò precisato, va osservato che, secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. civ., 29 maggio 2019, n. 14630), “in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata dalla L. n. 289 del 2062, art. 10, opera “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi di tali disposizioni, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento e alla riscossione delle imposte”;

si è, inoltre, precisato che, poichè la legge concede la proroga all’Ufficio per l’accertamento nei confronti dei contribuenti “che non si avvalgono” dei benefici recati dalle suddette disposizioni di favore, all’interprete non è lecito distinguere fra soggetti che non intendono e soggetti che non possono avvalersene non avendone diritto, poichè l’espressione “non avvalersi”, secondo il significato proprio delle parole (art. 12 preleggi), descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio indicato, non essendo specificata nella legge alcuna riserva (Cass. civ., 24 settembre 2014, n. 20064);

sicchè, nel caso in esame, poichè la contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2002, la stessa non poteva avvalersi della particolare disciplina di favore di cui alla L. n. 289 del 2002, con la conseguenza che, secondo i principi sopra indicati, deve essere ritenuta applicabile la proroga dei termini di cui alla medesima legge, art. 10;

la pronuncia del giudice del gravame, dunque, non è conforme ai suddetti principi, sicchè è fondato il motivo di ricorso in esame, con conseguente accoglimento e cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale, anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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