Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25110 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.24/10/2017),  n. 25110

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22528/2015 proposto da:

C.M., CA.FE., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo STUDIO “LEGALIASSOCIATI”,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSIO STRANIERO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FORD WERKE GMBH, in persona dei legali rappresentanti R.L. e

RU.MI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio

B.M. in Colonia 23/9/2015;

FORD ITALIA SPA in persona del procuratore generale Avv.

c.l., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2385/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 23.6.2014, ha respinto l’appello proposto da Ca.Fe. e C.M. avverso la sentenza del 9.1.2013, con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande da loro stessi proposte contro Ford Italia s.p.a. e contro la terza chiamata Ford Werke GmbH. La Ca., in data 6.6.2006, mentre era alla guida di una vettura Ford di proprietà del C., si era schiantata dapprima contro alcuni cartelli stradali ed infine contro un albero, e nell’occasione aveva riportato gravi danni, in quanto la cintura di sicurezza si era “strappata” dalla sua sede di ancoraggio e gli airbag non si erano attivati, il che – secondo la tesi attrice – era imputabile a difetto di costruzione.

La Corte ha ritenuto che gli attori non avessero fornito alcun elemento circa l’esistenza di difetti di costruzione, non superabili nè attraverso la prova testimoniale richiesta, nè attraverso accertamenti tecnici ulteriori rispetto alle risultanze della CTU di primo grado, e ciò in quanto essi attori – colpevolmente – si erano disfatti della vettura in epoca antecedente all’avvio delle operazioni peritali, tanto che esse si erano svolte, appunto, “sulla carta”. Nè tantomeno essi avevano prudenzialmente chiesto disporsi una ATP, ovviamente prima di iniziare il giudizio.

Ca.Fe. e C.M. ricorrono ora per cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui resistono Ford Italia e Ford Werke con separati controricorsi, illustrati da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 118,120 e 122 codice del consumo e art. 2697 c.c. – Errata inversione dell’onere della prova posta a carico degli odierni appellanti”, si sostiene che la Corte ha violato le norme sulla ripartizione dell’onere probatorio, essendo sufficiente per il consumatore dimostrare di aver subito un danno connesso all’uso del prodotto. Nella specie, sarebbe stato dimostrato il difetto (distacco della cintura e mancata apertura dell’airbag), il danno (lesioni) e il nesso di causalità. Ford Werke non ha invece dimostrato che il difetto non esisteva al momento in cui il bene è stato immesso in circolazione, come invece era tenuta a fare ex art. 118 cod. cons.. Nè aveva rilevanza la circostanza che la cintura fosse stata attaccata al fissaggio lato passeggero anzichè conducente, come pure emerso, perchè la cintura si era staccata dal lato fisso (ossia, quello sinistro, tra il sedile e la portiera). E comunque, proseguono i ricorrenti, la responsabilità del produttore non può che operare anche in caso di uso anomalo del prodotto, perchè egli deve adottare ogni accorgimento per evitarlo.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla nullità della CTU – Violazione delle regole del contraddittorio – art. 111 c.p.c. – Omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini”, si denuncia l’erroneità della sentenza per aver giudicato sulla base di una relazione di CTU nulla, stante la presunta violazione in cui sarebbe incorso il consulente, che si sarebbe rifiutato di mettere a disposizione del CTP degli originari attori alcuni dati tecnici fornitigli dalla casa costruttrice, dati di cui lo stesso CTP sarebbe venuto a conoscenza solo all’esito del deposito della relazione finale. I ricorrenti rilevano che il proprio CTP depositò comunque, all’udienza del 14.6.2012, una memoria – perizia concernente detti dati e la contestazione delle relative conclusioni del CTU, senza che nè il Tribunale nè la Corte d’appello si pronunciassero sulla sua ammissibilità e comunque sulla istanza di rimessione in termini.

1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla mancata valutazione di un fatto determinante ai fini della decisione”, si evidenzia che la Corte del merito avrebbe omesso di decidere sul motivo d’appello con cui si censurava la prima decisione per la ritenuta impossibilità di ispezionare il veicolo, mancando di esaminare fatti decisivi, considerandoli non provati, quando invece essi erano stati non contestati da Ford Werke ed erano quindi da ritenere ammessi. Detti fatti andrebbero in particolare individuati: 1) nelle lesioni patite dall’attrice e nei danni riportati dalla vettura; 2) nel distacco della cintura perchè priva del bullone di fissaggio; 3) nella regolarità della manutenzione della vettura, giacchè essa era stata sempre “tagliandata” presso l’assistenza ufficiale Ford. Ancora, non si sarebbe tenuto conto di ulteriori fatti: 4) al momento dell’impatto finale contro l’albero, la vettura era in quarta marcia; 5) se effettivamente la velocità fosse stata di 15 km/h (come ritenuto dal CTU per spiegare la mancata apertura dell’airbag), la vettura si sarebbe spenta prima; 6) si era trattato di un urto serio, tale da rendere comunque impensabile che l’airbag non si sia attivato perchè funzionante ma non sensibile per la pretesa bassa velocità al momento dell’impatto.

1.4 – Con il quarto motivo (formalmente quinto), deducendo “art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione violazione e falsa applicazione della liquidazione delle spese di giudizio della convenuta e terza chiamata – Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e Dir. CEE 895/374”, si sostiene che erroneamente sarebbero state duplicate le statuizioni di condanna alla rifusione delle spese di lite, perchè la Corte d’appello non ha tenuto conto – nel rilevare negativamente l’avvenuta evocazione in appello anche di Ford Italia, oltre che dell’unica legittimata, la casa madre – che ciò era comunque necessario ai sensi degli artt. 102 e 331 c.p.c., occorrendo notificare l’appello a tutte le parti del giudizio di primo grado. Inoltre, la Corte non ha tenuto conto, erroneamente, del rigetto dell’eccezione di inammissibilità della chiamata in causa da parte di Ford Werke.

