Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25111 del 24/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25111

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10762-2014 proposto da:

SANTA TERESA SRL, in persona dei suoi legali rappresentanti, Dott.

F.R. e Rag. F.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO

FERGOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO PERON giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI

38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO MARIA

MARANGONI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EFFEGIEFFE COSTRUZIONI SRL, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2963/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto dei quattro motivi

di ricorso;

udito l’Avvocato ARMANDO FERGOLA;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Santa Teresa s.r.l. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Padova il notaio C.N., chiedendo il risarcimento dei danni per colpa professionale consistente nell’aver rogato un atto di permuta, che prevedeva il trasferimento di 16 posti auto, sottacendo l’esistenza di vincoli pertinenziali a favore del Comune di Padova, che rendevano gli stessi non commerciabili. Il convenuto ha chiamato in causa la Effegieffe Costruzioni s.r.l., controparte del contratto, chiedendo di essere manlevato in caso di soccombenza.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni.

La Corte d’appello di Venezia, adita dalla Santa Teresa s.r.l., ha rigettato l’impugnazione con sentenza pubblicata in data 11 dicembre 2013.

Avverso tale decisione la Santa Teresa s.r.l. ricorre allegando quattro motivi, illustrati da successive memorie. Il C. resiste con controricorso. La Effegieffe Costruzioni s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Nell’ambito del primo motivo vengono dedotte due distinte censure.

L’una, intestata come omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in realtà si risolve in una articolata critica della motivazione del provvedimento impugnato, con ampi richiami giurisprudenziali in tema di vizio di motivazione. Sennonchè tale vizio non è più previsto come motivo di ricorso per cassazione dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alle sentenze pubblicate in grado d’appello in data successiva all’11 settembre 2012. Conseguentemente, per questa parte il motivo è inammissibile.

1.2 L’altra censura – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 1176,1218,1223,1226,2230 e 2236 c.c. – concerne i presupposti per l’affermazione di colpa professionale del notaio C.. In sintesi, la società ricorrente deduce che la colpa professionale sussisterebbe per il fatto in sè di aver omesso di informare la parte acquirente dell’esistenza dei vincoli pertinenziali, a prescindere dalla circostanza che gli stessi fossero conoscibili addirittura conosciuti dalla Santa Teresa s.r.l. La ricorrente sottolinea, in particolare, che il notaio non era stato esonerato dall’obbligo di verificare la libertà e la piena disponibilità del bene e che nell’atto di permuta i posti erano stati espressamente indicati come liberi da vincoli e privilegi, da diritti reali parziari e da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli (art. 4). Il notaio C., peraltro, non avrebbe potuto ignorare l’esistenza di tali vincoli, avendo egli stesso – quale professionista di fiducia della Effegieffe Costruzioni s.r.l. redatto l’atto di imposizione del vincolo pertinenziale.

1.3 Il motivo è infondato.

1.4 La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che l’opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie successive perchè sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. Pertanto, il notaio che abbia la conoscenza o anche il solo sospetto di un’iscrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della compravendita deve informarne le parti, quando anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, e della buona fede (Sez. 3, Sentenza n. 15726 del 02/07/2010, Rv. 614022; Sez. 3, Sentenza n. 15305 del 19/06/2013, Rv. 627952).

1.5 Il caso oggetto del presente giudizio, però, connotato dalla particolarità che l’atto di imposizione dei vincoli venne sottoscritto dal legale rappresentante della Effegieffe Costruzioni s.r.l., ma in forza di mandato conferitogli dalla Santa Teresa s.r.l. nell’ambito degli accordi intercorsi fra le due società per lo sfruttamento edilizio del terreno ricadente nel Comune di Padova.

Pertanto, i vincoli di cui si discute sono stati apposti sulla base di un’istanza riferibile, per il tramite del mandatario, alla stessa Santa Teresa s.r.l. che oggi si duole della loro esistenza.

Tale circostanza elide la responsabilità professionale del notaio rogante, sotto due aspetti.

Anzitutto, non si ravvisa la violazione, da parte del notaio, del dovere professionale di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata. Infatti, il canone di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, va coordinato con quello della buona fede, che traccia il confine fra il comportamento esigibile e quello inesigibile, pur in considerazione della speciale diligenza richiesta nell’esercizio della professione notarile. In particolare, se è vero che il notaio ha l’obbligo di rendere edotte le parti di tutte le circostanze che possono incidere sul pieno conseguimento degli effetti tipici dell’atto rogato, comprese quelle che le parti sarebbero in grado di accertare agevolmente da se stesse (Sez. 3, Sentenza n. 10296 del 21/06/2012, Rv. 623038), nondimeno l’obbligo di informazione non si estende a vincoli sui beni la cui esistenza la parte contraente conosce già con certezza, essendo stata essa stessa a porre in essere i relativi atti costitutivi.

In una simile evenienza, il deficit informativo formalmente risultante dall’atto – nel quale i beni sono indicati come liberi da oneri, pesi e vincoli – non si traduce nella lesione del diritto di autodeterminazione negoziale del contraente, giacchè le informazioni omesse sono comunque già certamente in suo possesso.

Di conseguenza, difetta anche il nesso di causalità fra il preteso inadempimento del notaio e l’ipotetico pregiudizio subito dalla Santa Teresa s.r.l. Quest’ultima ha stipulato l’atto ben conoscendo i vincoli esistenti sui posti auto oggetto di permuta. Non vi è, dunque, alcuna correlazione fra l’omessa indicazione nel rogito notarile dell’esistenza dei vincoli pertinenziali a favore del Comune e la stipulazione dell’atto da parte della Santa Teresa s.r.l. Quest’ultima, infatti, è pervenuta all’accordo contrattuale nella piena consapevolezza della presenza dei vincoli, talchè l’addebito mosso al notaio C. resta privo di qualsiasi incidenza causale sulla stipulazione del contratto che la società ricorrente ritiene causativo di danni patrimoniali.

1.6 La Santa Teresa s.r.l. sostiene che dell’esistenza di tali vincoli non era a conoscenza, in quanto l’atto impositivo era stato sottoscritto dal legale rappresentante della controparte contrattuale, nella veste di mandatario, nell’ambito di un più ampio disegno negoziale concordato con la Effegieffe s.r.l. Aggiunge poi che l’apposizione dei vincoli non era stata prevista, nè era affatto necessaria e che, pertanto, non poteva sospettarne l’esistenza.

Queste deduzioni non mutano i termini della questione dapprima esaminata.

Si tratta, infatti, di circostanze che – se provate – andrebbero ad incidere sui rapporti fra mandante mandatario, il quale avrebbe agito abusando dei poteri che gli erano stati conferiti. Ma ciò non avrebbe rilevanza esterna e non basterebbe ad escludere che l’apposizione dei vincoli pertinenziali sui posti sia riferibile ad iniziativa della Santa Teresa s.r.l.

1.7 In conclusione, va formulato il seguente principio di diritto:

“Non sussiste responsabilità professionale del notaio che ha omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato, quando è provato la parte che avrebbe avuto interesse a tale informazione già conosceva certamente dell’esistenza di quei vincoli, per averli essa stessa costituiti. In tali circostanze, infatti, non sussiste nè 1a violazione del dovere di diligenza qualificata previsto dall’art. 1176 c.c., doversi comunque interpretare alla stregua del canone generale della buona fede, nè nesso di causalità fra l’omessa informazione e la stipulazione del contratto asseritamente causativo di danno per l’acquirente”.

In applicazione di tale principio, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

2. Conviene, a questo punto, invertire l’ordine di esame dei prossimi due motivi.

Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione delle norme in tema di mandato, con riferimento alla condotta del legale rappresentante della Effegieffe Costruzioni s.r.l., che aveva costituito il vincolo pertinenziale sui soli posti auto della Santa Teresa s.r.l., ma non su quelli della sua stessa società, per consentire a quest’ultima di non pagare gli oneri concessori.

La questione è dedotta al fine di dimostrare che la Santa Teresa s.r.l. legittimamente non conosceva dell’imposizione del vincolo pertinenziale la cui esistenza era stata sottaciuta nell’atto notarile.

