Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25112 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15827-2010 proposto da:

P.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

GIORGIO SCALIA 12, presso lo studio dell’avvocato VALERIO GALLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPINA PIGLIONICA,

FRANCESCO FRASCA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS), AGENZIA DELLE

ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 04/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per la ricorrente l’Avvocato PIGLIONICA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Avv. P.G. propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, avverso la sentenza n. 28/49/09 con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad IRAP per l’anno di imposta 2002.

Riteneva il giudice di appello la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, in quanto la contribuente svolgeva attività professionale in presenza di organizzazione di capitali, con una elevata incidenza dei costi in rapporto ai compensi dichiarati.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il settimo motivo, che va esaminato prioritariamente per la sua pregiudizialità, la ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per pronuncia extra o ultra petita, concernendo l’unico motivo dell’appello dell’Ufficio esclusivamente “la questione della portata del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis” ed avendo, invece, la C.T.R. pronunciato sulla sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP.

Il motivo è fondato.

Come si evince dall’atto di appello e dalla sentenza impugnata, l’Ufficio ha appellato la sentenza di primo grado deducendo che i giudici della commissione tributaria provinciale avrebbero dovuto limitarsi a verificare l’omessa versamento dell’IRAP da parte della contribuente e non pronunciarsi, come invece avevano fatto, sulla mancanza dei presupposti applicativi dell’imposta in capo alla contribuente.

La C.T.R. non si è coerentemente pronunciata sul motivo d’appello così come formulato, ma ha fondato la sua decisione sulla asserita presenza dei presupposti impositivi dell’IRAP, sui quali l’Ufficio non aveva invece formulato censure. In ciò si concreta un vizio di extra petizione (ex art. 112 c.p.c.), posto che il potere-dovere del giudice di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda trova un limite nel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; il quale impone al giudice di circoscrivere la decisione in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto. La prospettazione della parte vincola pertanto il giudice a trarre, dai fatti esposti, soltanto l’effetto giuridico domandato, senza introdurne – come invece ha fatto la C.T.R. nella sentenza impugnata – diversi e ulteriori (v. Cass. n. 21484 del 2007; Cass. n. 15383 del 2010; n. 26896 del 2014).

2. L’accoglimento del settimo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi di ricorso, con i quali è stata dedotta: l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi d’impugnazione (primo motivo), nonchè per mancanza della necessaria autorizzazione del responsabile del servizio contenzioso della competente Direzione Regionale delle Entrate (secondo motivo); la nullità della sentenza, in relazione alla irritualità della produzione documentale (terzo motivo); la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per non avere la C.T.R. dichiarato la cessata materia del contendere in presenza di sentenze definitive favorevoli alla contribuente per la medesima imposta in relazione ad altre annualità (quarto motivo); la nullità della cartella di pagamento, in quanto emessa senza la preventiva notifica di avviso di accertamento (quinto motivo), nonchè per mancanza di motivazione e di sottoscrizione (sesto motivo); la erronea sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP nei confronti di professionista priva di autonoma organizzazione di capitali o lavoro altrui (ottavo motivo).

3. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con assorbimento degli altri motivi e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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