2.1 – Il primo motivo è infondato.

Come correttamente rilevato dalla Corte meneghina, gli originari attori non hanno fornito alcuna prova dei pretesi difetti dell’attacco fisso della cintura e dell’airbag, perchè la perizia di parte è assolutamente lacunosa. Inoltre, la perdita della disponibilità dell’autovettura senza che si effettuasse alcuna ATP ha definitivamente compromesso la possibilità di dare tale dimostrazione, non potendo essa ricavarsi da un esame “sulla carta”, come preteso dagli odierni ricorrenti. E ciò tanto più che le prove testimoniali richieste da Ca.Fe. e C.M. sono state ritenute dalla Corte irrilevanti o inammissibili, senza che al riguardo sia stata svolta alcuna censura.

Del resto, secondo Cass. n. 13458/13, “Incombe (…) sul soggetto danneggiato – ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 8 (trasfuso nell’art. 120 del cd. “codice del consumo”) – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno”. E ancora, la stessa sentenza ha affermato che “Sebbene la prova della difettosità di un prodotto possa basarsi su presunzioni semplici, non costituisce corretta inferenza logica ritenere che il danno subito dall’utilizzatore di un prodotto sia l’inequivoco elemento di prova indiretta del carattere difettoso di quest’ultimo, secondo una sequenza deduttiva che, sul presupposto della difettosità di ogni prodotto che presenti un’attitudine a produrre danno, tragga la certezza dell’esistenza del difetto dalla mera circostanza che il danno è temporalmente conseguito all’utilizzazione del prodotto stesso”.

Pertanto, la sentenza impugnata è sul punto ineccepibile, perchè ha correttamente applicato l’art. 120 cod. cons.: nessuna inversione dell’onere probatorio può quindi configurarsi nella specie, non essendosi dimostrata l’esistenza del difetto del prodotto, ciò che avrebbe giustificato l’ulteriore onere probatorio a carico del produttore, ex art. 118 cod. cons., circa il fatto che quel (dimostrato) difetto non esisteva quando il prodotto stesso era stato immesso in circolazione.

3.1 – Il secondo motivo è inammissibile sotto molteplici profili.

Anzitutto, poichè i ricorrenti sostengono che la sentenza d’appello sarebbe viziata perchè basata su una CTU nulla per violazione del contraddittorio, deve rilevarsi che detta nullità avrebbe dovuto essere eccepita nel termine di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, ossia nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso. Il che non risulta essere avvenuto.

In secondo luogo, il motivo manca della necessaria specificità, perchè non si evidenzia la ragione per cui i giudici d’appello, dopo aver eventualmente accolto il motivo di gravame per la riscontrata violazione del contraddittorio, avrebbero dovuto adottare una decisione favorevole agli odierni ricorrenti sul merito della controversia: ossia, perchè, dall’esame della “perizia cinematica” redatta dal loro CTP e depositata all’udienza del 14.6.2012, la Corte avrebbe dovuto inferirne la fondatezza della tesi attrice. Tutto ciò, in ogni caso, ferme la valutazioni operate dalla Corte sulla impossibilità di procedere ad una attendibile ricostruzione (anche cinematica), proprio per la mancanza assoluta di dati di fatto certi, sia riguardo alle parti meccaniche del veicolo, sia dei luoghi del sinistro (a mero titolo di esempio, la Corte afferma che non è dato sapere se vi erano tracce di frenata sull’asfalto, sebbene i Carabinieri fossero intervenuti sui luoghi: i ricorrenti nulla dicono al riguardo).

In ogni caso, a parte la formulazione quasi “per implicito” della doglianza circa l’omesso esame dell’istanza di rimessione in termini da parte del Tribunale e della conseguente omessa pronuncia da parte della Corte, può qui condividersi la ritenuta impossibilità – ampiamente motivata dalla stessa Corte – di alcuna ricostruzione attendibile e, quindi, la sostanziale superfluità di qualunque ulteriore indagine sulla dinamica del sinistro, tanto più che lo specifico quesito peritale posto dal Tribunale (che non prevedeva alcun mandato sulla ricostruzione cinematica) non venne mai contestato dai ricorrenti (o almeno, ciò non risulta dal ricorso); pertanto, non può trattarsi di un incolpevole deficit probatorio cagionato dalla pretesa violazione del contraddittorio da parte del CTU, ma di una colpevole omissione in cui sono incorsi gli stessi ricorrenti, con conseguente insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini.

4.1 – Anche il terzo motivo è inammissibile.

In esso vengono confusamente riportate censure di omesso esame di fatti, omessa pronuncia, violazione di legge, nullità della CTU (con ripetizioni di argomenti già sviluppati nel secondo motivo), e così via. Si contesta la valutazione delle prove, passando (anche qui, confusamente) dal Tribunale alla Corte d’appello; si rileva anche la presunta non contestazione di detti fatti da parte di Ford Werke.

Il motivo si risolve, quindi, in un vero e proprio calderone di questioni, sicchè ben può richiamarsi il principio per cui “Nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure” (così, Cass. n. 18021/2016).

5.1 – Stessa sorte segue il quarto motivo.

La doglianza avrebbe potuto esaminarsi (e verosimilmente accogliersi) se i ricorrenti avessero effettivamente notificato l’appello a Ford Italia come mera litis denuntiatio. Ma questo non si evince dal ricorso, non essendo state riportate, seppur riassuntivamente, le relative argomentazioni dell’atto d’appello, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

6.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna delle controricorrenti in Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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