Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25113 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. I, 08/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13726-2018 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 2, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 9.5.2017, notificato il 30.11.2018, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta respingeva l’istanza dell’odierno ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria o in subordine quella umanitaria, ritenendola manifestamente infondata.

Con il decreto oggi impugnato il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da S.M. contro il provvedimento reiettivo della Commissione territoriale, ritenendo che alla fattispecie si applicasse il termine abbreviato di 15 giorni previsto dal combinato-disposto del D.Lgs. n. 28 del 2005, art. 35-bis, comma 2 e art. 28-bis, comma 2, lett. a) e che il ricorso fosse stato depositato dopo la scadenza del predetto termine.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.M. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 35-bis, comma 2 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, come modificato per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile nei confronti del ricorrente il termine breve di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1 in assenza di provvedimenti di trattenimento o di procedure accelerate. Ad avviso del ricorrente, infatti, la dimidiazione del termine ordinario di impugnazione del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale, pari a 30 giorni dalla sua notificazione, sarebbe prevista soltanto in relazione alle cd. “procedure accelerate” di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis e quindi soltanto ai casi in cui sin dal principio la domanda del richiedente la protezione sia trattata nelle forme della norma da ultimo richiamata, ma non anche alle diverse ipotesi in cui la domanda venga trattata per le vie ordinarie, e ritenuta manifestamente infondata all’esito del normale svolgimento della procedura prevista per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.

La doglianza è fondata.

Va premesso che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis comma 2, inserito dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. n. 46/2017, dopo aver previsto -in linea generale- a pena di inammissibilità il termine di impugnazione di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego della Commissione territoriale, stabilisce espressamente, nella parte finale, che “Nei casi di cui all’art. 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, i termini previsti dal presente comma sono ridotti alla metà”.

Tale disposizione è certamente applicabile al giudizio in esame, poichè S.M. ha impugnato il provvedimento reiettivo della Commissione con ricorso depositato il 2.1.2018 e, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, le disposizioni introdotte da tale novella -tra cui rientra anche il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis – si applicano “alle cause ed ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto” e quindi con effetto dal 18.8.2017.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, cui l’art. 35-bis rinvia e che è stato a sua volta inserito dal D.Lgs. n. 152 del 2015, art. 25, comma 1, lett. v), regola le cosiddette “procedure accelerate”, stabilendo che la Questura, appena ricevuta la domanda di protezione internazionale o umanitaria, debba immediatamente trasmettere la documentazione alla Commissione territoriale che, a sua volta, entro 7 giorni dalla ricezione deve fissare l’audizione dell’interessato e decidere nei successivi due giorni (art. 28-bis, comma 1).

Il successivo comma 2 lettera a) del citato art. 28-bis, nel testo anteriore alle modifiche apportate con D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella L. 1 dicembre 2018, n. 132, prevede che i termini di cui al comma 1 siano raddoppiati quando “la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251”.

Tale formulazione è applicabile ratione temporis al giudizio in esame, posto che esso è stato introdotto con ricorso depositato il 2.1.2018 e quindi prima dell’entrata in vigore sia del D.L. n. 113 del 2018 che della Legge di conversione n. 132/2018.

Di conseguenza nel quadro normativo applicabile al ricorso in esame, anteriore alla novella del 2018 appena richiamata, per potersi configurare la dimidiazione del termine di impugnazione di cui all’art. 35-bis comma 2 era necessario che il ricorrente fosse trattenuto ovvero che la domanda fosse stata proposta in base ad argomenti privi di qualsiasi attinenza con i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007 per la concessione della protezione internazionale.

Nel caso di specie, il ricorso dà atto (cfr. pag.2) che la Commissione territoriale aveva dichiarato la domanda di S.M. manifestamente infondata “considerando credibili le dichiarazioni circa la cittadinanza, la provenienza, l’appartenenza al clan/etnia pular e la composizione del nucleo familiare” ma reputando invece “non credibili le vicende narrate relativamente alle condizioni di disagio emotivo subito a seguito della morte del padre”.

Dalla sentenza impugnata non si evince alcun elemento idoneo a dimostrare che la domanda dell’odierno ricorrente sia stata sin dal primo momento trattata con la cd. procedura accelerata di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis. Nè risulta che dinanzi alla Commissione territoriale il richiedente la protezione avesse “sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251” (come indicato dall’art. 28-bis, comma 2, lett. a), nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132 del 2018). Al contrario, il ricorrente dichiara di aver raccontato una “vicenda personale connotata da continui trasferimenti, dalla poca stabilità economica e familiare, dai cattivi rapporti intrecciati con lo zio a seguito della morte del padre avvenuta il 7 ottobre 2015 e dalle violenze domestiche subite dallo zio” (cfr. pag.2 del ricorso), che in sè -almeno in astratto- non può essere ritenuta del tutto priva di attinenza con i presupposti previsti per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.

Ne deriva che la domanda di S.M., nel quadro normativo anteriore alle modifiche di cui al più volte richiamato D.L. n. 113 del 2018, non poteva essere ritenuta soggetta al termine dimidiato di impugnazione.

Nè può assumere rilevanza, al riguardo, la norma di cui all’art. 28-ter del D.Lgs. n. 25 del 2008, in quanto essa pure è stata introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, come già visto entrato in vigore successivamente all’introduzione del ricorso introduttivo del giudizio di merito.

Ne deriva che la decisione impugnata dev’essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, il quale provvederà ad esaminare nuovamente la fattispecie tenendo conto del seguente principio di diritto: “La disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2 – introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017, ed applicabile ai giudizi introdotti a decorrere dal 18.8.2017 giusta la disposizione di cui all’art. 21 del medesimo D.L. n. 13 del 2017- secondo la quale i termini per l’impugnazione del provvedimento reiettivo della Commissione territoriale sono dimezzati nei casi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis ovvero quando nei confronti del richiedente la protezione sia stata adottata una misura di trattenimento ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, va interpretata facendo riferimento al quadro normativo applicabile ratione temporis al singolo ricorso. Per i giudizi introdotti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 4.10.2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, non può applicarsi il termine dimezzato di impugnazione nel caso in cui la Commissione abbia dichiarato la domanda manifestamente infondata, in quanto la norma di cui al D.Lgs. n. 25 del 2018, art. 28-bis, comma 2, lett. a), nel testo anteriore all’entrata in vigore del richiamato D.L. n. 113 del 2018, prevedeva la dimidiazione del termine nel solo caso in cui la domanda fosse stata presentata in base a questioni prive di alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e non anche nel diverso caso in cui la Commissione avesse ritenuto la domanda stessa manifestamente infondata. Soltanto ai giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 si applica il termine dimezzato di cui all’ultima parte del D.L. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2 anche qualora la Commissione territoriale abbia dichiarato la manifesta infondatezza della domanda, ai sensi dell’art. 28-bis, comma 2, lett. a) e dell’art. 28-ter, nel testo successivo all’entrata in vigore della sopra richiamata novella del 2018”.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA