Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25111 del 07/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25111 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Ud.10.10.2013
Oggetto: Catasto
RINUNCIA.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
DI PASQUALE CIRO residente a Napoli, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del controricorso,
dall’Avv. Teresa Laddaga, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Appia Nuova 677-679 presso lo studio
dell’Avv. Antonio Esposito, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.220/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli
Sezione n.
34,
in data
Data pubblicazione: 07/11/2013
24.05.2010, depositata 1’08 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 10 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.20511/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1)
L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza n.220/34/2010 in data 24.05.2010,
depositata 1’08 giugno 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 34, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, la quale aveva accolto il ricorso del signor
Di Pasquale Ciro, avverso l’avviso di accertamento con
cui l’Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di
Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di
unità immobiliare di pertinenza del contribuente.
Affida l’impugnazione a cinque mezzi.
2)
L’intimato
controricorrente
ha
eccepito
l’inammissibilità del ricorso, del quale ha, comunque,
chiesto il rigetto ed in via incidentale ha chiesto la
riforma della decisione di appello in punto spese
giudiziali.
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Presente il P.M. dott. Immacolata Zeno.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune
di Napoli, avanzata ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n° 662, art.3, comma 58,
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo
veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica 1 0 dicembre
1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma l’, del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
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di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
4)
I giudici di merito hanno ritenuto che
argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
nel relativo procedimento.
5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
segno opposto, che si erano collocate nel solco di un
orientamento giurisprudenziale formatosi in occasione
di controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura
di classamento degli immobili.
In particolare,
in tema di riclassificazione di
immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento
ad
un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel
primo
caso,
l’Agenzia
deve
indicare
le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
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classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).
6)Non vi è luogo a provvedere in ordine alle altre
doglianze, per mancanza di interesse della ricorrente
Agenzia, posto che il difetto di motivazione dell’atto
di riclassamento, correttamente rilevato dalla
Commissione Tributaria Regionale, costituisce ragione
autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di
annullamento di tale atto e, quindi, l’eventuale
fondatezza delle censure, che investono le altre
ragioni poste a base della decisione impugnata, non
potrebbero, comunque, determinare un decisum di segno
diverso (Cass. n.21490/2005, n.20454/2005).
La complessità della questione ed il pregresso ondivago
orientamento giustificano la compensazione delle spese,
disposta dal Giudice di appello ed inducono al rigetto
anche dell’impugnazione incidentale.
7) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
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dei presupposti del riclassamento da parte del
trascritto principio, con il rigetto, per manifesta
infondatezza, di entrambe le impugnazioni.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
altri atti di causa;
Considerato che, giusta nota 08.08.2013, depositata in
atti dall’Avvocatura Generale dello Stato, la
ricorrente Agenzia ha dichiarato di rinunciare al
ricorso;
Considerato che costituisce consolidato orientamento
giurisprudenziale quello secondo cui “Ove la parte che
ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla
manifestazione di detta volonta’ abdicativa
segue sempre la declaratoria di estinzione, anche
qualora sussista una causa di inammissibilita’
dell’impugnazione”
SS.UU.
(Cass.
n.3129/2005,
n.
23737/2004, n. 2492/2003);
Considerato che, nel caso, non essendo ravvisabile
interesse sostanziale alla coltivazione del ricorso,
va dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione
della materia del contendere;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio di
legittimità, avuto riguardo all’epoca di affermazione
del principio richiamato in relazione ed al successivo
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Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
comportamento
processuale
delle
parti,
vanno
compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Depositata in Cancelleria
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.