Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25110 del 07/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28602-2010 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI

9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 48/2009 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FUSO per delega dell’Avvocato

SALVINI che ha chiesto l’accoglimento; udito per il resistente

l’Avvocato DETTORI che si riporta e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

G.A. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che ha depositato atto cd. “di costituzione”) per al cassazione della sentenza con la quale la C.T.R. del Piemonte, in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’Irap versata per il 2005 ed il primo acconto del 2006, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente.

Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con i due motivi di ricorso, deducendo violazione di legge ed in subordine vizio di motivazione il ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano erroneamente ritenuto la sussistenza della autonoma organizzazione limitandosi a calcolare una percentuale astratta espressiva del rapporto tra l’esborso afferente la componente capitali (quest’ultima calcolata al costo storico e non per quote di ammortamento) e la componente lavoro in rapporto al totale dei compensi percepiti per ciascun anno di imposta senza svolgere altre indagini e in particolare senza considerare l’esiguità degli importi per compensi a terzi e la non significativa dotazione di beni strumentali nonchè le specifiche sezioni dei modelli di dichiarazione per gli studi di settore relativi agli anni in questione dai quali emergeva l’assenza di personale dipendente ovvero di collaboratori coordinati e continuativi.

Il ricorso è fondato.

Invero nella sentenza impugnata, ad una astratta esposizione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di presupposti per l’applicabilità dell’imposta in questione non è seguita una concreta e corretta applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati. I giudici d’appello dopo l’astratta esposizione teorica si sono infatti limitati a riportare una serie di dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi, alcuni dei quali inconferenti (ad esempio quelli relativi al totale dei compensi percepiti in rapporto alle spese sostenute), senza però in concreto valutare se le somme annualmente previste per l’ammortamento dei beni strumentali potessero nello specifico ritenersi compatibili con l’uso di beni strumentali non eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, ed altresì senza valutare se le somme annualmente emergenti come compensi a terzi fossero riferibili (per entità o altre circostanze anche documentali) necessariamente a compensi non occasionali (e ciò anche volendo prescindere dal recente arresto delle sezioni unite – v. su n. 9451 del 2016 – che hanno escluso la ricorrenza del presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quando il professionista si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA