Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25111 del 08/10/2019
Cassazione civile sez. I, 08/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 20528 – 2018 r.g. proposto da:
A.S. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta
procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Carmine
Verde, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Campobasso, Via Principe di Piemonte n. 86.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante
pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata in
data 20.12.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/6/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze – decidendo sull’appello proposto da A.S., cittadino del Pakistan, avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze (con la quale erano state respinte le domande volte ad ottenere la reclamata protezione internazionale e quella umanitaria) – ha confermato il provvedimento emesso in primo grado, rigettando, pertanto, l’appello.
La corte del merito ha ritenuto non credibile il racconto della vicenda personale del richiedente perchè intrinsecamente contraddittorio: il ricorrente ha, infatti, raccontato di essere stato costretto a lasciare il Pakistan perchè minacciato da un gruppo di fiancheggiatori dei talebani, tra le cui file si annidava anche il soggetto responsabile della morte di alcuni suoi familiari collegata alla vicenda del matrimonio di una sua cugina, persona quest’ultima di cui l’assassino si era invaghito e con la quale voleva dunque contrarre matrimonio. La corte territoriale ha inoltre ritenuto in ammissibilmente generiche le critiche rivolte dall’appellante all’accertamento della insussistenza, nel Punjab, regione di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata tale da giustificare la richiesta di protezione sussidiaria; ha inoltre osservato che la sola circostanza dell’inserimento lavorativo non giustificava di per sè il riconoscimento della reclamata protezione umanitaria, anche in ragione degli strettissimi legali familiari ancora in essere con i familiari in Pakistan.
2. La sentenza, pubblicata il 20.12.2017, è stata impugnata da A.S. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 – ha evidenziato che la valutazione di mancanza di pericolosità interna del Pujab espressa dalla corte di merito si era sviluppata senza l’indicazione delle fonti di conoscenza utilizzate e comunque senza dare accesso sul punto alle fonti qualificate. Si denuncia anche l’illegittimità della decisione laddove le informazioni utilizzate dai giudici del merito non erano state assunte con le modalità indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e cioè tramite il vaglio di dati informativi aggiornati ed ufficiali. Osserva ancora il ricorrente che la regione di provenienza del richiedente, il Punjab, è attraversata da aspri e violenti conflitti di carattere etnico-religioso con conseguente pericolo per la incolumità dei cittadini.
2. Il ricorso è inammissibile nella sua unica ragione di doglianza.
2.1 Va subito evidenziato come la doglianza, per come formulata, non intercetti in alcun modo la ratio decidendi della motivazione impugnata che riposa sul rilievo di genericità delle censure proposte, in sede di gravame, da parte dell’odierno ricorrente, mentre quest’ultimo censura la sentenza sopra indicata sotto il solo profilo del mancato accertamento della situazione di pericolosità del Punjab, sub specie di violenza indiscriminata, sulla base di qualificate fonti informative.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità per la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019