Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25113 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3976-2011 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIA 88,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CORSINI, che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

V.S., esercente la professione di avvocato, propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la decisione di primo grado che aveva negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata dal contribuente per gli anni 2003 e 2004.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – omessa valutazione delle prove allegate”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, in contrasto con la documentazione prodotta in atti, la sussistenza dei presupposti impositivi dell’IRAP sul rilievo che “il contribuente con le dichiarazioni prodotte con il codice unico 74111 non ha dimostrato l’assenza di organizzazione nella propria attività, non ha prodotto apposite dichiarazioni annuali dei redditi per gli anni d’imposta di riferimento e non ha prodotto il registro dei beni ammortizzabili dai quali si poteva verificare quanto da lui affermato e rilevato nell’appello presentato (attività di avvocato in studio associato e arbitrato)”.

Il motivo è fondato.

Com’è noto, il vizio di insufficiente motivazione è configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento. Orbene, nella specie, a fronte delle deduzioni formulate dal contribuente volte a negare la sussistenza del presupposto impositivo – basate sulla documentazione allegata dal ricorrente alle memorie depositate in primo grado, relativa ai quadri E delle dichiarazioni dei redditi per gli anni in questione nonchè ai prospetti esplicativi dei costi sostenuti nel periodo e ai correlati mastrini contabili – la motivazione della sentenza impugnata si palesa insufficiente, non avendo la C.T.R. espresso alcuna valutazione in merito ai dati risultanti dalla suddetta documentazione, il cui esame avrebbe potuto portare ad una diversa decisione.

2. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea interpretazione della normativa in tema di IRAP rispetto ai parametri giurisprudenziali.

3. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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