Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25110 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 10/11/2020), n.25110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26378/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Vito Giuseppe

Galati 100/c presso lo studio dell’Avv. Enzo Giardiello,

rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Antonio Cillo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 482/5/2012 depositata il 25

settembre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 482/5/2012, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 21/04/2009 la quale aveva accolto il ricorso di S.M., artigiano idraulico, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRES, IRAP e Addizionali con cui erano stati ricostruiti i ricavi del contribuente per l’anno di imposta 20002 sulla base di studi di settore nel quadro di un accertamento di tipo analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d).

– Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a quattro motivi, cui il contribuente ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare, in controricorso il contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso e dei singoli motivi, per aver l’Agenzia solo apparentemente denunciato violazioni di legge e difetti della motivazione senza averli in realtà precisati nel loro contenuto concreto, oltre che per difetto di autosufficienza. Le eccezioni non possono trovare ingresso, in quanto i motivi di ricorso individuano adeguatamente il collegamento tra la violazione dei paradigmi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 e la doglianza che specificamente attinge la sentenza impugnata, con riproduzione tanto del pertinente passaggio della stessa quanto, come nel caso dell’omessa pronuncia di cui al primo motivo e della specificità dei motivi di appello oggetto del secondo motivo, della corrispondente parte dell’atto di appello, riportata alle pagg.2 e 3 del ricorso.

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di giudicare sui motivi di appello e confermato la decisione di primo grado attraverso l’ellittica argomentazione secondo cui le contestazioni dell’Agenzia avrebbero “ricevuto puntale risposta dal contribuente”, senza che l’Ufficio avesse aggiunto alcunchè a conferma della pretesa vantata nei suoi confronti.

– Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 per aver la CTR illegittimamente ritenuto che i motivi di appello fossero affetti da difetto di specificità.

– I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018).

– Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata emerge con chiarezza che la CTR non ha preso alcuna motivata posizione sul motivo di appello secondo il quale l’avviso di accertamento sarebbe stato adeguatamente motivato, nè sulla fondatezza delle riprese in presenza di elementi di prova idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d). In particolare, al proposito nella parte dell’appello riprodotta a pag.6 del ricorso si legge, tra l’altro: “si evidenzia come non siano di poco conto tutte le discrasie rilevate dettagliatamente indicate nel corpo della motivazione ovvero il notevole contrasto rinvenuto tra l’ammontare delle esistenze iniziali all’1.1.2002 (Euro 119.869,00) e le rimanenze finali al 31.1.2001 (Euro 59.934,00), la mancata fatturazione della fornitura e messa in opera di ben 12 caldaie, 3 scaldabagni, un termocamino o, ancora, la mancanza (…)”.

– Inoltre, sulla base del brano dell’appello ora riportato, trova accoglimento anche la doglianza dell’Agenzia secondo la quale i motivi di appello erano sufficientemente specifici e andavano partitamente esaminati dal giudice d’appello, dovendo darsi interpretazione restrittiva alla sanzione di inammissibilità in tema di contenzioso tributario.

“la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017, Rv. 645045 01; conforme Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 707 del 15/01/2019, Rv. 652186 – 01). Inoltre, nella parte dell’appello riprodotta in ricorso a pag.5 si evince anche una adeguata e specifica formulazione dell’impugnazione della sentenza primo grado: “I giudici della CTP del tutto erroneamente ed immotivatamente hanno ritenuto l’accertamento impugnato non motivato (…)”.

– Conclusivamente, quindi, accolti il primo e secondo motivo e assorbiti i restanti motivi, ossia il terzo – relativo alla carenza assoluta di motivazione circa le ragioni di rigetto nel merito delle pretese – e il quarto – circa il canone di riparto dell’onere della prova nella fattispeci la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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