Valgono a tal proposito, tuttavia, le considerazioni già svolte nel par. 1.6: le circostanze dedotte dalla ricorrente attengono ai rapporti fra mandante e mandatario e l’inadempimento di quest’ultimo – sia che lo si riferisca ai soli obblighi d’informazione del mandante (art. 1710 c.c., comma 2), sia che abbia ecceduto i limiti del mandato (art. 1711 c.c.) – non è direttamente opponibile al notaio, per il quale resta fermo solamente il dato obiettivo dell’esistenza di vincoli pertinenziali apposti in forza di atto riferibile alla Santa Teresa s.r.l.

La circostanza che fu lo stesso notaio C. a rogare anche l’atto di imposizione dei vincoli pertinenziali non equivale neppure a dimostrazione della conoscenza, da parte dello stesso, del conflitto di interessi e del fatto che detti vincoli vennero apposti all’insaputa della mandante. Il notaio, infatti, è tenuto a verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi del mandatario, ma non anche ad accertare il contenuto delle istruzioni interne impartite dal mandante, che oltretutto non avrebbe modo di conoscere.

Il motivo deve essere quindi rigettato.

3 Con il secondo motivo si censura la sentenza d’appello per extrapetizione, consistita nell’aver ritenuto che il primo motivo di appello riguardasse la posizione della Effegieffe Costruzioni s.r.l., anzichè quella del notaio C.. In particolare, la Santa Teresa s.r.l. deduce: “le azioni di quest’ultima società (della Effegieffe Costruzioni s.r.l.), infatti, sono state descritte solo per rendere evidente come il notaio, che aveva partecipato alla redazione di tutti gli atti oggetto di causa, non poteva non essere consapevole del fatto che il vincolo di pertinenzialità era stato imposto dalla predetta Effegieffe Costruzioni s.r.l. in conflitto di interessi con l’esponente, all’insaputa e contro la volontà della stessa ed in violazione dell’impegno assunto di cedere in permuta posti auto privi di vincoli”.

Con il motivo in esame, dunque, la Santa Teresa s.r.l. insiste nel sostenere che l’inadempimento del mandatario – asseritamente consistito nell’aver ecceduto i limiti del mandato ed aver agito nell’interesse esclusivo della società di cui era legale rappresentante, piuttosto che della mandante sarebbe stato opponibile al notaio C., il quale peraltro conosceva del conflitto di interessi per aver egli stesso rogato l’atto.

Come si vede, si tratta della riproposizione, sotto una prospettiva solo parzialmente diversa, delle medesime questioni dedotte con il terzo motivo di ricorso, la cui trattazione, proprio per questa ragione, è stata anticipata.

Ciò posto, il vizio dedotto non sussiste, in quanto la Corte d’appello ha affrontato la questione nei termini corretti, ossia osservando che la censure dell’operato del mandatario non riverberano sui rapporti di prestazione d’opera professionale fra la Santa Teresa s.r.l. e il notaio C.. In sostanza, la Corte d’appello non incorsa in vizio di extrapetizione, nè ha erroneamente interpretato il senso del primo motivo dell’impugnazione innanzi a lei svolta, ma ha correttamente puntualizzato che quelle argomentazioni nel merito – potevano semmai interessare i rapporti fra mandante e mandatario, ma certamente non riguardavano quelli fra acquirente e notaio. Il motivo è quindi infondato.

4. Con il quarto motivo si censura la condanna della Santa Teresa s.r.l. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Effegieffe Costruzioni s.r.l.

La censura è fondata.

La Santa Teresa s.r.l. non ha svolto alcuna domanda diretta nei confronti della Effegieffe Costruzioni s.r.l., chiamata in causa dal C. che chiedeva di essere eventualmente manlevato. Quindi il rapporto processuale intercorre solo fra questi ultimi due.

La circostanza – riferita nel controricorso – che il C. avrebbe (tacitamente) rinunziato alla domanda nei confronti della Effegieffe Costruzioni s.r.l.

irrilevante, dovendosi casomai regolare le spese fra le parti secondo il principio della soccombenza virtuale.

Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e quindi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, è possibile decidere nel merito.

5. Stante la parziale fondatezza del ricorso, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Non va modificato il regolamento delle spese processuali dei gradi di merito, correttamente improntato, nei rapporti fra la Santa Teresa s.r.l. e il C., al principio della soccombenza.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese processuali liquidate a carico della Santa Teresa s.r.l. e a favore della Effegieffe Costruzioni s.r.l. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA