Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25112 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25112 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.10.10.2013
Oggetto:Catastali.
RINUNCIA.

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
SALSI MARIA VITTORIA residente a Napoli, rappresentata
e difesa, giusta delega a margine del controricorso,
dall’Avv. Brandi Bisogni Michele, domiciliata in Roma
presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.230/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli

Sezione n.

Data pubblicazione: 07/11/2013

01,

in data

31.05.2010, depositata il 07 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

ricorrente;
Presente il P.M. dott. Immacolata Zeno, che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per carenza
di interesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.20605/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza n.230/01/2010 in data 31.05.2010,
depositata il 07 giugno 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 01, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza

della Commissione Tributaria Provinciale di
accolto il ricorso della

Napoli, la quale aveva

signora Salsi Maria Vittoria, avverso

l’avviso di

accertamento con cui l’Agenzia del Territorio,
sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a
variare il classamento di unità immobiliare di
pertinenza della contribuente.
Affida l’impugnazione a cinque mezzi.
2

Sentito l’Avv. Brandi Bisogni Michele per la contro

2)

L’intimata

l’impugnazione

controricorrente
venga

dichiarata

ha

chiesto

inammissibile

che
e,

comunque, rigettata.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo

richiesta del Comune di Napoli, avanzata

ai sensi

della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche;

in detto atto impositivo

veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
aprile 1939, n. 652 .

e dal decreto del Presidente

della Repubblica l ° dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, coma l ° , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa

zona,

nonché della qualità urbana ed
3

quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla

ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4)

I giudici di merito hanno ritenuto che le

l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
nel relativo procedimento.
5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
segno opposto, che si erano collocate nel solco di un
orientamento giurisprudenziale formatosi in occasione
di controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura
di classamento degli immobili.
In particolare,

in tema di riclassificazione di

immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
4

argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare

alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla

seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).
6)Non vi è luogo a provvedere in ordine alle altre
doglianze, per mancanza di interesse della ricorrente
Agenzia, posto che il difetto di motivazione dell’atto
di riclassamento, correttamente rilevato dalla
Commissione Tributaria Regionale, costituisce ragione
autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di
annullamento di tale atto e, quindi, l’eventuale
fondatezza delle censure, che investono le altre
ragioni poste a base della decisione impugnata, non
potrebbero, comunque, determinare un decisum di segno
diverso (Cass. n.21490/2005, n.20454/2005).
7) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto del ricorso, per
5

revisione dei parametri relativi alla microzona, a

manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli

Considerato che, giusta nota in data 08.08.2013,
depositata in atti dall’Avvocatura Generale dello
Stato, la ricorrente Agenzia ha dichiarato di
rinunciare al ricorso;
Considerato che costituisce consolidato orientamento
giurisprudenziale quello secondo cui “Ove la parte che
ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla
manifestazione di detta volonta’ abdicativa
segue sempre la declaratoria di estinzione, anche
qualora sussista una causa di inammissibilita’
dell’impugnazione”

(Cass.

SS.UU.

n.3129/2005,

n.

23737/2004, n. 2492/2003);
Considerato che, nel caso, non essendo ravvisabile
interesse sostanziale alla coltivazione del ricorso,
va dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione
della materia del contendere;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio di
legittimità, avuto riguardo all’epoca di affermazione
del principio richiamato in relazione ed al successivo
comportamento processuale delle parti, vanno
6

altri atti di causa;

compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Il Pre

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013

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