Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25114 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10240-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/2009 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione su un motivo avverso la sentenza la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, meglio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento n. (OMISSIS) per IVA, IPREF ed IRAP per gli anni di imposta 2000 e 2001 e altro emessa nei confronti di C.M.. Il giudice di appello ha ritenuto che la definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis era valida ed efficace, e che l’omesso versamento di tutte le rate entro le date stabilite non determinava l’inefficacia del condono. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.1. L’unico motivo, concernente la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sulla considerazione che il contribuente non aveva provveduto al versamento di tutte le rate dovute, di guisa che il condono non poteva ritenersi perfezionato, è fondato e va accolto.

2.2. Al riguardo si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata (cfr. ex multis Cass. nn. 19546/2011, 21346/2012, 10650/2013, 25238/2013, 379/2016).

2.3. Nel caso in esame è incontestato il mancato versamento di tutte le rate, circostanza da cui discende che la sentenza va cassata e, poichè non sono necessarie ulteriori valutazioni, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso. Le spese di giudizio della fase di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; le spese di giudizio delle fasi di merito si compensano.

P.Q.M.

La Corte di cassazione,

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso;

condanna l’intimato alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito, e compensa le spese di giudizio per le fasi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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